TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-11-11, n. 201901219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-11-11, n. 201901219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201901219
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2019

N. 01219/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00036/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, G G, -OMISSIS- Sala e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa domiciliato in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS- di -OMISSIS- non costituita in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione

del provvedimento del -OMISSIS- della -OMISSIS- di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui era titolare il sig. -OMISSIS-, incaricandosi contestualmente la -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-) di provvederne al ritiro;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente di accedere a tutti gli atti del procedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa S D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente impugna il provvedimento del -OMISSIS- della -OMISSIS- di -OMISSIS-, meglio indicato in epigrafe, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia già rilasciata a suo favore, ai sensi dell’art. 11 del R.D. del 18 giugno 1931, n. -OMISSIS--OMISSIS-3 (T.U.L.P.S.).

2. L’Amministrazione nel citato provvedimento ha rilevato che il ricorrente:

- con notizia di reato n. -OMISSIS- è stato deferito alla -OMISSIS- per avere detenuto numerosi capi di -OMISSIS--OMISSIS- appartenenti a -OMISSIS- particolarmente -OMISSIS-, assieme agli strumenti necessari per procedere al sessaggio degli -OMISSIS-;

- con notizia di reato n. -OMISSIS-/-OMISSIS- è stato deferito alla -OMISSIS- per la detenzione a fini commerciali di -OMISSIS- esemplari di -OMISSIS- -OMISSIS-, alcuni dei quali appartenenti a -OMISSIS- particolarmente -OMISSIS- e altri appartenenti a -OMISSIS- cacciabili prive tuttavia di legittima provenienza.

- “ha dimostrato … una deliberata, cosciente, reiterata volontà di violare la legge”, tenuto conto anche del fatto che “ … data la sua pluridecennale attività venatoria, non poteva non sapere che la vigente normativa in materia di caccia vieta l’abbattimento, la cattura, la detenzione nonché il commercio delle -OMISSIS- volatili dallo stesso detenute (in numero esorbitante tra l’altro) e sequestrate dal -OMISSIS- di -OMISSIS- dei -OMISSIS- “-OMISSIS-””.

Dunque, il provvedimento di revoca della licenza è stato adottato sul presupposto che al ricorrente non è ascrivibile la buona condotta prescritta dal citato art. 11 del R.D. n. -OMISSIS--OMISSIS-3 del 1931.

3. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente, prospettando i seguenti motivi di ricorso:

I) “Violazione di legge per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 3 della l. n. 241 del 1990, e violazione dell'art. 11 del R.D. n. -OMISSIS--OMISSIS-3 del 1931 (T.U.L.P.S.) per aver omesso l’Amministrazione l’accertamento e la valutazione in concreto dei fatti posti a base del giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi o di “non buona condotta”, su cui si basa la revoca impugnata. Difetto di istruttoria poiché la P.A. non ha rilevato che il procedimento penale sorto dalla notizia di reato n. -OMISSIS-/-OMISSIS--OMISSIS- è stato archiviato su richiesta dello stesso Pubblico Ministero. Eccesso di potere per sviamento, mancando nelle motivazioni del provvedimento di revoca qualsiasi nesso tra le condotte addebitate al ricorrente e la sua asserita non affidabilità nell’uso delle armi o non buona condotta”.

Ad avviso del ricorrente, mancherebbero i presupposti per l’applicabilità della norma di cui all’art. 11 del R.D. n. -OMISSIS--OMISSIS-3 del 1931, dal momento che l’Amministrazione non avrebbe affatto dimostrato l’esistenza di un concreto pericolo di abuso nell’uso delle armi, né la pericolosità del sig. -OMISSIS-.

In particolare, evidenzia il ricorrente che la prima notizia di reato, risalente all’anno -OMISSIS-, è stata archiviata perché gli esemplari rinvenuti in possesso del ricorrente, ad allora, potevano essere lecitamente acquistati e detenuti; mentre il secondo episodio, contestatogli nell’anno -OMISSIS-, oltre ad essere del tutto infondato, sarebbe comunque inconferente ai fini dell’applicabilità dell’art. 11 del R.D. n. -OMISSIS--OMISSIS-3 del 1931, non sostanziandosi in un illecito utilizzo delle armi, né potendo da esso desumersi una concreta pericolosità del soggetto titolare della licenza.

Pertanto, secondo il ricorrente il potere di revoca della licenza ai sensi dell'art. 11 del T.U.L.P.S. sarebbe stato esercitato a scopo sanzionatorio, anziché per

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