TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-03, n. 201800003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-03, n. 201800003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800003
Data del deposito : 3 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2018

N. 00003/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03053/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3053 del 1997, proposto dalla
Radio Birikina S.r.l. (già Radio Castelfranco Stereo 2 di B L &
C. S.n.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M R e L P e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, Cannaregio, n. 1641

contro

Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Venezia, San Marco, n. 63

e con l'intervento di

RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., in persona del procuratore speciale, giuste procure per atti del notaio Palermo di Roma rep. n. 62257 del 16 febbraio 1995 e rep. n. 62264 del 17 febbraio 1995, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Mantovan e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, San Polo, n. 1543

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del provvedimento a firma del coordinatore dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni n. reg. 38 del 10 settembre 1997, prot. ITV/3/9045/Cal R 185 di pari data, recante ordine di disattivazione dell’impianto radioelettrico ubicato in località Monte Cero (PD), operante sulla frequenza 88,600 Mhz ed appartenente all’emittente radiofonica privata denominata “Radio Birikina”, fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnata, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visti il controricorso e la documentazione del Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico);

Visto l’atto di intervento ad opponendum della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Viste le note difensive e la documentazione depositate dalla ricorrente;

Vista l’ordinanza n. 1639/97 del 5 novembre 1997, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 1157/15 del 25 novembre 2015;

Vista la documentazione trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico in ottemperanza alla precedente, pervenuta il 23 dicembre 2015;

Vista la dichiarazione di conferma dell’interesse alla decisione presentata dalla ricorrente;

Viste la memoria conclusiva e la documentazione della ricorrente;

Viste le memorie di replica della difesa erariale e dell’interveniente ad opponendum;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Nominato relatore nell’udienza di smaltimento del 18 dicembre 2017 il dott. P D B;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe la Radio Castelfranco Stereo 2 di B L &
C. S.n.c. (divenuta in seguito Radio Birikina S.r.l.) ha impugnato il provvedimento a firma del coordinatore dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni n. reg. 38 del 10 settembre 1997, prot. n. ITV/3/9045/Cal R 185 di pari data, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

Il provvedimento gravato reca l’ordine di disattivazione dell’impianto radioelettrico sito in località Monte Cero, operante sulla frequenza 88,600 Mhz ed appartenente all’emittente radiofonica privata denominata “Radio Birikina”, fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio e cioè fino alla riduzione della potenza in ingresso al relativo sistema radiante a 1,250 kilowatt.

In fatto, la ricorrente espone di essere titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale (con la denominazione di “Radio Birikina”), che la abilita ad operare, tra l’altro, con l’impianto di diffusione ubicato in Monte Cero (PD), operante su 88,600 Mhz con 5 kilowatt di potenza in ingresso al relativo sistema radiante.

In questo contesto, l’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo Economico) – avendo ravvisato interferenze alle emissioni della concessionaria pubblica RAI irradiate da Monte Venda (PD) sulle frequenze di 88,100 Mhz (I° canale RAI FM) e 89,000 Mhz (II° canale RAI FM): circostanza peraltro contestata dalla ricorrente – ha dapprima ordinato, con atto del 6 maggio 1997 gravato con distinto ricorso, la riduzione della potenza dell’impianto di Monte Cero in ingresso al relativo sistema radiante da 5 a 1,250 kilowatt. Quindi, sul presupposto della mancata ottemperanza all’ora visto ordine di riduzione della potenza, con il provvedimento impugnato ha disposto la disattivazione dell’impianto di Monte Cero fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio, cioè – come già detto – fino alla riduzione della potenza in ingresso al relativo sistema radiante ad un valore pari a 1,250 kilowatt.

In diritto, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- incompetenza del coordinatore dell’Ispettorato Territoriale Veneto ad adottare il provvedimento impugnato, in quanto, da un lato, la fattispecie in esame non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 3 del decreto di concessione, gli organi periferici della P.A. possono ordinare la disattivazione degli impianti. Dall’altro, l’atto sarebbe stato sottoscritto da un funzionario avente qualifica di “Vice dirigente TLC”, anziché da un dirigente, come prescritto dall’art. 10 del d.P.R. n. 166/1995;

- violazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, perché il provvedimento impugnato sarebbe privo dell’indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere;

- violazione del decreto di concessione emesso a favore della ricorrente, poiché, essendo la società abilitata dal decreto ministeriale ad operare nell’impianto di Monte Cero sulla frequenza di 88,660 Mhz e con potenza di 5 kilowatt, l’ordine di disattivazione fino al ripristino della potenza di 1,250 kilowatt comporterebbe una modifica del titolo concessorio ad opera dell’Ispettorato Territoriale, organo a ciò non legittimato, in quanto gerarchicamente subordinato;

- difetto di istruttoria, giacché l’atto impugnato non recherebbe riferimenti ad accertamenti tecnici finalizzati a verificare se l’impianto della RAI di Monte Venda operasse con caratteristiche tecnico-operative conformi a quelle previste dal contratto di servizio tra il Ministero e la stessa RAI di cui al d.P.R. 4 aprile 1996;

- difetto del presupposto e difetto di motivazione, atteso che, da un lato, il provvedimento sarebbe stato emanato sul presupposto che vi fossero interferenze causate dall’impianto della ricorrente alle emissioni della RAI provenienti da Monte Venda, ma tali interferenze non sussisterebbero, poiché l’impianto di Monte Venda opererebbe con 500 Khz di scarto dall’impianto RAI di FM1 e con 400 Khz di scarto dall’impianto RAI di FM2. D’altro lato, l’addebito rivolto alla ricorrente sarebbe stato fatto in modo del tutto indeterminato, non avendo il provvedimento gravato indicato il grado delle presunte interferenze;

- violazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 323/1993, convertito con l. n. 422/1993, perché l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 323/1993 – vigente all’epoca dei fatti – avrebbe previsto la possibilità non di interventi di disattivazione (che resterebbero limitati alle fattispecie eccezionali indicate dall’atto di concessione, tra cui non rientrerebbe il caso in esame), bensì solo di interventi di modifica operativa tecnica e strutturale, volti alla “compatibilizzazione radioelettrica” e cioè a garantire la coesistenza dei due impianti senza che alcuno di essi sia “mortificato”. Nella vicenda de qua, pertanto, la P.A. avrebbe potuto disporre, al più, l’esecuzione coattiva della riduzione di potenza dell’impianto, ma non la sua disattivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Comunicazioni (Sviluppo Economico), depositando un controricorso e documentazione sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree.

Con atto depositato in data 31 ottobre 1997 è intervenuta ad opponendum la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (“RAI”), chiedendo la reiezione del ricorso, previa reiezione, altresì, dell’istanza di sospensione.

La società ricorrente ha depositato brevi note di replica, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

Nella Camera di consiglio del 5 novembre 1997 il Tribunale, ritenuto ad un primo esame il ricorso non assistito da idonei elementi di fumus boni juris, con ordinanza n. 1639/97 ha respinto l’istanza cautelare.

Successivamente, l’ordinanza presidenziale n. 1157/15 del 25 novembre 2015 ha disposto a carico dell’Amministrazione incombenti istruttori, cui il Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Veneto ha ottemperato, inviando ulteriori documenti sui fatti di causa ed un rapporto, nel quale ha evidenziato l’intervenuto adempimento, ad opera della Radio ricorrente, all’ordine di riduzione della potenza dell’impianto di Monte Cero, in modo tale da contenere le interferenze con l’impianto RAI FM2 di Monte Venda (frequenza 89,000 Mhz): da ciò sarebbe derivato – ad avviso dell’Ispettorato – il venir meno delle ragioni del contendere.

In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente (ora Radio Birikina S.r.l.) ha depositato dapprima una dichiarazione di conferma dell’interesse alla decisione, quindi una memoria conclusiva, tramite la quale – dopo aver riassunto i successivi sviluppi dei fatti e sintetizzato i motivi di ricorso (tranne il secondo – ha insistito per l’illegittimità dell’atto impugnato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, a loro volta, hanno depositato memorie di replica, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione. La RAI ha, altresì, eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente.

All’udienza pubblica di “smaltimento” del 18 dicembre 2017 – dopo sintetica discussione in cui la ricorrente ha replicato all’eccezione di improcedibilità – la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché, in termini in sostanza analoghi, dall’interveniente ad opponendum (RAI).

Sostiene, in particolare, la difesa erariale che la ricorrente aveva presentato in precedenza dinanzi a questo Tribunale Amministrativo altro ricorso, rubricato al n. 2540/1997 di R.G., avverso l’ordine di riduzione della potenza dell’impianto di Monte Cero emesso dalla P.A. il 6 maggio 1997 al fine di eliminare i disturbi alle frequenze della RAI: ordine non ottemperato e, pertanto, presupposto dal provvedimento di disattivazione oggetto del gravame in epigrafe.

Orbene, il ricorso R.G. n. 2540/1997 è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 1103/08 del 23 aprile 2008, cosicché l’ordine di riduzione della potenza (eliminazione delle interferenze) è tuttora valido ed efficace. Poiché, però, i motivi del ricorso in epigrafe consisterebbero nella mera ripetizione – sotto forma di illegittimità derivata – degli stessi motivi di quello dichiarato perento, ne discenderebbe che il predetto ricorso, avendo ad oggetto un atto consequenziale al primo (ormai consolidatosi), sarebbe improcedibile per difetto di interesse.

La suesposta eccezione è fondata solo in parte.

Per la costante giurisprudenza, l’inoppugnabilità del provvedimento presupposto autonomamente lesivo preclude la proposizione, avverso l’atto consequenziale, dei vizi riconducibili allo stesso atto presupposto (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 805;
id., 6 febbraio 2008, n. 310), ma non preclude la proposizione di vizi propri ed autonomi dell’atto applicativo e/o consequenziale (cfr. C.d.S., Sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1015;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 460;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 aprile 2013, n. 1770).

Nel caso in esame, perciò, l’inoppugnabilità dell’atto presupposto (l’ordine di impiegare l’impianto di Monte Cero con una potenza in ingresso al sistema radiante ridotta a 1,250 kilowatt: cfr. l’all. 5 al ricorso) comporta l’improcedibilità dei motivi del ricorso in epigrafe attraverso i quali si censura l’atto consequenziale impugnato (l’ordine di disattivazione dell’impianto) per vizi riconducibili al medesimo atto presupposto: più in particolare, comporta l’improcedibilità del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso.

Infatti, iniziando dal terzo motivo, con lo stesso ci si duole del fatto che l’ordine di riduzione della potenza dell’impianto di Monte Cero, da 5 a 1,250 kilowatt, comporterebbe una modificazione del decreto ministeriale di concessione (v. all. 3 al ricorso), il quale, all’allegato A, ha previsto per tale impianto una potenza di 5.000 W (5 kilowatt): modificazione che non competerebbe all’Ispettorato Territoriale, in quanto organo gerarchicamente subordinato.

Sul punto, però – anche a voler prescindere dalle indicazioni fornite dalla P.A. circa la competenza degli organi periferici a provvedere sulle richieste di autorizzazioni di modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (v. doc. 24 pervenuto dal Ministero il 23 dicembre 2015) e dalla circostanza degli accordi intercorsi tra la P.A., la concessionaria pubblica e le emittenti private circa i rimedi per eliminare interferenze e disturbi alle frequenze della RAI (sull’accordo del 13 settembre 1993 v. infra) – va osservato che l’ordine di riduzione della potenza dell’impianto di Monte Cero da 5 a 1,250 kilowatt è proprio il contenuto dispositivo del provvedimento del 6 maggio 1997: i pretesi vizi insiti nella ridetta riduzione sono, dunque, vizi dell’atto presupposto, impugnato con il ricorso dichiarato perento e, perciò, ormai inoppugnabile.

Quanto, poi al quarto ed al quinto motivo di gravame, essi censurano vizi dell’istruttoria effettuata dalla P.A. e, pertanto, si indirizzano a propria volta avverso il procedimento amministrativo sfociato nell’adozione dell’atto presupposto emesso il 6 maggio 1997.

Con tale istruttoria, invero, l’Ispettorato non ha preso in esame il modus operandi dell’impianto RAI di Monte Venda, onde verificarne la conformità al contratto di servizio in essere tra la stessa RAI ed il Ministero (quarto motivo), ma si è limitata ad effettuare controlli tecnici sull’impianto di Monte Cero, accertando più volte che il segnale da esso trasmesso arrecava disturbi ed interferenze alle frequenze della RAI, senza però precisare – lamenta l’emittente privata – il grado delle (contestate) interferenze (quinto motivo).

In esito a detti controlli e dopo l’accertamento di ripetute violazioni, da parte dell’emittente “Radio Birikina”, dell’accordo trasfuso nel verbale del 13 settembre 1993 per l’abbassamento di 6 dB della potenza di trasmissione e per il contenimento nei limiti dei 75 Khz della deviazione di frequenza – accordo tramite il quale sono state individuate le modalità per ridurre i disturbi ed interferenze ora riferiti (v. doc. 9 pervenuto dal Ministero il 23 dicembre 2015) – l’Ispettorato ha, quindi, emesso il 6 maggio 1997 l’ordine di riduzione della potenza dell’impianto di Monte Cero.

Dunque, il quarto e il quinto motivo di ricorso censurano, a ben vedere, l’attività istruttoria svolta dalla P.A. in vista dell’adozione dell’atto presupposto del 6 maggio 1997. L’ordine di disattivazione dell’impianto – impugnato in questa sede –, quale atto meramente consequenziale al precedente ha invece alla base – e non poteva che avere – un’istruttoria ben più ridotta, cioè il controllo eseguito il 4 luglio 1997, da cui si è rilevata una potenza in ingresso al sistema radiante di 5 kilowatt e, perciò, che l’ordine di riduzione di potenza dell’impianto di Monte Cero, adottato con l’atto presupposto, era rimasto disatteso (v. la premesse del provvedimento gravato): ma le censure della ricorrente non si appuntano contro tale controllo successivo.

In ultima analisi, il decreto presidenziale n. 1103/08 cit. ha dichiarato l’estinzione per perenzione del ricorso R.G. n. 2540/1997, a mezzo del quale era stato impugnato il citato provvedimento del 6 maggio 1997. Quest’ultimo è così divenuto definitivamente inoppugnabile e detta inoppugnabilità comporta, a sua volta, il venir meno dell’interesse della ricorrente all’esame dei motivi del presente ricorso – proposto nei confronti dell’atto consequenziale – che censurano vizi dell’atto presupposto ormai inoppugnabile, cioè – si ripete – del terzo, quarto e quinto motivo.

Gli altri motivi di ricorso, invece, censurano vizi propri dell’ordine di disattivazione dell’impianto e, quindi, relativamente ad essi persiste l’interesse della ricorrente al loro esame, non essendo detto interesse intaccato dalla sopravvenuta inoppugnabilità dell’atto presupposto.

Venendo, dunque, ai motivi di ricorso diversi dal terzo, quarto e quinto, si osserva che nessuno di essi è suscettibile, nel merito, di positivo apprezzamento.

Va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di incompetenza da cui sarebbe affetto l’ordine di disattivazione dell’impianto, atteso che:

- il decreto ministeriale di rilascio della concessione a Radio Castelfranco Stereo 2 (all. 3 al ricorso) prescrive, all’art. 1, comma 3, che l’esercizio degli impianti sia condizionato all’assenza di disturbi ai servizi pubblici. Come meglio si dirà infra in sede di analisi del sesto motivo, il potere di ordinare la disattivazione degli impianti, per i disturbi arrecati alle bande di frequenza assegnate a servizi pubblici essenziali, emerge dal combinato disposto degli artt. 18, comma 3 (all’epoca vigente), della l. n. 223/1990 e 3 della l. n. 110/1983, nonché dall’art. 19 del d.P.R. n. 255/1992. E, alla stregua dell’art. 3, comma 4, del decreto di concessione, che attribuisce agli organi periferici del Ministero il potere di ordinare la disattivazione degli impianti “in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi”, pare corretto concludere che detto potere spetta agli organi periferici – cioè al competente Ispettorato Territoriale – anche nel caso di disturbi ai servizi pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della concessione;

- va aggiunto che, con la nota prot. n. 19707 DGCA/5/1/903519/MA del 29 maggio 1998 (cfr. doc. 24 pervenuto dal Ministero il 23 dicembre 2015), il Ministero delle Comunicazioni ebbe a fornire in proposito chiarimenti all’Avvocatura dello Stato, evidenziando che gli ordini di disattivazione, per i casi contemplati dalla legge, venivano adottati dagli Ispettorati Territoriali sulla base del generale potere loro attribuito dall’art. 240 del Codice P.T. (d.P.R. n. 156/1973), dalla l. n. 110/1983 per le interferenze aeronautiche e dall’art. 3, comma 1, dell’atto concessorio;

- quanto, poi, alla circostanza che nel caso di specie l’ordine di disattivazione è stato adottato da un funzionario privo della qualifica dirigenziale (“Vice dirigente TLC”), si osserva che, in ogni caso, si tratta del soggetto preposto all’incarico di coordinatore dell’Ispettorato Territoriale Veneto, sicché va condivisa l’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dalla difesa della RAI, per non avere la ricorrente impugnato il relativo atto di preposizione.

Palesemente infondato è, poi, il secondo motivo –neppure ripreso, peraltro, dalla ricorrente in sede di memoria finale – giacché per giurisprudenza costante l’omessa indicazione, nel provvedimento, dell’autorità e del termine entro il quale ricorrere, ex art. 3, comma 4 della l. n. 241/1990, non costituisce vizio di legittimità dello stesso provvedimento, ma è una mera irregolarità, che comporta solo la possibilità, nel caso di errore circa l’impugnazione o di ritardo nella sua proposizione, della rimessione in termini (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 giugno 2017, n. 3018;
id., Sez. II, 21 novembre 2016, n. 5394).

Da ultimo, va disatteso il sesto motivo, poiché il potere della P.A. di ordinare la disattivazione degli impianti di radiodiffusione in caso di disturbi alle bande di frequenza assegnate ai servizi pubblici essenziali (tra cui è compreso quello radiotelevisivo) deriva – come già accennato – dal combinato disposto dell’art. 18, comma 3, della l. n. 223/1990 (vigente all’epoca dei fatti) e dell’art. 3 della l. n. 110/1983, nonché dall’art. 19 del d.P.R. n. 255/1992.

Ed invero, il comma 3 (abrogato dall’art. 54 del d.lgs. n. 177/2005) dell’art. 18 della l. n. 223/1990 (recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) ha stabilito l’applicazione ai concessionari privati delle norme sulla protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza al volo, previste dalla l. 8 aprile 1983, n. 110, estendendo dette disposizioni, in quanto applicabili, anche alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

L’art. 3 della l. n. 110/1983, dal canto suo, prevede che, in caso di inosservanza del divieto di cui al precedente art. 1 (cioè il divieto, per gli impianti, di causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo), la P.A. ordina l’immediata eliminazione delle cause delle interferenze (primo comma). Se il titolare dell’impianto non ottempera all’ordine, la P.A. dispone la sospensione della concessione o autorizzazione (ove esistenti) e procede alla disattivazione d’ufficio, o eventualmente al sequestro, quest’ultimo previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria (secondo comma).

Dal combinato disposto dell’art. 18, comma 3, e dell’art. 3, secondo comma, citt., si ricava, dunque, l’esistenza in capo alla P.A. del potere di disporre la disattivazione degli impianti di trasmissione in caso i segnali provenienti da detti impianti arrechino disturbi alle frequenze della RAI, trattandosi della concessionaria pubblica, affidataria del servizio pubblico essenziale: nel caso de quo, quindi, il potere della P.A. di disporre la disattivazione dell’impianto di Monte Cero rinviene il fondamento normativo nelle disposizioni ora citate.

Inoltre, l’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 255/1992 (regolamento di attuazione della l. n. 223/1990) recita: “Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione, una stazione di radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche esistenti, il concessionario, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emessa ai sensi degli articoli 3, 18 e 32 della legge, è tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare tali disturbi”. Dal ché si evince che la ricorrente non può opporre di essere abilitata ad utilizzare un impianto con potenza di 5 kilowatt, come da allegato A all’atto di concessione, avendo la P.A. accertato che le emissioni dell’impianto di Monte Cero – abilitato a tale potenza – hanno arrecato disturbi e interferenze alle frequenze della RAI: disturbi e interferenze che, perciò, la concessionaria privata doveva eliminare.

Se ne evince l’infondatezza del sesto e ultimo motivo di ricorso.

In definitiva, pertanto, il ricorso è improcedibile relativamente al terzo, quarto e quinto motivo con esso proposti, mentre è infondato e da respingere con riferimento agli altri motivi (primo, secondo e sesto).

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti, in ragione sia della complessità delle questioni trattate, sia, in ogni caso, del carattere risalente della controversia.

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