TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-07-25, n. 202301121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-07-25, n. 202301121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301121
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2023

N. 01121/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01495/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2022, proposto da
Summertime s.a.s. di R V D B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lazise, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Garda Cruise s.a.s. di G L C &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Alberto Tesserin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della concessione demaniale lacuale 6.5.2022, prot. n° 13584, rilasciata alla Ditta Garda Cruise S.a.s. e registrata presso l'Agenzia Entrate di Verona il 18.5.2022, con il relativo “disciplinare” in data 6.5.2022, prot. n° 13580, del 6.5.2022;

- della pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'avviso della domanda di concessione della Ditta Garda Cruise S.a.s. dd. 16.3.2022, prot. n° 7798;

- del "regolamento comunale per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni e gare del demanio idrico lacuale extraportuale” per quanto occorrere possa e limitatamente all'artt. 23, c. 2;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Garda Cruise s.a.s. di G L C &
C. il 31/12/2022:

- della concessione demaniale lacuale n. 10440 prot. del 27 aprile 2021;

- del decreto di concessione demaniale “in adeguamento della concessione prot. 10440 del 27.04.2021” n. 20719 prot. del 12 luglio 2022;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lazise e di Garda Cruise s.a.s. di G L C &
C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Summertime s.a.s. (di seguito, Summertime) è titolare di un’area in concessione, sita in Comune di Lazise, lungo la sponda lacuale in un’area antistante il Campeggio Fossalta. Espone di avere rilevato il posizionamento di un pontile galleggiante in un’area adiacente e di avere così appreso del rilascio di un’analoga concessione a favore di Garda Cruise s.a.s. (di seguito, Garda Cruise).

La ricorrente, lamentando il pregiudizio che le deriverebbe dall’insediamento nelle vicinanze dell’impresa concorrente, impugna il suddetto titolo concessorio per:

(1) Carenza di “adeguata pubblicità” della domanda di concessione e carenza dei contenuti minimi essenziali ai fini di un confronto concorrenziale - Violazione dell’art. 12 della Direttiva comunitaria 2006/123 come interpretata dalla Corte di Giustizia - Violazione dei principi affermati con le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Cons. di Stato nn° 17 e 18/2021 - Violazione dei principi della “giusta gara” per il rilascio della concessione - Violazione e falsa applicazione della Delibera di Giunta Regionale veneta n° 279/2005 - Violazione dei principi sulla concorrenza tra Operatori interessati al titolo - Violazione dei principi di trasparenza e di par condicio ;
contesta la ricorrente che l’Amministrazione comunale avrebbe omesso di dare dovuta pubblicità all’istanza di rilascio della concessione formulata da Garda Cruise, impedendole, nei fatti, di opporvisi ovvero di presentare una domanda concorrente;

(2) Violazione dell’art. 4 del Regolamento comunale per rilascio di licenze e concessioni di occupazione di beni e aree del demanio lacuale extraportuale - Difformità dal Piano Regolatore Spondale e conseguente sua violazione - Difetto di istruttoria ;
la concessione sarebbe stata rilasciata a Garda Cruise senza verificarne la compatibilità con il vigente Piano Regolatore Spondale, il quale avrebbe in realtà precluso l’installazione di pontoni, permettendo soltanto la presenza di un “ campo boe ”.

Garda Cruise, nel proprio ricorso incidentale (cui assegna effetti escludenti rispetto al ricorso principale), riproduce innanzitutto i motivi introdotti da Summertime: lamenta la mancata pubblicità della domanda di concessione presentata dalla ricorrente principale, sostenendo che ciò le avrebbe precluso di interporre la propria istanza concorrente (1° motivo);
sostiene inoltre che la concessione rilasciata a Summertime si porrebbe anch’essa in contrasto con le prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Spondale (2° motivo). Con un ulteriore profilo di censura, Garda Cruise lamenta la violazione dell’art. 33 del regolamento comunale, della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 2005, nonché dell’art. 18 del r.d. n. 726 del 1895, perché non sarebbe stata pubblicata la domanda di adeguamento della concessione n. 10440 del 2021 intestata a Summertime. Ciò avrebbe precluso alla ricorrente incidentale la possibilità di presentare osservazioni, opposizioni ovvero una domanda concorrente (3° motivo).

Si è costituito in giudizio il Comune di Lazise che ha resistito nel merito ed eccepito in rito numerosi profili di irricevibilità e di inammissibilità a carico di entrambe le impugnazioni, osservando come, nell’un caso e nell’altro, i gravami risulterebbero tardivi rispetto al momento della effettiva conoscenza dei provvedimenti contestati (coincidente con l’insediamento delle attività nelle aree oggetto delle concessioni) e non adeguatamente sorretti da un interesse suscettibile di giuridico apprezzamento: le due attività, infatti, non si rivolgerebbero al medesimo bacino di utenza (riconducibile, per Summertime, agli ospiti del Campeggio Fossalta e, per Garda Cruise, a quelli presenti nel Campeggio Belvedere), non svolgerebbero la medesima attività (Garda Cruise eserciterebbe il noleggio di imbarcazioni con conducente, Summertime senza personale) e sarebbero sufficientemente distanziate (oltre 150 m).

Summertime e Garda Cruise hanno resistito specularmente alle impugnazioni nel merito oltreché in rito.

Chiamata all’udienza del 22 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo e quello incidentale sono entrambi infondati, il che consente di non procedere all’esame della questione, prospettata da Garda Cruise, attinente al possibile rapporto di priorità logica o giuridica che si instaurerebbe tra le due impugnazioni (al fine di verificare se esse siano da considerare come reciprocamente escludenti ovvero se, come ritiene Garda Cruise, soltanto l’impugnazione incidentale assuma carattere escludente rispetto al ricorso principale).

Può inoltre prescindersi dai pur plausibili rilievi in rito formulati dal Comune, dovendosi considerare maggiormente satisfattiva dell’interesse delle parti la soluzione meritale delle questioni oggetto di esame.

2. Quanto alla prima censura – dedotta con il primo motivo del ricorso principale come di quello incidentale - deve essere constatato che, con nota del 22 marzo 2022, il responsabile del demanio idrico ha provveduto alla pubblicazione per quindici giorni nell’albo pretorio della domanda di concessione della ditta Garda Cruise, secondo le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2005.

In disparte la circostanza che Summertime non ha impugnato la suddetta deliberazione della Giunta regionale, che, come detto, stabilisce le modalità di pubblicazione (pedissequamente osservate dal Comune), si deve osservare che la nota affissa all’albo pretorio recava gli estremi della richiesta presentata da Garda Cruise e l’oggetto di questa, così da permettere a Summertime di interloquire tempestivamente, e comunque entro i quindici giorni successivi allo spirare del termine di pubblicazione, come puntualmente previsto dalla disciplina regionale (ripetesi, non impugnata) e dall’art. 23 del Regolamento comunale per rilascio di licenze e concessioni di occupazione di beni e aree del demanio lacuale extraportuale (nel cui contesto, la previsione del termine di quindici giorni per la pubblicazione e di ulteriori quindici giorni per la presentazione di osservazioni o domande concorrenti, non appare irragionevole, in quanto coerente con l’esigenza di pervenire alla sollecita definizione del procedimento instaurato a seguito della domanda inoltrata dall’operatore economico, interessato all’utilizzo – di regola stagionale - della sponda lacuale).

Va poi ricordato che la pubblicazione nell’albo pretorio costituisce pur sempre una forma di pubblicità legale di per sé esaustiva e adeguata, ossia capace di determinare una presunzione assoluta di conoscenza erga omnes , allorquando l’oggetto della pubblicazione (la notizia della presentazione della domanda di concessione) sia rivolto ad una platea indeterminata di soggetti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 novembre 2021, n. 6981), sicché, nel caso di specie, nessun ulteriore adempimento si sarebbe reso necessario per informare gli eventuali interessati della presentazione della domanda di concessione.

Analoghe considerazioni possono poi essere ripetute riguardo al corrispondente motivo introdotto nel ricorso incidentale, da ritenersi parimenti infondato, dal momento che la pubblicazione sull’albo pretorio, a partire dal 17 gennaio 2020, della domanda di concessione formulata da Summertime, costituisce, per le medesime ragioni, adempimento sufficiente a portare a conoscenza degli interessati la pendenza del relativo procedimento, consentendo loro (e quindi a Garda Cruise) di interloquire con osservazioni o mediante la presentazione di una domanda concorrente.

3. Con altra censura – dedotta con l’ultimo motivo del ricorso principale - si lamenta la difformità della concessione rilasciata a Garda Cruise rispetto a quanto previsto dal Piano Spondale a seguito dell’introduzione di un pontone galleggiante. La medesima censura viene dedotta con il secondo motivo del ricorso incidentale avverso la legittimità della concessione rilasciata a Summertime.

In merito, va rilevato che il Piano Spondale, nell’ambito dell’attività di locazione e noleggio natanti oggetto della concessione demaniale, consente pacificamente l’installazione di strutture destinate a “ pontile galleggiante d’approdo autorizzato per l’esercizio dell’attività di diporto commerciale ”, purché debitamente autorizzate nel contesto del titolo concessorio e sempreché non in contrasto con eventuali vincoli ambientali o paesaggistici, vincoli che nella fattispecie non sono stati tuttavia evidenziati.

Anche tale censura (formulata sia dalla ricorrente principale, sia dalla ricorrente incidentale) non appare pertanto suscettibile di favorevole apprezzamento.

4. Venendo infine al terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale Garda Cruise contesta la mancata pubblicazione dell’istanza di adeguamento della concessione formulata da Summertime, osserva il Collegio che non sussistevano i presupposti per lo svolgimento - sebbene eventuale - di una procedura di gara, rispetto alla quale la pubblicazione della domanda avrebbe dovuto fungere da necessaria condizione preliminare.

Nel caso in esame l’oggetto del procedimento non è costituito, infatti, dal rilascio di un nuovo titolo concessorio o dall’ampliamento anche temporale di un titolo preesistente (ciò che comporterebbe l’onere di pubblicazione onde consentire ai soggetti interessati di interporre le proprie domande concorrenti) essendo rivolto, semmai, ad apportare parziali modifiche ad un assetto concessorio già consolidato e tuttora in essere (attinto da un contenzioso giurisdizionale successivamente definito), mantenendone quindi inalterato il contenuto e la durata (31 dicembre 2025).

5. Per quanto precede il ricorso introduttivo e il ricorso incidentale devono quindi essere respinti.

Le spese di lite possono essere compensate per l’intero, in considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata.

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