TAR Brescia, sez. II, sentenza 2016-12-19, n. 201601729
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2016
N. 01729/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2016, proposto da:
P S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Pala C.F. PLABDT72C61Z601I, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Bergamo - Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto n. 57246 del 3/12/2015 di rigetto del ricorso gerarchico che chiedeva l'annullamento della revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura di Bergamo - Questura di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe e per i motivi di seguito esposti, l’odierno istante, P S, chiede l’annullamento del provvedimento assunto in data 3 dicembre 2015 con il quale il Prefetto di Bergamo ha respinto il ricorso gerarchico parimenti proposto dall’interessato avverso il provvedimento con il quale la Questura di Bergamo in data 12.10.2015 aveva disposto la revoca delle licenza di porto di fucile per uso caccia in precedenza rilasciata.
I fatti che hanno condotto l’amministrazione ad assumere il provvedimento impugnato possono essere così riassunti.
In data 6 ottobre 2015 il ricorrente, potendo contare su un giorno di riposo, decideva di recarsi presso la baita di montagna sita nel Comune di Nembro (BG), località “Monte Cerreto”: intendendo recarsi a caccia il giorno successivo 7 ottobre, il ricorrente prelevava tre fucili da caccia dal luogo ove le armi erano custodite (così come regolarmente denunciato), ossia presso la propria abitazione, collocate in apposito armadietto blindato, traferendole presso la baita, decidendo di trascorrere ivi la notte, per poi andare a caccia il giorno successivo.
Durante la notte, tuttavia, le armi, che per espressa dichiarazione del ricorrente sono state collocate nella camera da letto ove lo stesso dormiva, appoggiate al muro, sono state asportate da ignoti, senza che il ricorrente se ne accorgesse, se non al momento del risveglio.
Denunciato prontamente l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Alzano Lombardo, seguiva il provvedimento di sequestro delle armi detenute e regolarmente denunciate dal ricorrente (poi successivamente annullato) e quindi l’avvio del procedimento sfociato con il provvedimento della Questura di Bergamo di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e del divieto di detenzione armi, provvedimento confermato dal Prefetto di Bergamo a seguito del rigetto del ricorso gerarchico proposto dall’interessato.
Il provvedimento impugnato si fonda sui seguenti presupposti: la violazione dell’art. 20 della legge 110/1975 “omessa custodia delle armi” e dell’art. 687 c.p. “omessa denuncia delle armi”, essendo stato censurato il comportamento del ricorrente che aveva scientemente trasferito in altro luogo le armi in suo possesso senza effettuare la prevista denuncia e non ne aveva curato la custodia, così da renderne possibile il furto ad opera di terzi ignoti.
Tale comportamento è stato ritenuto rilevante ai fini della persistenza in capo al ricorrente delle condizioni di affidabilità circa l’uso e la custodia delle armi, da cui il provvedimento di revoca della licenza.
Avverso il provvedimento impugnato parte istante denuncia i seguenti motivi di censura:
Violazione di legge ed