TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2010-06-25, n. 201000457

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2010-06-25, n. 201000457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201000457
Data del deposito : 25 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00892/2010 REG.RIC.

N. 00457/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00892/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 892 del 2010, proposto da:


C A, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S, M S R, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, n.19;


contro

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Vincenzo Lilla di Oria, n.c.;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione di cui al verbale del 28 maggio 2010 del Consiglio di Classe della V^ B dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Vincenzo Lilla di Oria (BR) di non ammissione del ricorrente agli Esami di Stato e delle operazioni di valutazione del colloquio orale del candidato;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2010 il dott. Paolo Marotta e udito per la parte ricorrente l’avv.to Adriano Tolomeo, in sostituzione dell’avv.to A S;


Considerato che, ad una prima delibazione, insorgono serie perplessità in ordine alla fondatezza del proposto gravame, in quanto le dedotte violazioni procedimentali non appaiono idonee ad infirmare il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato, che risulta congruamente motivato;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi