TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2016-08-16, n. 201602041

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2016-08-16, n. 201602041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201602041
Data del deposito : 16 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2016

N. 02041/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01672/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2016, proposto da:
R D, in proprio e nella qualità di erede della signora P N, rappresentata e difesa dagli avvocati D P, C.F. PTRDNC77S19G273I, e R D F, C.F. DFRRRT76S52G273E, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Palermo, via Ruggero Settimo, n. 74/H;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, C.F. TMSZEI58L31G273D, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;

per l'annullamento

previa sospensiva

- della nota del Comune di Palermo - Servizio cimiteri n. 683941 del 13 aprile 2016;

- della nota del medesimo Servizio n. 1033329 Dir. n. cron. 2016/598 del 20 giugno 2016;

- dell’ordinanza sindacale n. 361/05 del 23 dicembre 2015, richiamata dalle note del Comune di Palermo predette.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;

Vista la memoria della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 luglio 2016 il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato:


Ritiene il collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante l’integrità del contraddittorio, la superfluità di ulteriore istruzione e la mancata enunciazione di osservazioni oppositive dalle parti presenti rese edotte dal Presidente del collegio di tale eventualità.

Il collegio non può che dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio è stato adottato il provvedimento n. 1060345 del 29 giugno 2016 con cui il Dirigente del Comune di Palermo - Area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e mobilità - Settore servizi alla collettività - Servizio cimiteri ha revocato in autotutela i propri precedenti atti oggetto del ricorso in esame.

Le spese seguono la soccombenza virtuale tenuto conto del riconoscimento dell’illegittimità sottostante il ritiro e del costante orientamento giurisprudenziale della sezione favorevole alla ricorrente (per tutte di recente la sentenza n. 1705 del 2016).

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