TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-03-08, n. 201703250
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Pubblicato il 08/03/2017
N. 03250/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04962/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4962 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, F G, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso agli atti amministrativi di cui alla nota del 14.3.2016, nonché per accertare il diritto del ricorrente all’accesso a tutti gli atti del procedimento di cui all’istanza presentata in data 12.2.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il diniego di accesso ai documenti in data 14.3.2016, adottato dalla Agenzia delle entrate in relazione alla sua istanza di accesso del 12.2.2016, avente ad oggetto l’accesso a tutti gli atti del procedimento avviato a seguito di segnalazione dell’ufficio antifrode nei confronti della società del ricorrente nell’ambito di una complessa indagine.
L’accesso richiesto è stato denegato in ragione della natura tributaria nel procedimento in questione, il quale all’epoca di presentazione dell’istanza era ancora pendente.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 l. 241/90 da interpretarsi alla luce della l. n. 212/2000.
Sostiene inoltre che al più l’amministrazione avrebbe dovuto differire l’accesso dopo la conclusione del procedimento per adesione.
L’amministrazione intimata si è costituita e ha depositato una memoria nella quale riferiva che, conclusosi il procedimento per adesione in senso negativo per il ricorrente, l’amministrazione si dichiarava disponibile a consentire l’accesso agli atti del procedimento, a seguito di proposizione di nuova istanza. Tale atto, prot. 2016/39480 del 29.4.2016, denominato come allegato 4 alla memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, tuttavia, non risulta prodotto agli atti.
Sempre nella memoria dell’Avvocatura si evidenziava l’intervenuta cessazione della materia del contendere (ovvero l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse) in quanto il ricorrente avrebbe presentato in data 30 maggio una ulteriore istanza di accesso.
Sul punto il Collegio, con ordinanza n. 10769/2016, ha disposto istruttoria.
Con nota dell’Agenzia delle entrate, depositata in giudizio in data 24.12.2016, l’amministrazione non ha confermato detta circostanza, rappresentando che in data 1.6.2016 il ricorrente aveva unicamente richiesto una copia dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ma non aveva reiterato la richiesta di accesso agli atti. Nessun provvedimento pertanto era stato dalla stessa adottato.
Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto va in primo luogo respinta l’eccezione di improcedibilità prospettata dalla difesa della amministrazione.
Va invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione del ministero dell’economia e finanze, attesa la piena autonomia dell’Agenzia delle entrate.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Osserva il Collegio che, come riferito anche dalla difesa erariale, l’art. 24 della legge n. 241/1990, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari — per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano - va interpretato nel senso che l’inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera « pendenza » del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo. (T.A.R. Catanzaro, sez. II, 08/03/2016, n. 469;T.A.R. Napoli, sez. VI, 14/01/2016, n. 171;Consiglio di Stato, sez. IV, 13/11/2014, n. 5588).
Correttamente pertanto, con il provvedimento impugnato, l’Agenzia ha inizialmente denegato l’accesso ai documenti del procedimento in esame, fermo restando tuttavia il potere del ricorrente di presentare una nuova istanza di accesso una volta concluso il procedimento tributario.
Istanza che tuttavia, come si è sopra evidenziato, non risulta che il ricorrente abbia presentato.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda.