TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-08-28, n. 202415968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-08-28, n. 202415968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415968
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2024

N. 15968/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00017/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2020, proposto da T F, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

L P, I P, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole “m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R0001154.3-10-2019” del 3 ottobre 2019, comunicato all’interessata via email in data 4 ottobre 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A045-scienze economico-aziendali nella regione Lazio;

- del calendario emanato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le operazioni di immissioni in ruolo 2019 - 2020 da graduatorie di merito concorso 2016 e graduatorie di merito concorso 2018, nella parte in cui possa non contemplare la ricorrente;

- con riserva di impugnare le pubblicande emendate graduatorie relative al cennato concorso e alla cennata sua classe disciplinare nella parte in cui non contemplino la ricorrente, il decreto del M.I.U.R. che le approverà e il piano assunzioni eventualmente predisposto da M.I.U.R. nella parte in cui non contempli la ricorrente e non la immetta in ruolo quale docente ai sensi e per gli effetti dell’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo