TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2016-07-22, n. 201601060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2016-07-22, n. 201601060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201601060
Data del deposito : 22 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2016

N. 00137/2016 REG.RIC.

N. 01060/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2016, proposto da:


F G, A C, C C, rappresentati e difesi dagli avvocati L M C.F. MCHLGU56C13L750T, A S C.F. SCHLSN69D22L750J, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. E F in Torino, corso Francia, 58;


contro

Comune di Pontboset, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M S C.F. SRCGNM61C21F902W, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 65;
Regione Valle D'Aosta non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza del Tribunale di Aosta in data 13.12.2009, n. 723/2009 depositata in data 31.12.2009, emessa inter partes nella causa civile RG. n. 1072/2005, nonchè della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sez. Terza Civile, in data 9.2.2011, depositata in data 13.05.2011, emessa inter partes nella causa civile n. 352/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontboset;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


I) I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l’esecuzione delle sentenze in epigrafe, con le quali il Comune di Pontboset, ritenuto responsabile ex art 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso in data 26.11.2000 in cui perdeva la vita il Sig. Ilario Favretto e riportava lesioni la Sig. Claudia Centaninio, veniva condannato a risarcire ai Sigg. F G, A C, quali genitori del Sig. Ilario, la somma di € 150.000,00 ciascuno, oltre interessi moratori dal 26.11.2000, al saldo, e alla Sig. Claudia Centanino la somma di € 511.000,00 quale ristoro del danno conseguente al decesso del marito e la somma di € 285.937,14 quale risarcimento dei danni subiti, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo.

Con sentenza non definita n. 857 del 11 maggio 2016, il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme oggetto di condanna, nel termine di giorni 30 dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Banca d’Italia, sede di Torino, (con facoltà di delega ad uno o più funzionari di sua fiducia dello stesso Ufficio) che, avrebbe dovuto dare seguito nell’ulteriore termine di giorni centoventi agli adempimenti necessari alla attuazione del giudicato.

Con nota del 4 luglio 2014 il Direttore della Banca d’Italia ha chiesto di essere esonerato dall’incarico, rappresentando le ragioni di impossibilità a garantirne lo svolgimento.

Alla camera di consiglio del 13 luglio 2016, il difensore dell’Amministrazione intimata ha dichiarato che il Comune ha presentato istanza per ottenere un contributo da parte del Ministero dell’Interno, istituito dall’art 4 d.l. n. 113 del 24 giugno 2016, che testualmente stabilisce “1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo

superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Ha quindi depositato copia della domanda presentata dal Comune per poter accedere a detto finanziamento, unitamente al comunicato 30 giugno 2016 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Il Collegio preso atto della dichiarazione del Direttore della Banca d’Italia, nonché della richiesta di finanziamento, dispone la sostituzione del commissario ad acta, nominando il Direttore della direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Ministero dell’interno, il quale, dovendo procedere alla assegnazione delle somme del fondo di cui all’art 4 d.l. 113/2016, potrà disporre direttamente delle somme da destinare ai ricorrenti.

Il nuovo commissario ad acta dovrà utilizzare prioritariamente i fondi di cui al d.l. n. 113/2016 e, in caso di indisponibilità degli stessi, dare corso agli adempimenti indicati nella sentenza n. 857 del 11 maggio 2016 (che qui di seguito si riportano “potrà provvedere, se necessario e ove non vi abbia provveduto l’organo consiliare, ad adottare la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1 lett.a d. lgs. n. 267 del 2000) con previsione di proposta di rateizzazione ed alla correlata variazione al bilancio (art. 175 d. lgs. n. 267 del 2000);

Il Commissario ad acta potrà avvalersi degli ordinari strumenti di programmazione e gestione fissati dalla legge che consentono l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la previsione e la copertura finanziaria delle risorse necessarie all’esecuzione del titolo, sicché:

a) potrà tentare di convenire un piano di rateizzazione del credito con il creditore (art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000), tenuto conto che una siffatta soluzione può, in ogni caso, rendere più agevole l’adempimento dell’obbligazione debitoria del Comune stante le rappresentate difficoltà finanziarie dello stesso;

b) utilizzerà tutte le disponibilità e le entrate a disposizione tra cui:

- l’eventuale avanzo di amministrazione accertato (ai sensi dell’art.186 del T.U.E.L.) o presunto, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio (in quest’ultimo caso, applicandolo con deliberazione di variazione) purché derivante dall'esercizio immediatamente precedente, riservando l’attivazione delle relative spese solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (art.187 del T.U.E.L.);

- gli eventuali proventi derivanti dal plusvalore dell’alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente (art. 194, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e art. 3, comma 28, l. n. 350/2003), cui potrà procedere nel rispetto delle procedure di legge;

- in caso di avvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, dovrà imputare, previa variazione se necessaria - e conseguentemente impegnare e liquidare -, le somme ai medesimi documenti contabili, in linea con l’eventuale piano di rateazione, fermi restando i limiti e le prescrizioni di cui all’art. 159, comma 5, d. lgs. n. 267 del 2000 .

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sull’andamento del procedimento di erogazione del finanziamento e sullo stato dell’esecuzione dei pagamenti almeno 10 giorni prima della camera di consiglio che rimane ferma al 30.11.2016.

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