TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-15, n. 202006599

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-15, n. 202006599
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006599
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2020

N. 06599/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12426/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12426 del 2019, proposto da M M, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento: a) del Decreto prefettizio prot. n. 11504 del 10/09/2019, nella parte in cui ha disposto la non ammissione della ricorrente al corso Se.F.A. 2019, nonché della nota dirigenziale di trasmissione prot. n. 12010 del 13/09/2019;
b) del Decreto prefettizio prot. n. 11501 del 10/09/2019, recante approvazione dell’elenco dei segretari comunali in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso di specializzazione Se.F.A. 2019, nella parte in cui non ha incluso la ricorrente nel suddetto elenco;
c) della circolare del Ministero dell’Interno n.485 del 24.03.15;
d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, la circolare ministeriale n. 3872 del 18.06.2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020;

Visto l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020;

Relatore nell'udienza del giorno 8 giugno 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente notificato, M M impugnava, chiedendone l’annullamento, il Decreto del Prefetto reggente dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 11504 del 10.9.2019, con cui è stata disposta la sua non ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997;
la nota n. 12010 del 13.9.2019 dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con cui le è stata comunicata la non ammissione al suddetto corso;
il Decreto del Prefetto reggente dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 11501 del 10.9.2019, nella parte in cui non la include tra gli ammessi alla frequentazione del corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997;
la circolare n. 3872 del 2915.

La ricorrente premetteva che: con decreto prefettizio n. 6904 de 13.6.2019, il Ministero dell’Interno ha indetto un corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019;
ella ha presentato domanda, dichiarando di possedere i requisiti di ammissione, tra cui quello di anzianità;
tuttavia, con gli atti gravati, veniva disposta la sua non ammissione, perché non possedeva i requisiti di anzianità previsti dal bando.

A fondamento del gravame, la ricorrente lamentava violazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 465 del 1997, dell’art. 31 CCNL, della deliberazione del CDA dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, dell’art. 2 del bando, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto l’Amministrazione non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che ella non possedesse il requisito di anzianità. La ricorrente, invece, lo possedeva perché, in caso di convenzioni di segreteria, la classe del comune è quella determinata in base alla popolazione residente in tutti i comuni convenzionati.

In secondo luogo, la ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, incompetenza, difetto di valido presupposto, in quanto la circolare n. 485 del 2015, nel far riferimento, in caso di convenzioni di segreteria, alla popolazione del comune capofila e non alla sommatoria della popolazione dei diversi comuni, non è applicabile alla fattispecie in esame.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente.

Con ordinanza n. 7376 del 2019, la domanda cautelare veniva rigettata.

All’udienza dell’8.6.2020, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio osserva come la giurisdizione sia del giudice amministrativo in quanto si contesta una procedura concorsuale, fattispecie rimessa alla cognizione della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

3.Il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni.

L’art. 2 del bando di concorso, dopo aver richiesto, quale requisito di ammissione al corso di specializzazione “SE.F.A.2019” il possesso di almeno due anni di servizio in sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti (classe II), chiarisce che “potranno presentare richiesta di partecipazione al corso anche i segretari che (…) siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti”.

La lex specialis è chiara nello stabilire che l’anzianità di servizio può essere relativa a convenzioni di segreteria ex art. 10 del d.p.r. n. 465 del 1997 e che, in tal caso, la classe del comune è determinata dalla “popolazione complessiva” dei comuni in convenzione.

La ricorrente, come risulta dagli atti, è in possesso del requisito dei due anni di servizio presso sedi comunali convenzionate che, facendo riferimento appunto alla popolazione complessiva dei diversi comuni convenzionati, appartengono alla classe II, ossia alla classe dei comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti.

Ne consegue che gli atti gravati, laddove escludono la ricorrente dal corso in esame, sono illegittimi per violazione della lex specialis.

L’univoca lettera del bando in ordine ai requisiti di ammissione al corso rende irrilevante la valutazione in ordine alla portata, al significato, all’ambito di applicazione e alla legittimità della circolare n. 485 del 2015, che, seppur con riferimento al profilo economico, impone di far riferimento al comune capofila, ossia che procede alla nomina. Ed invero, con l’adozione del bando, l’Amministrazione si è autovincolata al rispetto delle relative disposizioni. Ne consegue che un provvedimento di ammissione o di esclusione, adottato in sua violazione, è illegittimo.

Peraltro, la circolare non ha valenza provvedimentale e, men che mai, normativa, per cui non vincola alla sua osservanza l’Amministrazione, nel silenzio del legislatore sul punto. L’art. 10 del d.p.r. n. 465 del 1997 e il CCNL, infatti, nulla statuiscono sul punto.

Osserva, infine, il Collegio che l’art. 16 ter del d.l. n. 162 del 2019, convertito nella legge n. 8 del 2020, ancorchè non applicabile ratione temporis, stabilisce che “La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e gli atti gravati annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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