TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-05-03, n. 201905586
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2019
N. 05586/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09948/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9948 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Semplice Agricola P Patrizio e Bernardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e F D, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Dandolo, 19a;
contro
- SAT Lavori Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Rizzo, 41;
- S.A.T. (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A e Autostrade per l'Italia S.p.A, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati L T e T D N, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
- ANAS S.p.A e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cipe, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche,
1) quanto al ricorso:
del provvedimento adottato da SAT Lavori in data 12 ottobre 2012, prot. n. 162/12 avente ad oggetto: " Autostrada (A/12) Livorno-Civitavecchia - Completamento autostradale Rosignano M.mo-Civitavecchia - lotto 6A - Tarquinia Civitavecchia - Espropriazioni per pubblica utilità in comune di Tarquinia della provincia di Viterbo. Comunicazione inizio lavori ";
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, del decreto motivato di occupazione d’urgenza adottato dalla SAT p.a. in data 29 agosto 2011, mai notificato né comunicato agli odierni ricorrenti, del quale questi ultimi hanno acquisito piena conoscenza, per le vie informali, in data 5 novembre 2012;
2) quanto ai motivi aggiunti:
della “convenzione unica” – mai pubblicata o altrimenti resa nota ai fratelli P - tra ANAS S.p.a. e SAT S.p.a., stipulata in data 11 marzo 2009, e divenuta efficace a seguito del procedimento previsto dall’art. 2, co 202, della l.n. 191 del 2009, che ha modificato l’art. 8-duodecies del d.l. n. 59 del 2008 e dell’atto di recepimento delle prescrizioni dettate dal CIPE sottoscritto sempre tra Anas e SAT in data 24 novembre 2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SAT Lavori Scarl, della SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. e della Autostrade per l'Italia S.p.A. nonché della Regione Lazio, dell’Anas S.p.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cipe, con la relativa documentazione;
Visto il decreto cautelare presidenziale monocratico della Sezione Terza di questo Tribunale n. 4337/2012 del 30.11.2012;
Viste le ordinanze cautelari della Sezione Terza di questo Tribunale n. 4756/2012 del 21.12.2012 e n. 72/2013 del 10.1.2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 27 marzo 2019 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale (incardinato presso la Terza Sezione), la Società Agricola P Patrizio e Bernardo s.s. (“Agricola P”) riconducibile ai fratelli P chiedeva l’annullamento, previe misure cautelari, dei provvedimenti in epigrafe concernenti l’occupazione di urgenza e la comunicazione di inizio lavori su terreno ricadente in Comune di Tarquinia, da loro occupato da tempo con un chiosco per la vendita di prodotti caseari, in relazione alla procedura di completamento dell’autostrada Livorno-Civitavecchia e, in particolare, alla intervenuta approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo del “lotto 6A” Tarquinia-Civitavecchia.
La società ricorrente, evidenziando gli estremi catastali del terreno e specificando che il chiosco in questione occupava una posizione “strategica, in quanto adiacente alla sede stradale del punto di congiunzione della Via Aurelia con il precedente tracciato della autostrada A12 Roma-Civitavecchia”, sosteneva di aver usucapito la porzione di terreno – sempre stato un fondo rustico - occupata con detto chiosco (di circa 24 mq), ferma restando la pendenza di un’azione di accertamento a tal fine presso il Tribunale di Civitavecchia, come da documentazione che era allegata in atti che, secondo la loro ricostruzione, avrebbe attestato che l’usucapione di era perfezionata ai sensi dell’art. 1159 bis, commi 1 e 4, c.c.
L’installazione del chiosco, risalente al 1993, seguiva di tre anni l’originaria occupazione del terreno per la vendita dei prodotti caseari, del 1990.
La società ricorrente, quindi, richiamava la sussistenza della procedura ablatoria per l’acquisizione dei terreni necessari al completamento del tratto autostradale, ricomprendente anche il terreno su cui ricadeva il chiosco, e lamentava di non aver ricevuto la comunicazione di alcun atto a essa relativa, se non riferito ad altra porzione di terreno adiacente, condotto, quale fondo rustico, in affitto dagli stessi fratelli P, e, da ultimo, all’invito alla rimozione del chiosco stesso di cui a lettera del 12 ottobre 2012 della SAT Lavori s.p.a.
Sulla base di tali presupposti, quindi, l’Agricola P lamentava quanto segue.
“ 1. Quanto alla lettera del 12 ottobre 2012, adottata da SAT lavori: violazione dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, dell’art. 42, co. 2 e 3, Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali; eccesso di potere per ingiustizia manifesta” .
Era rilevato il mancato coinvolgimento nella partecipazione al procedimento dei soggetti che occupavano da oltre venti anni il terreno né risultava proposto alcun indennizzo o indennità di espropriazione, risultando i fratelli P avere acquisito il medesimo per usucapione, sul cui accertamento pendeva causa presso il competente Tribunale civile, con conseguente impossibilità giuridica e fattuale di comparire come proprietari nel registro catastale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.p.r. n. 327/2001.
Le garanzia procedurali, di cui anche alla carta Costituzionale e al Protocollo CEDU, per la società ricorrente dovevano essere estese non solo ai proprietari comparenti nei registri catastali ma anche a quelli in posizione sostanziale e “di fatto”, come loro, altrimenti sforniti di tutela, tenuto conto che nel caso di specie il chiosco era facilmente identificabile e così i suoi proprietari.
In subordine, la Agricola P chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, d.p.r. cit. con gli artt. 42, comma 2 e 3, e 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, dandosi altrimenti luogo a espropriazione senza indennizzo e all’impossibilità per il proprietario “effettivo” di partecipare “ab origine” alla procedura.
“ 2. Quanto alla stessa lettera del 12 ottobre 2012: violazione dell’art. 21-ter, co. 1, della l. n. 241 del 1990”.
In relazione al rappresentato sgombero coattivo in caso di inadempimento, la società ricorrente rilevava che non poteva essere disposto ai sensi degli artt. 22-bis e 24 d.p.r. cit.
“3. Quanto al decreto motivato di occupazione di urgenza, adottato da SAT p.a.: violazione dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione” .
Nel decreto di occupazione di urgenza non si riscontrava alcuna motivazione sulla scelta (discrezionale) della p.a. di procedere con l’immissione anticipata dei beni ex art. 22-bis d.p.r. cit., non risultando sufficiente il mero richiamo all’esistenza di più di 50 destinatari e alla circostanza che l’intervento rientra nelle previsione di cui alla l. n. 443/2001.
L’esposizione della ricorrente si concludeva, dopo la richiesta di misure cautelari, con istanza istruttoria di assunzione di prova testimoniale sull’intervenuta usucapione.
Con il decreto presidenziale monocratico in epigrafe era accolta la domanda ex art. 56 c.p.a.
Si costituivano in giudizio con atti di mera forma la S.A.T. Società Autostrada Tirrenica s.p.a. (“SAT”), la SAT Lavori s.c.a r.l. (“SAT Lavori), la Autostrade per l’Italia s.p.a. (“ASPI”) nonché l’Anas s.p.a. (“ANAS”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cipe (“PCM” e “CIPE”).
In prossimità della camera di consiglio del 19 dicembre 2012, SAT Lavori depositava una memoria in cui rappresentava l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse relativamente al titolo di proprietà del bene, e della richiesta prova testimoniale, nonché la carenza di legittimazione a ricorrere, in assenza di legittima autorizzazione/concessione alla vendita, e comunque la tardività e infondatezza del ricorso.
Anche SAT e ASPI depositavano una memoria “comune”, ove sostanzialmente eccepivano le medesime considerazioni di SAT Lavori, ricostruendo l’”iter” procedimentale della realizzazione dell’opera, qualificata “opera strategica di preminente interesse nazionale”, aggiungendo anche quella di difetto di giurisdizione del g.a. vertendo la questione essenzialmente sulla corresponsione di un indennizzo.
Con la prima ordinanza cautelare in epigrafe, la Terza Sezione di questo Tribunale respingeva la domanda ex art. 55 c.p.a., pronunciandosi sul solo ricorso intruduttivo, dato che non vi era in quella data il rispetto dei termini processuali per delibare anche i motivi aggiunti, proposti pochi giorni prima dalla società ricorrente.
Con questi