TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-09-08, n. 201100953

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-09-08, n. 201100953
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100953
Data del deposito : 8 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00390/2005 REG.RIC.

N. 00953/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2005, proposto da:
RISTOCHEF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con Sodexho Pass s.r.l. e Day Ristoservice s.p.a.;
SODEXHO PASS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, , in proprio e quale mandante della costituenda A.T.I. con Ristochef s.p.a. e Day Ristoservice s.p.a.;
DAY RISTOSERVICE s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante della costituenda A.T.I. con Ristochef s.p.a. e Sodexho Pass s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Egidio Rinaldi, Rosaria Russo Valentini e Maria Cristina Ottavis ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Stati Uniti, 62, presso lo studio dell'ultima;

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto in Torino, Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, via Corte D'Appello, 16;

nei confronti di

RISTOMAT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con Lunch Time s.r.l. e di Lunch Time s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante della costituenda A.T.I. con Ristomat s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Massimo Militerni, Innocenzo Militerni e Giuseppe Ceceri ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Luigi Einaudi, 30, presso lo studio dell’avv. Alberto Antonucci;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento, non cognito, di aggiudicazione della gara di servizio sostitutivo di mensa per gli aventi diritto (dipendenti comunali ed altri) e relativo sistema informatico di supporto finalizzato alla gestione e al controllo dei pasti erogati;

- del provvedimento in data 16/02/2005 prot. n. 1324 TO4 011/01 di comunicazione alla ricorrente dell'avvenuta aggiudicazione ad altra impresa;

- del verbale della seduta della Commissione di gara di aggiudicazione in data 9/2/2005 e dei verbali delle sedute in data 12/1/2005 e 26/1/2005, nonchè dei verbali delle sedute della Sottocommissione Tecnica in data 17/1/2005 e 24/1/2005;

- della nota del Comune di Torino prot. n. 1654 TO4 011/15, in data 4/2/2005;

nonchè di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, conseguenti;

nonchè per

la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto stipulato con l'A.T.I. Ristomat S.r.l./Lunch Time s.r.l. a seguito dell'aggiudicazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Torino e della Ristomat S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato e per i motivi in esso dedotti la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento, non cognito, di aggiudicazione della gara di servizio sostitutivo di mensa per gli aventi diritto (dipendenti comunali ed altri) e relativo sistema informatico di supporto finalizzato alla gestione e al controllo dei pasti erogati;
del provvedimento in data 16/02/2005 prot. n. 1324 TO4 011/01 di comunicazione alla ricorrente dell'avvenuta aggiudicazione ad altra impresa;
del verbale della seduta della Commissione di gara di aggiudicazione in data 9/2/2005 e dei verbali delle sedute in data 12/1/2005 e 26/1/2005, nonchè dei verbali delle sedute della Sottocommissione Tecnica in data 17/1/2005 e 24/1/2005;

- della nota del Comune di Torino prot. n. 1654 TO4 011/15, in data 4/2/2005;
nonchè di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, conseguenti;

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 marzo 2005;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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