TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-11-17, n. 201101710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-11-17, n. 201101710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101710
Data del deposito : 17 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00887/2010 REG.RIC.

N. 01710/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00887/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: G G, rappresentato e difeso dagli avv.ti U F e M P, con domicilio eletto presso U F in Firenze, via dell'Oriuolo, 20;

contro

Agenzia del Demanio, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Provincia di Livorno, in persona del Presidente p.t.;
Consorzio di Bonifica dell'Alta Maremma, in persona del Presidente p.t.;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi, 20;

per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti,

dell’ingiunzione di restituzione di area demaniale, previa sua rimessione in pristino, del 20 aprile 2010, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, impugnati anche con motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. S L e uditi per le parti i difensori U. Franceschetti, R. Grassi e C. Brozzo, avvocato dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sig. G G, già titolare di concessione demaniale marittima n.772 del 1997, con validità 2 maggio 1997 – 1° maggio 2003, su terreno con manufatto, del demanio statale, in catasto al foglio 55, particella 37, in Piombino, riceveva l’ordinanza dell’Agenzia del Demanio del 24 maggio 2010, con la quale - vista la concessione demaniale scaduta, vista l’istanza di rinnovo, visto il PP del 1999 che prevedeva la demolizione del suindicato fabbricato, visto l’art.4 della cennata concessione demaniale che, in caso di mancato rinnovo della stessa, contemplava la rimozione del manufatto medesimo e la riduzione in pristino della relativa area, considerato che trattavasi di demanio statale non più funzionale ai fini di bonifica e che era scaduta la concessione relativa al manufatto ivi esistente, considerato l’impegno del Comune, espresso in sede di apposita conferenza di servizi, ad eseguire direttamente la demolizione a spese dei responsabili, qualora questi non vi avessero provveduto -, veniva intimata al predetto Sig. Gottardo la restituzione dell’area demaniale occupata senza titolo, previa demolizione del manufatto esistente e rimessa in pristino della stessa, nel termine di trenta giorni.

L’interessato impugnava la suddetta determinazione, censurandola per violazione dell’art.31 del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.132 della L.R. n.1 del 2005, dell’art.137 del R.D. n.368 del 1904, degli artt.7, 10bis, 14 e ss. della Legge n.241 del 1990 e del principio dell’affidamento, per incompetenza, per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, della perplessità, dello sviamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il termine di legge per la demolizione è fissato in novanta giorni;
che era intervenuto il rinnovo automatico della concessione demaniale, previa istanza del 26 settembre 2002, richiamando all’uopo anche la nota della Provincia del 29 luglio 2004;
che l’Agenzia del Demanio era incompetente all’emissione dell’atto impugnato;
che in ogni caso era mancato il preavviso di diniego di rinnovo della concessione demaniale;
che era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento relativo all’ordinanza di rimozione del manufatto;
che la condotta delle Amministrazioni era risultata contraddittoria, anche con riferimento alla d.i.a. del 18 marzo 2008;
che non era stato evidenziato l’interesse pubblico al mancato rinnovo della concessione.

Con decreto cautelare n.408 del 2010 veniva inoltrata all’Agenzia del Demanio una richiesta istruttoria, riscontrata con il deposito del 10 giugno 2010.

La predetta Agenzia si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso e con successiva memoria, dopo aver ricostruito documentalmente la cornice fattuale della vicenda, illustrava l’infondatezza nel merito del medesimo.

Nel frattempo il Tribunale, con ordinanza n.545 del 2010, respingeva per difetto di fumus la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

Parimenti si costituiva il Comune per la reiezione dell’impugnativa.

L’interessato inoltre, a seguito dei depositi dell’Amministrazione pubblica, presentava motivi aggiunti, deducendo la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di potere, ribadendo in sostanza le censure del ricorso principale ed aggiungendo che la previsione del PP risultava scaduta, con richiamo alla nota del 17 marzo 2010 del Comune ed all’ordinanza cautelare n.714/2010, emessa dal Tribunale in altro contenzioso.

Il Comune con memoria deduceva l’irricevibilità, per tardività, dell’impugnativa con motivi aggiunti del PP e della sua variante e l’inammissibilità degli stessi, per difetto di interesse, per gli altri atti impugnati privi di natura provvedimentale, sostenendo comunque l’infondatezza nel merito dei medesimi motivi.

Seguiva una nuova ordinanza cautelare di rigetto n.897/2010 del Tribunale, per difetto di fumus, riformata in appello sulla sussistenza del periculum (Cons. Stato, VI, ord. n.5675 del 2010).

Con ulteriore memoria il Comune precisava che gli atti non espressamente indicati non potevano considerarsi oggetto di impugnazione e ribadiva i propri assunti nel merito.

Replicava infine il ricorrente che il PP era scaduto nel 2009 e che in ogni caso l’Amministrazione avrebbe prima dovuto fornire riscontro alla domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima.

Nell’udienza del 24 marzo 2011 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio tralascia l’esame dei profili di rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, che vanno pertanto respinti, per le ragioni di seguito esposte.

Invero trattasi di demanio pubblico statale, dunque va riaffermata la competenza all’emissione dell’atto impugnato da parte dell’Agenzia del Demanio, ex art.65 del D.Lgs. n.300 del 1999, ed esclusa quella della Provincia e quella del Consorzio di bonifica, non essendo il terreno in argomento più necessario e funzionale ai fini della bonifica medesima (cfr. nota del 21 aprile 2005 del Consorzio, depositata dall’Agenzia in data 10 giugno 2010).

Per quanto attiene agli altri vizi giova evidenziare che l’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima è stata presentata il 26 settembre 2002 (cfr. all.10 al ricorso), dunque prima della sua scadenza in data 1° maggio 2003 (cfr. all.8 al ricorso);
che tuttavia la stessa è stata considerata da respingere, già con atti precedenti a quello impugnato, dai vari Enti coinvolti nella vicenda, per contrasto con le previsioni del PP - approvato con delibera c.c. n.138 dell’8 novembre 1999, con successiva variante a valere dalla suddetta data - all’epoca vigente, che richiedevano la demolizione del manufatto in argomento (cfr. nota dell’8 luglio 2003 del Comune, all.4 atti Avvocatura dello Stato;
nota del 28 febbraio 2006 dell’Agenzia del Demanio, all.7 atti Avvocatura dello Stato;
nota del 6 luglio 2009 della Provincia, all.20 al ricorso;
nota dell’11 agosto 2009 dell’Agenzia del Demanio, all.21 al ricorso;
nota del 23 giugno 2009 del Comune, nota del 21 aprile 2005 del Consorzio, nota del 29 luglio 2004 della Provincia, nota del 25 febbraio 2004 della Provincia, nota del 2 dicembre 2004 del Comune, depositate il 10 giugno 2010 dall’Agenzia;
nota del 4 maggio 2005 del Consorzio di Bonifica, all.5 atti Avvocatura dello Stato;
nota del 8 luglio 2003 del Comune, all.25 al ricorso);
che la seconda, terza, quarta, settima, ottava e decima delle undici note sopraelencate erano indirizzate al ricorrente e non contestate illo tempore dal medesimo;
che pertanto non può considerarsi in alcun modo un rinnovo automatico della concessione demaniale marittima, essendo la relativa istanza stata respinta per contrasto con le previsioni del PP, nella piena vigenza del suddetto piano;
che dunque l’atto impugnato attiene alla consequenziale ingiunzione di ripristino dell’area demaniale nel suo stato originario, con la rimozione del manufatto de quo, per la restituzione dell’area medesima, in applicazione dell’art.4 della concessione demaniale, che disciplinava le conseguenze del mancato rinnovo del titolo una volta scaduto (cfr. all.8 al ricorso);
che pertanto è risultata lineare la condotta del Soggetto pubblico, tra l’altro senza alternative, tenuto conto del mancato rinnovo della concessione in esame ormai scaduta;
che sui termini per l’esecuzione dell’atto impugnato non viene in rilievo la normativa urbanistico-edilizia, essendo stato applicato, come visto, l’art.4 della concessione demaniale;
che non era in alcun modo necessario evidenziare l’interesse pubblico al mancato rinnovo della cennata concessione, già denegato del resto ben prima dell’insorgere della presente controversia, per contrasto con le previsioni del PP.

Sulle rimanenti censure, di ordine procedimentale, va riaffermato l’orientamento prevalente sul punto della giurisprudenza e della Sezione in particolare, secondo cui, in applicazione dell’art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, i vizi del procedimento non possono comunque condurre all’annullamento del provvedimento finale quando lo stesso, come nel caso di specie, secondo quanto emerso, non poteva avere un contenuto diverso da quello in concreto assunto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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