TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-12-22, n. 201006795

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-12-22, n. 201006795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201006795
Data del deposito : 22 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01416/2006 REG.RIC.

N. 06795/2010 REG.SEN.

N. 01416/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2006, proposto da:
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Corso Italia, 2;

contro

- Ministero dell'Ambiente e Tutela Territorio e Mare, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico (già per le Attivita' Produttive), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Provincia di Livorno, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
- Comune di Livorno e Comune di Collesalvetti, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Livorno, Autorità Portuale di Livorno, Capitaneria di Porto di Livorno, Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno, A.P.A.T., ENEA, ISPESL, ICRAM, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia del Demanio, Azienda USL 6 di Livorno, Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno, Sviluppo Italia s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale della Conferenza di servizi decisoria, convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 28 aprile 2006, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 24171990 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativa al sito di interesse nazionale di Livorno;

- della lettera del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la Qualità della vita, prot. n. 10472/QDV/DI/VII/VIII, datata 26 maggio 2006, pervenuta in data successiva, con cui il verbale è stato trasmesso alla ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, anche se non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi, in particolare:

- i verbali e i documenti preparatori delle conferenze di servizi sia decisorie che istruttorie presupposti e conseguenti alla Conferenza di servizi del 22 dicembre 2005 tra cui, in particolare, il verbale e le determinazioni assunte dalle Conferenze di servizi istruttorie del 30 novembre 2005 e del 23 marzo 2006 per il sito di interesse nazionale di Livorno;

- gli atti e i documenti allegati al verbale della conferenza di servizi decisoria del 28 aprile 2006, ivi inclusi, in particolare, la nota ISS prot. 024711 IA/12 del 25 luglio 2002 ad oggetto "decreto 25 ottobre 1999, n. 471, relativo alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati";
la nota APAT prot. n. 12776 del 27 aprile 2006 ad oggetto "trasmissione parerei - Sito di interesse nazionale di Livorno" e l'allegato parere sull'istruttoria dei progetti redatti ai sensi del d.m.n. 471 del 1999 dell'aprile 2006";
la nota ISS Prot. 049759 IA. 12 del 17 dicembre 2002 ad oggetto "problemi inerenti la presenza nei suoli e nelle acque di Piombo Tetraetile;
la nota ISS prot. D06038 I.A. 12 del 14 febbraio 2002;

- i documenti richiamati dal verbale della conferenza di servizi del 28 aprile 2006 e dagli atti ad esso presupposti, anche se non allegati al relativo verbale né altrimenti trasmessi alla ricorrente, ivi inclusi, in particolare, il parere ISS del 6 febbraio 2006 prot. n. 57058 IA 12, la nota ARPAT, Dip. Livorno, prot. n. 8867/1. 17.06/2 del 29 novembre 2005(limitatamente alla parte in cui ha affermato che"le acque di falda captate devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti"), nonché, per quanto occorrer possa, i documenti "Aggiornamento dei valori di intervento per i sedimenti di aree fortemente antropizzate - Sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno" e "Progetto preliminare di bonifica dell'area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Livorno", redatti da ICRAM ed approvati dalla conferenza di servizi del 28 aprile 2006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2010 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 settembre 2006 e depositato il successivo 28 settembre, l’Eni spa chiedeva l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, consistenti nel verbale della conferenza di servizi decisoria del 28 aprile 2006 e nella lettera con la quale il Ministero competente lo trasmetteva, nei verbali e documenti preparatori delle conferenze di servizi decisorie e istruttorie precedenti, negli atti e documenti allegati al verbale della conferenza di servizi decisoria del 28 aprile 2006, ivi specificati;

Ritenuto che la ricorrente lamentava: “ PRIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e del d.m. 6 novembre 2003, n. 367. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Incompetenza”;
“SECONDO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, in particolare, degli artt. 3 e ss. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta.”;
“TERZO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, come aggiunto dall’art. 10 della legge n. 15 dell’11 febbraio 2005”;
“IV MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma I, 18 e 19 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 e, in particolare, all’allegato 1 dello stesso decreto. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria e della illogicità manifesta”;
“QUINTO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, 18 e 19 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria e della illogicità manifesta”;
“SESTO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, 18 e 19 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 e, in particolare, all’allegato 1 dello stesso decreto. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della contraddittorietà ed illogicità manifesta e del difetto di motivazione e di istruttoria”;
“SETTIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, 18 e 19 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 e, in particolare, all’allegato 1 dello stesso decreto. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della contraddittorietà ed illogicità manifesta e del difetto di motivazione e di istruttoria”;
“OTTAVO MOTIVO: : Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e, in particolare, dell’art. 28 e ss e dell’Allegato 5;
del d.m. 6 novembre 2003, n. 367;
della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 e, in particolare, dell’art. 3;
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, in particolare, degli artt. 3 e ss. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della contraddittorietà, del difetto di motivazione ed istruttoria e della illogicità manifesta”;
“NONO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta”;
“DECIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e del d.m. 6 novembre 2003, n. 367. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. 468 del 18 settembre 2001, anche in relazione all’art. 1 della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e dell’art. 15 del d.m. 471 del 1999. Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, degli artt. 3 e ss., come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15. Violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento”;
“UNDICESIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare dell’articolo 17. Violazione e falsa applicazione del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e, in particolare, dell’art. 58: Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.m. 468 del 18 settembre 2001, anche in relazione all’art. 1 della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e dell’art. 15 del d.m. n. 471 del 1999. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta”;
“DODICESIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 58 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e del d.m. 6 novembre 2003, n. 367. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta”;
“Illegittimità sopravvenuta per contrasto con le ‘Norme in materia ambientale’ di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che entrambe le parti costituite depositavano memoria in prossimità della pubblica udienza e che, in particolare, la difesa erariale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché rivolto avverso atti aventi natura endoprocedimentale;

Rilevato che alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un verbale di conferenza di servizi decisoria nonché di atti endoprocedimentali e preparatori della stessa;

Considerato che a tale conclusione è recentemente pervenuta questa stessa Sezione, specificando che, anche all'indomani della novella normativa introdotta dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, vi è uno iato sistematico tra la determinazione conclusiva della conferenza di servizi (anche se decisoria) e il successivo provvedimento finale;
pertanto, solo al secondo di tali atti può essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie e solo in relazione ad esso sorge l'onere dell'immediata impugnazione, mentre alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi deve esser riconosciuto carattere meramente endoprocedimentale, con il corollario che solo nei riguardi del provvedimento finale va effettuata la valutazione circa gli effetti lesivi (TAR Toscana, Sez. II, 19.5.10, n. 1523);

Considerato che tale conclusione è stata anche recentemente condivisa dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria di cui all’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., specie dopo la novella introdotta dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale e che, pertanto, è inammissibile un ricorso proposto contro la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria in mancanza del provvedimento finale di recepimento (Cons. Stato, Sez. VI, 9.11.10, n. 7981;
cfr. anche Sez. VI, 15.7.10, n. 4575 e 11.11.08, n. 5620);

Considerato, quindi, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse, in quanto rivolto avverso atto non lesivo, e che le spese del presente giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, attesa l’incertezza giurisprudenziale sul punto al momento di proposizione del ricorso;

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