TAR Milano, sez. II, sentenza 2013-12-11, n. 201302821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2013-12-11, n. 201302821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201302821
Data del deposito : 11 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00503/2013 REG.RIC.

N. 02821/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00503/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2013, proposto da:
I.C.O. (Industrie Cartone Ondulato) S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti C T, F A, D I e D D C, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo in Milano, via Barozzi, 1;

contro

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

Acciaierie di Calvisano S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 28 dicembre 2012 n. 581/2012/R/COM;

- delle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione, nonché degli atti presupposti, connessi o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione 28.12.2012 n. 581/2012/R/COM, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito, per brevità, anche solo “Autorità” oppure “AEEG”), disponeva l’aggiornamento, a far data dal 1° gennaio 2013, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti dei settori elettrico e del gas.

Tali oneri rappresentano i costi generali del sistema, da porre a carico dei clienti finali, fra i quali, ad esempio, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari oppure gli oneri sostenuti per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Allo scopo di evitare che tali oneri di sistema gravino eccessivamente sugli operatori aventi forti consumi di energia elettrica (imprese energivore), l’ordinamento italiano prevede – o meglio prevedeva, come si spiegherà in seguito – un sistema tariffario teso a ridurre l’imposizione in caso di consumi crescenti;
in altre parole era in vigore un sistema di incentivi a vantaggio delle imprese energivore basato esclusivamente sul sistema dei consumi crescenti, volto a ridurre o anche ad eliminare l’imposizione in caso di superamento di soglie predeterminate di consumo (in tal senso provvedeva l’art. 3, comma 11°, ultimo periodo, del D.Lgs. 79/1999).

La società esponente, produttrice di imballaggi di cartone ondulato e forte consumatrice di energia elettrica, impugnava la deliberazione sopra indicata, limitatamente all’aggiornamento delle tariffe per la copertura degli oneri del sistema elettrico, reputando la disciplina italiana degli incentivi alle imprese energivore in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e segnatamente con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Questi, in sintesi, i motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 17 della direttiva 2003/96/CE, violazione del principio dell’effetto utile, eccesso di potere per disparità di trattamento;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 3 del TUE, 119 e 120 del TFUE, del Protocollo n. 27 e degli articoli 107 e 108 del TFUE;

3) in subordine: richiesta di sollevare pregiudiziale ex art. 267 del TFUE con riguardo all’art. 17 della direttiva 2003/96/CE.

Si costituiva in giudizio l’Autorità intimata, concludendo per l’improcedibilità, l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 21.11.2013, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. L’esponente si duole – sostanzialmente - del sistema italiano degli incentivi tariffari alle imprese con forti consumi di energia elettrica, reputandolo in contrasto con la superiore disciplina europea ed in particolare con l’art. 17 della direttiva 2003/96/CE (cfr. per il testo integrale della direttiva, il doc. 4 della ricorrente).

L’articolo citato introduce un sistema di incentivi fondato non solo e semplicemente sui consumi – secondo il meccanismo di progressive riduzioni tariffarie a fronte dell’aumento degli stessi – bensì sul rapporto fra consumi di energia effettuati ed unità di prodotto (così l’art. 17, comma 1, lett. a , citato, laddove prevede il riferimento al <<
costo dell’energia rapportato al valore produttivo >>).

Si tratta di un criterio di incentivazione denominato anche di “intensità energetica”, in quanto mette in correlazione il consumo globale con la relativa produzione.

La deliberazione dell’AEEG oggetto del presente ricorso, nell’aggiornare dal 1° gennaio 2013 le componenti della tariffa per la copertura degli oneri generali di sistema, dà applicazione al sistema italiano di incentivazione introdotto dall’art. 3, comma 11°, ultimo periodo, del D.Lgs. 79/1999, legato esclusivamente al consumo e quindi in contrasto – secondo la prospettazione dell’esponente -con la disciplina dell’Unione Europea.

Da ciò, si continua in ricorso, l’illegittimità della delibera dell’Autorità per contrasto con l’art. 17 della direttiva citata, da intendersi come direttiva c.d. self-executing , vale a dire direttamente vincolante per lo Stato dopo la scadenza del termine per il suo recepimento, termine fissato – con riguardo alla specifica previsione dell’art. 17 – al 1° gennaio 2007.

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