TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-10-15, n. 201402729
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Testo completo
N. 02729/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02533/1989 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2533 del 1989, proposto da:
F A, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre,47/E;
contro
Assessorato Regionale Sanita', in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; U.S.L. N. 39 di Bronte (Ct);
per l'annullamento
della delibera n.486 del 29/10/1985 di diniego inquadramento nei ruoli nominativi regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Sanita';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 la dott.ssa G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in servizio con la qualifica di assistente sociale con rapporto convenzionale per n. 38 ore settimanali presso il consultorio familiare A.I.E.D. di Randazzo, con istanza inoltrata all’Usl n. 39 di Bronte, in data 11/07/1985 ha chiesto di essere inquadrata nei ruoli nominativi regionali nella posizione funzionale di Assistente Sociale –collaboratore; all’esito, con la deliberazione dell’USL n. 39 , n. 486 del 29/10/1985 è stata inquadrata nella posizione funzionale richiesta , ma alla condizione che l’Assessorato Regionale desse parere favorevole.
Avverso tale provvedimento ed il successivo parere negativo reso dall’Assessorato regionale , di cui alla nota in data 26/09/1986, viene proposto il ricorso