TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-11-27, n. 202306508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-11-27, n. 202306508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306508
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 06508/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01040/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Organizzazione Servizi Auto O.S.A. S.p.A. ed Esso Carburanti di D G S e C. S.a.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato A M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;

contro

Comune di Meta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Dogane e Monopoli – Dir. Accise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determina n. 83 del 07.2.2022 a firma del Funzionario Responsabile dell'Area 1 Settore 01 del Comune di Meta, avente ad oggetto: “chiusura degli impianti di erogazione carburante – O.S.A. – Esso – D G S”, unitamente all'allegata nota di accompagnamento acclarata al prot. n. 2127 in data 08.02.2022;

b) della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 prot. n. 16543 del 02.11.2021;

c) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono, tra cui per quanto di ragione: 1) della comunicazione prot. n. 11582 del 31.07.2015 a firma del Funzionario Responsabile del Comune di Meta;
2) della comunicazione prot. n. 4179 del 08.03.2021 a firma del medesimo Funzionario Responsabile.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/3/2022:

a) del provvedimento prot. n. 14052/R.U. del 21.03.2022 emesso dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 – Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli DT IX Campania - Sezione Tributi e URP – Reparto Regimi Fiscali, a firma del Titolare della Posizione Organizzativa;

b) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Meta e della Agenzia Dogane e Monopoli - Dir Accise, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2023 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Le società ricorrenti, rispettivamente proprietaria e gestore, impugnano, con il ricorso introduttivo, la determinazione comunale di chiusura dell’impianto di distribuzione carburanti con decorrenza dal giorno 1.03.2022 e, con motivi aggiunti, il conseguente provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio emesso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

II. A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. 07.08.1990 n. 241, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 11.02.1998 n. 32, degli artt. 97 e 41 della Costituzione, degli artt. 122 e 154 della l. Regione Campania 21.04.2020 n. 7 e dell’art. 4 del Regolamento della Regione Campania n. 1 del 20.01.2012;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di pubblico interesse all’adozione del provvedimento e mancata comparazione dei pubblici e privati interessi.

III. Si sono costituite l’Amministrazione comunale e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, entrambe concludendo per il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.

IV. Alla udienza pubblica del 10.03.2023, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione, riconvocandosi, poi, la Camera di Consiglio il successivo 25.07.2023.

V. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato.

VI. Secondo quanto emerge dal provvedimento di chiusura dell’impianto, gravato con il ricorso principale:

a) “in data 04.02.1976, con decreto n. 105453 — div. — 3 il Prefetto di Napoli concedeva alla ditta "Organizzazione Servizi Auto O.S.A.", con sede in Napoli alla via F. Imparato nn. 451/457. C.F. 01625050636, l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti ESSO, ubicato presso il comune di Meta al Corso Italia S.S. 145 KM 22 + 632”;

b) con Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 25.05.2015, l’Ente locale “approvava il Piano di Localizzazione Razionalizzazione ed Ammodernamento della Rete Distributiva Comunale dei Distributori di Carburanti per Autotrazione, che prevedeva, tra l'altro, il termine di 5 anni dall'approvazione della normativa per l'adeguamento degli impianti esistenti ed il rilascio di nuove autorizzazioni”;

c) con nota prot. n. 11582 del 31.07.2015, “il medesimo Ente comunicava alla Ditta di cui sopra quanto era stato stabilito con la Delibera n. 11/2015 ed in particolare che il termine quinquennale concesso dalla richiamata Delibera scadeva in maggio 2020”. “Vista l'emergenza sanitaria in atto causata da

SARS

CoV — 2 tale termine veniva improrogabilmente protratto di un ulteriore anno - ovvero fino al 31.10.2021, così come comunicato con nota prot. n. 4179 del 08.03.2021”;

d) “considerato che entro il termine del 31.10.2021 la O.S.A., come meglio identificata in premessa, non ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dalla Delibera n. 11 del 25.05.2015, con nota prot. n. 16543 del 02.11.2021 il S.U.A.P. …, in persona del Funzionario Responsabile… comunicava a mezzo p.e.c. avvio di procedimento per la chiusura degli impianti di erogazione ubicati sul territorio metese ai sensi dell'art. 7 e s.m.i. della L. n. 241/1990”;

e) “tenuto conto delle controdeduzioni pervenute con nota prot. n. 17977 del 24.11.2021 a firma dell'avv. A M D L e considerate le stesse non meritevoli di accoglimento ai fini della sospensione del procedimento di chiusura”, si è provveduto a disporre la preannunciata chiusura.

VI.

1. Con successivo provvedimento prot. n. 14052/R.U. del 21.03.2022, gravato con motivi aggiunti, il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 – Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli DT IX Campania - Sezione Tributi e URP – Reparto Regimi Fiscali, ha conseguentemente disposto la revoca della licenza fiscale, preso atto che, con la chiusura dell'impianto, erano venuti meno i requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti stradale per l’assenza di valido provvedimento autorizzativo.

VI.

1.1. Ciò posto, l’Amministrazione comunale ha precisato quanto segue.

Con nota prot. n. 11582 del 31 luglio 2015 - notificata alla sola Esso Carburanti, nella qualità di gestore dell’impianto in titolarità della O.S.A. S.p.A. – la stessa Amministrazione aveva comunicato l’approvazione, in adozione della Delibera n. 11 del 25 maggio 2015, del “Piano Comunale di localizzazione, razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione”, pubblicato sull’Albo Pretorio online in data 15 giugno 2015, ai fini dell’attivazione della procedura di adeguamento urbanistico dell’impianto esistente.

L’impianto di distribuzione automatica di carburanti de quo , sito in Meta, al Corso Italia S.S. 145 KM 22+632, ricade, nella specie, in zona “A” del P.R.G., nell’ambito della quale area, in ragione del suo pregio urbanistico - ambientale e paesaggistico, è vietata la realizzazione di nuovi impianti e la conservazione di quelli esistenti, per i quali ultimi è imposto il dislocamento (cfr. artt. 3, rubricato “Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee” e 5, intitolato “Impianti esistenti”, del Piano comunale di localizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, citato).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 del richiamato Piano, parte ricorrente avrebbe dovuto provvedere all’adeguamento dell’impianto in titolarità mediante il suo dislocamento in altra area del territorio comunale ove è attualmente consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti (zone B, D/1 ed E del P.R.G.) entro il termine originariamente fissato per la data del 25 maggio 2020. In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune di Meta, con nota prot. n. 4179 dell’8 marzo 2021, ha poi comunicato alla ricorrente O.S.A. S.p.A. che il termine per l’adeguamento degli impianti esistenti sarebbe stato indifferibilmente prorogato, alla data del 31 ottobre 2021.

Stante l’inosservanza da parte della Società ricorrente O.S.A. al disposto di cui agli artt. 5 e 6, (quest’ultimo relativo agli “Interventi edilizi – opere oggetto di permesso di costruire”) del predetto Piano e, dunque, in ragione della mancata attivazione - entro il termine decadenziale - della procedura finalizzata all’adeguamento, con diversa dislocazione, dell’impianto in proprietà, il S.UA.P. del Comune, con nota prot. n. 16543 del 2 novembre 2021, ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, “l’avvio di procedimento per la chiusura degli impianti di erogazione ubicati sul territorio metese”, specificando che il procedimento si sarebbe concluso entro il termine di giorni 30 dalla data di avvio.

In data 24 novembre 2021 la O.S.A. S.p.A. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, la cui ritenuta irrilevanza ha condotto il Comune resistente, in data 7 febbraio 2022, alla adozione della gravata determinazione n. 83 di chiusura dell’impianto, notificata tanto alla O.S.A. S.p.A., nella qualità di titolare, che al sig. D G S, quale gestore del medesimo impianto di distribuzione carburanti.

Con nota prot. n. 14052/R.U. del 21 marzo 2022 l’Agenzia delle Dogane Napoli 2, su impulso dell’Amministrazione comunale resistente, ha conseguentemente provveduto a revocare la licenza fiscale d’esercizio, codice n. IT00NAY00157N, rilasciata in favore della O.S.A. S.p.A. in data 30 aprile 2019.

VII. Con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta, innanzitutto, la inattualità del Piano comunale di localizzazione, razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione, approvato con Delibera n. 11 del 25 maggio 2015, stante il suo mancato adeguamento alla vigente normativa nazionale e regionale.

VII.

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