TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2011-11-10, n. 201105254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2011-11-10, n. 201105254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201105254
Data del deposito : 10 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11994/1992 REG.RIC.

N. 05254/2011 REG.PROV.COLL.

N. 11994/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11994 del 1992, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso A L in Napoli, via Mattia Preti n.10;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall' Avv.ra Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -Caserta-;

nei confronti di

D L A, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso C C in Napoli, Vai Chiaia N. 216;

per l'annullamento

dell’organico di diritto predisposto per la Provincia di Caserta nella parte in cui prevede per l’I.T.G. M B di Caserta due cattedre orarie interne ed una cattedra oraria esterna;

del provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente all’I.T.C. Leonardo da Vinci di S.Maria Capua Vetere, e non sulla terza cattedra oraria interna disponibile nella pianta organica dell’I.T.C. M B;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di D L A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. 11994/1992 e depositato il 7.11.1992 P F, quale docente di ruolo di Scienze Agrarie e Tec. di Gestione Aziendale , con sede di titolarità nell’a.s. 1991/1992 presso l’I.T.G. di Piedimonte Matese, impugnava, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti con cui il Provveditorato agli Studi di Caserta, nel formulare l’organico di diritto, ai fini della individuazione delle cattedre disponibili per i trasferimenti su domanda, individuava per l’I.T.C. M B di Caserta, due cattedre orarie interne ed una esterna, e disponeva il trasferimento del ricorrente presso l’I.T.C. Leonardo da Vinci di Santa Maria Capua Vetere e non sulla terza cattedra oraria interna disponibile nella pianta organica dell’I.T.C. M B di Caserta.

Precisava che il ricorrente aveva formulato per l’anno scolastico 1992/1993 domanda di trasferimento indicando tra le sedi prescelte in ordine di preferenza prima l’I.T.C. “M B” di Caserta e poi l’I.T.G. Leonardo da Vinci di Santa Maria Capua Vetere.

Assumeva che il Provveditore agli Studi di Caserta con nota del 25-07-1992 trasmetteva al Preside dell’I.T.C. M B di Caserta, i prospetti relativi alla formazione delle classi e delle cattedre nel predetto istituto, invitandolo a formulare verbalmente gli eventuali rilievi ove fossero state rinvenute delle discordanze. Aggiungeva che il Preside faceva pervenire tempestivamente i suoi rilievi a mezzo dei suoi collaboratori esponendo che le due cattedre interne di 18 ore, articolandosi su corsi diversi, avrebbero compromesso la continuità didattica su ciascun iscuole. Sosteneva che il Provveditore agli Studi di Caserta disattendendo tali rilievi non modificava il prospetto della formazione dell’organico di diritto rendendo così disponibile al trasferimento la cattedra oraria esterna su cui il ricorrente non aveva fatto domanda, e solo successivamente prendendo atto dei rilievi acconsentiva alla istituzione della terza cattedra oraria interna così precludendo al ricorrente di poter ottenere il trasferimento nella sede preferenziale.

Adduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto:

- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. , violazione e falsa applicazione della legge n. 417/1989, del d.p.r. 417/1974, della legge n. 270/1984, della legge n. 241/1990, eccesso di potere per violazione dell’O.M. 351/1992, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, sviamento;

Il Provveditorato agli Studi ha disatteso i rilievi del Preside dell’I.T.G. M B senza dar conto dell’iter logico seguito nel confermare la dotazione organica prevista nel prospetto. L’illegittimità , illogicità e contraddizione dell’operato dell’amministrazione è evidente, poiché la stessa prima ha escluso la istituzione della terza cattedra oraria, e poi, a trasferimento avvenuto l’ha istituita. In tal modo il ricorrente è stato pregiudicato poiché si è visto illegittimamente negare il trasferimento nella sede cui aveva diritto.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.

L’amministrazione si costituiva per resistere al ricorso chiedendone il rigetto.

Con memoria del 21.01.1993 si costituiva altresì il controinteressato D L A per opporsi al ricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 638 del 10.12.1992 questo T.a.r. ordinava al Provveditore agli Studi di Napoli di depositare una circostanziata relazione adeguatamente documentata contenente chiarimenti sulle ragioni che avevano indotto l’amministrazione ad adottare i provvedimenti impugnati. nonché ogni altro elemento utile ai fini della decisione.

Con successiva ordinanza n. 1141 dell’11.11.1993 veniva accolta la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.

All’esito della discussione tenutasi il 6.04.2011 , con ulteriore ordinanza istruttoria n.2982/2011 questo Tar sez. VIII richiedeva ulteriori chiarimenti anche in ordine alla posizione del controinteressato D L A costituito in giudizio.

Acquisita la documentazione pervenuta il 26-07-2011 dall’amministrazione, alla pubblica udienza di discussione del 26.10.2011 il ricorso veniva ritenuto per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto secondo quanto di seguito si va ad argomentare.

Con il presente ricorso, il ricorrente P F, quale docente di ruolo di Scienze Agrarie e Tecnica di Gestione Aziendale con sede di titolarità per l’anno scolastico 1991/1992 presso l’I.T. G. di Piedimonte Matese, si duole del suo trasferimento, per l’anno scolastico 1992/1993, presso l’I.T.C. L. Da Vinci di Santa Maria Capua Vetere da lui indicato in sede di domanda come secondo in ordine di preferenza e non presso l’I.T.G. M B di Caserta indicato invece come primo in ordine di preferenza nella predetta domanda di trasferimento, per ricongiungimento familiare al coniuge inoltrata in data 1.02.1992 presso il Provveditorato agli Studi di Caserta.

Nella prospettazione difensiva, il ricorrente imputa il suo mancato trasferimento presso l’I.T.G. “M B” di Caserta ad una dedotta illegittimità nell’operato dell’amministrazione scolastica che, nel predisporre l’organico di diritto dell’I.T.G. B di Caserta, non avrebbe tenuto conto dei rilievi mossi sul prospetto dell’organico di diritto dal Preside del predetto istituto così confermando la scelta di istituire, per la materia de qua, due cattedre interne ed una esterna, invece che tre cattedre interne. Tali rilievi, ad avviso del ricorrente, sarebbero stati tardivamente accolti dal Provveditore a trasferimento ormai avvenuto e quando la terza cattedra esterna, su cui però il P non aveva fatto domanda, era stata già coperta.

2. Ritiene il Collegio che l’assunto di parte ricorrente non possa trovate accoglimento dal momento che la ricostruzione operata in ricorso non trova riscontro negli atti di causa, né risulta altrimenti giustificabile alla luce della disciplina normativa applicabile in tema di trasferimenti.

2.1 Per un corretto inquadramento della fattispecie, occorre innanzitutto premettere che, come noto, in tema di formazione delle classi e dell’organico scolastico, vige la distinzione tra classi previste e classi effettivamente costituite, su cui si basano, per ciascuna scuola, l’organico c.d. “di diritto” e l’organico c.d. “di fatto” del personale docente.

E’ altresì noto che l’organico di diritto è calcolato all’inizio di ogni anno solare e comunque entro il mese di maggio sulla base di un numero meramente ipotetico di alunni frequentanti o iscritti nell’anno successivo, ripartiti tra le classi conseguentemente richieste.

Poiché il numero di studenti, determinato ex ante, non sempre corrisponde alla successiva situazione reale,, prima che inizi l’anno scolastico, viene operata una revisione che può condurre a modificare l’organico in termini di fatto.

Di qui consegue che, nello stesso anno scolastico, l’organico viene formulato due volte , in un primo momento in termini di organico di diritto sulla base di previsioni ipotetiche, e successivamente come organico di fatto tenendo in considerazione il numero effettivo degli alunni, nonché eventuali altri elementi che possono venire in rilievo nella situazione concreta.

2.2 Per quanto concerne più specificamente i trasferimenti dei docenti di ruolo su domanda, l’articolo 10 comma 1 del d.l. n. 357/1989 conv. in l. 417/1989 stabilisce che ai trasferimenti sono assegnate esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall’art. 19 comma 2 della legge n. 270/1982 , si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno, ed al comma 2 aggiunge che le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Tale essendo il quadro normativo di riferimento è evidente che la nota con cui in data 25.07.1992 il Provveditore agli Studi di Caserta trasmetteva il prospetto della formazione delle classi e delle cattedre dell’Istituto Tecnico “ M B” per l’anno scolastico 1992/1993, risalendo al mese di luglio, presupponeva la intervenuta formulazione dell’organico di diritto. Sicchè i rilievi che il Preside dell’I.T.G.”M B” ebbe a formulare successivamente, ossia nel mese di settembre, dovevano riguardare necessariamente la fase di revisione dell’organico di diritto, ossia la sua modifica in sede di predisposizione dell’organico di fatto. In tal senso depone chiaramente la relazione n. 4753 del 29.03.1993 del Provveditorato agli Studi di Caserta secondo cui i rilievi del Preside dell’I.T.G. M..B sono pervenuti in data 4.09.1992 ossia quando si era già in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico e si era in procinto di determinare l’organico di fatto.

In alcun modo perciò, può ritenersi pertanto fondato il vizio di illegittimità nel provvedimento con cui il Provveditore agli Studi di Caserta ebbe a formulare l’organico di diritto, dal momento che non è stato dedotto né comprovato dal ricorrente che nella fase della sua elaborazione il Provveditore non avrebbe tenuto conto dei rilievi del Preside che invece, dalla relazione in atti, sono chiaramente riferiti alla fase della formulazione dell’organico di fatto.

Di qui discende che il mancato accoglimento della domanda di trasferimento del ricorrente sulla terza cattedra interna resasi successivamente disponibile presso l’I.T.G. B di Caserta non è imputabile ad una omissione o ad una svista nella predisposizione delle cattedre da parte del Provveditore in sede di formulazione dell’organico di diritto, ma attiene ad una fase successiva, ossia alla formazione dell’organico di fatto estranea alla domanda del ricorrente. Ciò in quanto risulta accertato in atti che i rilievi del Preside sono pervenuti al Provveditorato quando ormai l’organico di diritto era stato già perfezionato e trovavasi in fase di revisione.

Il mancato conseguimento del trasferimento presso l’I.T.G. B di Caserta è dipeso inoltre da fatto imputabile al ricorrente, non avendo egli dichiaratamente fatto domanda sulla terza cattedra oraria esterna resasi disponibile in sede di formulazione dell’organico di diritto, che, in mancanza di domanda, non poteva essere presa in considerazione dall’amministrazione come da disposizioni ministeriali allegate in atti.

Né il ricorrente poteva vantare lacuna pretesa sulla cattedra oraria interna istituita in sede di predisposizione dell’organico di fatto, dal momento che, come si è innanzi precisato, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della legge n. 270/1982 , ai trasferimenti potevano essere assegnate solo le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno, mentre ai sensi del comma 2, le cattedre ed i posti di insegnamento disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo che saranno disposte su sedi provvisorie.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso pertanto va respinto e le spese processuali vanno compensate avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.

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