TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-05-28, n. 201800832
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Pubblicato il 28/05/2018
N. 00832/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2016, proposto da:
Comune di Sapri, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G. Cuomo, n. 17;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Memoli, n. 12;
per l'annullamento
del decreto del 22 ottobre 2015 con il quale il Ministero della Giustizia ha disposto la cessazione dell’ufficio del giudice di pace di Sapri, con contestuale attribuzione delle relative competenze all'ufficio del giudice di pace di Sala Consilina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Comune di Sala Consilina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il Comune di Sapri impugna il decreto in epigrafe del 22 ottobre 2015, pubblicato in G.U. il 19 novembre 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo, con in cui il Ministero della Giustizia ha disposto l’esclusione dell’ufficio del giudice di pace di Sapri dall’elenco di quelli mantenuti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 56/2012 (inizialmente inseritovi su relativa istanza della stessa amministrazione comunale) e, dunque, la sua chiusura, con contestuale concentrazione delle relative funzioni presso quello di Sala Consilina, ravvisando la sussistenza di “ criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale ”, atteso l’obbligo dell’ente comunale interessato di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità ed operatività dell’ufficio mantenuto.
Il Comune ricorrente, nel rappresentare di aver comunicato al Ministero, con nota del 17 novembre 2017, di disporre del personale necessario alla sopravvivenza di tale ufficio - ed, in particolare, per il profilo di categoria B, di un dipendente messo a disposizione del Comune di Morigerati e, per quello di categoria C con funzioni di cancelliere, di un dipendente distaccato dall’A.R.P.A.C. - chiede l’annullamento di tale provvedimento, assumendone l’illegittimità per:
1. decorso del termine dilatorio minimo di legge di un anno - solo oltre il quale il Ministero avrebbe (in tesi) potuto decretare la chiusura dell’ufficio in questione - stabilito all’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 156/2012, come successivamente prorogato, per effetto dell’art. 2, comma 1 bis , del d.l. n. 192/2014, convertito con modifiche dalla l. n. 11/2015, o, comunque, decorrente dall’entrata in vigore del d.m. del 10 novembre 2014 (che fissa a tale data il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti) avvenuta il 16 dicembre 2014, con la conseguenza che la soppressione dell’Ufficio del giudice di pace di Sapri non si sarebbe potuta disporre se non dopo il 16 dicembre 2015;
2. carenza di istruttoria, errore sui presupposti, difetto di giustificazione e di motivazione, carenza di interesse pubblico e contrasto con esso, non avendo l’amministrazione statale accertato l’esistenza delle condizioni per il mantenimento dell’ufficio in questione, verificatesi anteriormente alla pubblicazione del gravato decreto e, comunque, prima che scadesse il prefato termine dilatorio annuale;
3. violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, per omesso preavviso di rigetto dell’istanza del Comune ricorrente di mantenimento del proprio ufficio del giudice di pace.
4. in via gradata, illogica ed irragionevole concentrazione delle relative funzioni presso l’ufficio del giudice di pace di Sala Consilina - e non già presso quello più vicino di Lagonegro -senza addurre al riguardo alcuna motivazione e giustificazione.
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, evidenziando, la piena legittimità dei propri atti ed, in particolare, tra l’altro, in relazione al primo motivo di doglianza:
- l’inapplicabilità dell’invocato termine annuale di cui al comma 5 dell’art. 3 del d.lgs. n. 156/2012, riferendosi tale disposizione alle situazioni “ a regime ”, allorquando, cioè, dopo l’avvio del nuovo assetto gestionale, si riscontri un inadempimento dell’ente locale agli impegni originariamente assunti, e non all’originaria verifica degli obblighi assunti da tale ente con l’istanza di mantenimento in funzione dell’ufficio, per il cui procedimento sono previste al comma 3 dello stesso art. 3 diverse cadenze procedimentalizzate, che escludono l’operatività di tale comma 5;
- come il dies a quo del termine dilatorio invocato da parte ricorrente debba, comunque, essere individuato nell’entrata in vigore del d.m. del 7 marzo 2014, ovvero del primo provvedimento ministeriale di accoglimento dell’istanza del Comune di Sapri.
Rappresentava, inoltre, l’amministrazione statale come la disposta soppressione fosse fondata sulle plurime segnalazioni del Presidente della Corte di Appello di Potenza e del Presidente del Tribunale di Lagonegro dell’esistenza “ allo stato di cause ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale ”.
Anche il Comune di Sala Consilina si costituiva sostenendo la legittimità del gravato decreto, non avendo il Comune ricorrente assicurato la funzionalità dell’ufficio soppresso mediante la presenza di almeno due unità in servizio effettivo, nonché come il trasferimento delle relative funzioni al giudice di pace di Sala Consilina (piuttosto che di Lagonegro), fosse già previsto nella tabella allegata al citato d.lgs. n. 156/2012.
La Sezione con ordinanza n. 83/2016 accoglieva l’istanza di sospensione cautelare “ ritenuto sussistente, prima facie, il pregiudizio grave ed irreparabile paventato dalla parte ricorrente, anche in relazione alla particolarità della fattispecie ”.
La stessa Sezione con successiva ordinanza istruttoria n. 1292/2017, disponeva che il Ministero della Giustizia rendesse “ chiarimenti in relazione al superamento delle difficoltà organizzative, dedotte dal Comune di Sapri nella memoria di replica del 12.6.2017, derivanti dalla disponibilità manifestata dall’Arpac in ordine alla mobilità di un proprio dipendente ”.
Il Ministero in ossequio a tale ordinanza depositava:
- nota del Capo dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi prot. n. 0180785 del 5 ottobre 2017, in cui si evidenziava la tardività della soluzione proposta dal Comune nonché, in ogni caso, la sua “ palese insufficienza ”;
- circolare ministeriale del 17 dicembre 2014 n. 132203, recante indicazioni esplicative circa l’inquadramento professionale e la consistenza numerica del personale messo a disposizione dagli enti locali che intendano mantenere l’ufficio del giudice di pace, che non può risultare inferiore a due unità;
- circolare ministeriale del 15 aprile 2014 recante “ istruzioni per l’attuazione del D.M. 7.3.2014 ”, ove si legge che “ gli enti locali interessati dovranno assicurare che il personale da loro individuato si presenti per iniziare il tirocinio nel periodo compreso tra il 7 e il 15 luglio 2014 presso l’ufficio del Giudice di Pace avente sede nel capoluogo di provincia di riferimento ”.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2018, il giudizio veniva trattato e, quindi, trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato, in ragione della legittimità dell’impugnato decreto ministeriale sotto tutti i profili di doglianza evidenziati in ricorso, anche alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria adempiuta dal Ministero resistente, idonee ad evidenziare l’esistenza di condizioni ostative al mantenimento presso il Comune ricorrente degli uffici del giudice di pace.
Come noto, il richiamato d.lgs. n. 156/2012, nel rivedere, nell’ambito di una riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, le circoscrizioni del giudice di pace, ha soppresso una pluralità di uffici, contestualmente consentendo agli enti locali interessati di richiederne il mantenimento, “ facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi ”.
Il Comune di Sapri - il cui ufficio del giudice di pace era inserito nell’elenco di quelli soppressi in all’Allegato A al citato d.lgs. n. 156/2012 - si avvaleva di detta facoltà, richiedendone la conservazione con assunzione a proprio carico dei relativi oneri.
Il Ministero della giustizia già con decreto del 7 marzo 2014, nell’individuare l’elenco delle sedi degli uffici del giudice di pace da mantenere, vi inseriva, quindi, anche il Comune di Sapri, successivamente confermandone il mantenimento in sede di ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità, con decreto del 10 novembre 2014.
Con l’impugnato provvedimento l’amministrazione statale - all’esito del “ monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase d’avvio dell’operatività degli Uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni già positivamente valutate ”- ha, infine, disposto la cessazione dell’ufficio del giudice di pace di Sapri, in ragione della segnalazione di “ insanabili criticità di funzionamento … e l’assoluta mancanza, da parte dell’ente locale interessata al mantenimento del presidio giudiziario, di iniziative idonee a consentirne una tempestiva risoluzione” - ritenute ostative alla realizzazione “ del passaggio dell’ufficio del giudice di pace di Sapri al nuovo assetto gestionale ”.
Orbene, il Collegio è dell’avviso che tale determinazione di definitiva chiusura presso il Comune ricorrente dell’ufficio in questione sia ragionevole, trovando essa piena conferma nelle numerose segnalazioni richiamate in premessa, nonché assunta nel pieno rispetto della normativa di settore che il ricorrente assume, invece, essere stata violata.
Non è, innanzi tutto, meritevole di accoglimento la censura con cui il Comune di Sapri lamenta la violazione del termine dilatorio previsto all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 156/2012, secondo cui “ qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese … per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3 ”, ritenendo il Collegio che - ferma restando l’applicazione di tale previsione al caso di specie - tale termine annuale risulti rispettato, in considerazione dell’individuazione del relativo dies a quo nel primo decreto ministeriale di accoglimento dell’istanza del Comune di Sapri del 7 marzo 2014 (e non già, come vorrebbe parte ricorrente, in quello successivo del 10 novembre 2014, meramente confermativo dell’ammissione già disposta), atteso che è da questo momento che l’obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità ed operatività dell’ufficio mantenuto (espressamente assunti dal Comune di Sapri in sede di relativa istanza) diviene efficace e, per l’effetto, il protrarsi per oltre un anno della sua inosservanza assume rilievo ai fini della conseguente soppressione.
Né appare condivisibile l’invocazione dell’art. 2, comma 1 bis , del d.l n. 192/2014 (convertito con modifiche dalla l. n. 11/2015) - di differimento fino al 30 luglio 2015 dei termini per la presentazione delle istanze di mantenimento da parte degli enti locali - al fine di farne discendere una dilazione del prefato termine annuale, considerato che la domanda del Comune di Sapri non ha beneficiato di tale rinvio, essendo stata presentata il 23 aprile 2013 (in pari data la relativa delibera di Giunta n. 23) nel rispetto del termine originariamente assegnato ai Comuni dal comma 2 del citato art. 3, di sessanta giorni dalla pubblicazione delle relative tabelle.
Ne consegue, pertanto, come il decreto impugnato sia stato adottato, in ossequio a quanto stabilito al citato comma 5, a distanza di oltre un anno da quando il Comune di Sapri - a seguito ed in virtù dell’inserimento del proprio ufficio tra quelli mantenuti - avrebbe potuto e dovuto attivarsi per rispettare gli impegni assunti.
E’ parimenti infondata la censura di carenza di istruttoria ed omessa motivazione, con cui parte ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del Ministero di quanto evidenziato dal Comune ricorrente con nota del 17 novembre 2017, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, prima che il decreto impugnato venisse pubblicato il 19 dello stesso mese.
Osserva, infatti, il Collegio come la possibile soluzione offerta dal Comune (consistente, in particolare, nel disporre, per il profilo di categoria C con funzioni di cancelliere, di un dipendente distaccato dall’A.R.P.A.C., come da relativa nota commissariale del 15 novembre 2015) fosse non soltanto tardiva, alla luce di quanto fin qui considerato in relazione al primo motivo, ma anche, comunque, palesemente inidonea a superare le molteplici disfunzioni e difficoltà organizzative riscontrate presso l’ufficio poi soppresso, come da ultimo evidenziato dall’amministrazione nella citata nota del 5 ottobre 2017, depositata in esito alla disposta istruttoria, nonché documentato in atti.
Rileva, infatti, a tal proposito come tale dipendente A.R.P.A.C. non abbia mai svolto funzioni di cancelliere né alcuna relativa attività di formazione e tirocinio presso l’amministrazione giudiziaria (invece, prevista dalla circolare ministeriale del 15 aprile 2014, recante “ istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 2014 ”), nonché come, la disponibilità di tale unità (anche a voler ipotizzare la piena rispondenza di costui all’assolvimento di tali funzioni) non valga a garantire, in ogni caso, la consistenza numerica minima del personale amministrativo addetto all’ufficio in questione, espressamente stabilita nella circolare ministeriale del 17 dicembre 2014 n. 132203, di “ attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale ” – che, infatti, dopo aver previsto che il personale messo a disposizione dagli enti locali “ risulti effettivamente presente e potenzialmente operativo presso l’ufficio mantenuto, in numero tale da poter assicurare in assoluta autonomia la funzionalità dell’ufficio ”, chiarisce come, ai fini di una positiva valutazione dell’istanza di mantenimento, sia necessaria la presenza di “ almeno due unità di cui uno abilitato a svolgere le funzioni di cancelliere ” - non potendosi, a tal proposito, validamente considerare quale seconda unità di personale disponibile per il profilo di categoria B quel dipendente inizialmente messo a disposizione del Comune di Morigerati ma poi non presentatosi per l’avvio alla relativa prescritta formazione senza alcuna giustificazione, come da segnalazione del Giudice di Pace Coordinatore di Sapri resa con nota del 17 aprile 2015 (in atti).
A ciò si aggiunga, inoltre, come l’impugnata determinazione di soppressione dell’ufficio in questione risulti supportata dalle numerose segnalazioni di criticità, prodotte in giudizio dall’amministrazione statale resistente e dettagliatamente richiamate nelle premesse del gravato decreto, da cui risulta come il Ministero vi sia pervenuto tenendo conto delle note con cui il Presidente della Corte di Appello di Potenza , nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti, evidenziava l’esistenza presso l’ufficio del giudice di pace di Sapri di “ condizioni preclusive al regolare svolgimento dell’attività giudiziaria ” (note del 20 gennaio 2015 e 10 aprile 2015) e, similmente, il Presidente del Tribunale di Lagonegro rappresentava, presso lo stesso ufficio, “ insanabili criticità di funzionamento ” nonché l’assoluta “ mancanza di iniziative idonee a consentire una tempestiva risoluzione ” (note del 3, 20 e 25 giugno 2015 e del 17 settembre 2015).
Per quel che riguarda, poi, l’eccepita carenza di un interesse pubblico sotteso alla contestata soppressione, anche in relazione alla pretesa contrarietà ad un capillare esercizio della funzione giurisdizionale, assume rilievo - oltre a quanto fin qui già evidenziato in merito alle ragioni poste a fondamento della disposta chiusura - come, in ogni caso, una ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie, mediante la soppressione alcuni uffici del giudice di pace, risulti sia stata a monte già effettuata dal legislatore in favore della realizzazione di “ risparmi di spesa e incremento di efficienza ” (in tal senso, l’art. 1 della l. n. 148/2011).
Non coglie nel segno, nemmeno la censura, formulata in via subordinata, con la quale si lamenta la devoluzione delle funzioni del soppresso ufficio a quello del giudice di pace di Sala Consilina (invece che di Lagonegro), considerato che, non solo parte ricorrente non chiarisce quale sarebbe il pregiudizio che gliene deriverebbe, ma come, in ogni caso, la concentrazione in favore del Comune controinteressato risulti stabilita già nell’originaria Tabella B allegata al d.lgs. n. 156/2012, con conseguente insindacabilità in questa sede di una valutazione eseguita (anch’essa) a monte dal legislatore e rispetto alla quale l’amministrazione statale resistente è, quindi, estranea.
Relativamente, infine, alla censura di mancato invio della comunicazione di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990, osserva il Collegio come - pur a non voler considerare che il Comune sia stato, comunque, costantemente informato delle disfunzioni esistenti presso il proprio ufficio del giudice di pace (in tal senso, la copiosa corrispondenza depositata agli atti dall’amministrazione resistente) - in ogni caso la contestata omissione non comporti ex se l’illegittimità del gravato provvedimento, per ciò solo non annullabile in applicazione del comma 2, primo periodo, dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990, in relazione alla circostanza che esso non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo anche considerando l’apporto che il Comune di Sapri avrebbe potuto rendere, sostanzialmente coincidente con la soluzione organizzativa, come visto, oggettivamente inidonea ad assicurare la conservazione dell’ufficio in questione.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra tutte le parti le spese di giudizio.