TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-03-07, n. 202303789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-03-07, n. 202303789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303789
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 03789/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10945/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10945 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eurosanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A L, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, piazza San Bernado 101;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Commissario Ad Acta Sanità per la Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Dell'Orso, M M, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Dell'Orso in Roma, via Filippo Meda 35;



nei confronti

Azienda Usl Roma B, Aurelia 80 Spa, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua , del Decreto del Commissario ad acta 25 luglio 2017, n. U00334, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2017 n. 64, avente ad oggetto “ Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario regionale, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Biennio 2017-2018 ”;

- nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, i) nota Regione Lazio prot. U.0305543 del 15 giugno 2017 “ avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990 s.m.i. per la definizione del livello massimo di finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, funzioni assistenziali-ospedaliere per il biennio 2017/2018 ”; ii) nota Regione Lazio prot. n. U.0342510 del 5 luglio 2017; iii) nota Regione Lazio prot. U.0352938 dell'11 luglio 2017 “ avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990 s.m.i. per la definizione del livello massimo di finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, funzioni assistenziali-ospedaliere per il biennio 2017/2018 – rettifica nota prot. n. 305543/2017 ”;

e per la condanna

al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EUROSANITA' il 18\7\2018:

- della nota prot. 262841 del 7.5.2018 della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio e, ove occorra, anche della nota prot. n. 604730 del 28.11.2017 della medesima Direzione Regionale, laddove interpretata nei termini di cui alla nota prot. 262841/2018 di cui sopra;

nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Asl Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 marzo 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN sono finanziate secondo un ammontare globale, definito negli accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento, ai sensi dell’art. 8 sexies del D.Lgsl. n. 502/1992.

La società Eurosanità gestisce l’Ospedale Policlinico Casilino (ex Pio Istituto), insistente sul territorio dell’Azienda USL Roma 2 (ex ASL Roma B) e, negli anni, in regime di convenzionamento con quest’ultima. La procedura di accreditamento, giusto Decreto del Commissario ad acta n. 40 del 12 febbraio 2016, si è conclusa solamente nel 2019.

La Regione Lazio, con nota prot. U.0305543 del 15 giugno 2017, ha comunicato alle aziende sanitarie pubbliche del Lazio ed ai soggetti erogatori privati accreditati l’avvio del procedimento amministrativo per la definizione dei livelli massimi di finanziamento, relativo al biennio 2017/2018, per le prestazioni di assistenza ospedaliera: per acuti; di riabilitazione post-acuzie; di lungo degenza; nonché per le funzioni assistenziali-ospedaliere.

Nella predetta nota è stato precisato che: per le “ funzioni assistenziali-osped aliere”, di cui all’art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992, il budget complessivo sarebbe stato il seguente: euro 133.874.018 per il 2017 ed euro 132.749.467 per il 2018; “ il Finanziamento delle prestazioni di diagnostica e di laboratorio e delle visite mediche erogate sugli accessi non seguiti da ricovero … per gli anni 2017 e 2018, remunerate a consuntivo, non potrà comunque superare il livello di finanziamento riconosciuto per le prestazioni erogate nell’anno 2015, maggiorate del 3% annuo ”.

Eurosanità ha presentato le proprie controdeduzioni nel termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento contestando quanto segue: con riguardo al finanziamento delle terapie intensive, il previsto trend di diminuzione sarebbe stato del tutto incomprensibile ed illogico, facendo, peraltro, riferimento a “ costi medi annui ” non suffragati da idoneo riscontro istruttorio; in relazione alle prestazioni erogate su accessi non seguiti da ricovero, l’imposizione di un “ tetto ” alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso sarebbe palesemente illegittima, trattandosi di prestazioni che la struttura non può rifiutare di erogare anche qualora abbia esaurito il budget assegnatole; l’esclusione della remunerabilità delle prestazioni rese al “ paziente che si allontana spontaneamente ” sarebbe illogica, trattandosi, anche in tal caso, di pazienti che avrebbero intrapreso l’iter diagnostico-terapeutico, a volte costituito da numerose prestazioni assistenziali e della durata di alcune ore, ma che decidono autonomamente di lasciare la struttura.

La Regione, con nota del 5 luglio 2017, ha dato riscontro negativo alle controdeduzioni formulate dalla predetta operatrice sanitaria rilevando che: la spesa relativa alle funzioni non può concorrere al superamento del tetto di spesa imposto dalla spending review; il finanziamento negli anni precedenti delle terapie intensive è stato determinato tenendo conto non dei costi effettivamente sostenuti ma dei costi standard, con il quale si è individuato il costo medio del posto letto (distinto per Terapia intensiva, UTIC e Terapia intensiva neonatale) che, moltiplicato per il numero dei posti letto equivalenti, ha determinato il finanziamento per ciascuna struttura sanitaria privata accreditata; la Regione, al fine di evitare il superamento del tetto della spending review per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate in regime di emergenza-urgenza, non può che stabilire un tetto oltre il quale tali prestazioni non possono essere più remunerate; si è stabilito il tetto del 3% annuo in base agli accessi del 2015, tenendo conto dell’incremento medio/annuo del numero degli accessi al Pronto Soccorso.

Successivamente, in data 11 luglio 2017, la Regione ha comunicato un nuovo “ avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990 s.m.i. per la definizione del livello massimo di finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, funzioni assistenziali-ospedaliere per il biennio 2017/2018 ” in rettifica del precedente, indicando per il 2018 nuovi valori del costo medio posto letto annuo in ulteriore riduzione rispetto a quello, già ridotto, indicato nel precedente avvio del procedimento.

A conclusione del procedimento, è stato adottato il decreto del Commissario ad acta n. U00334, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 10 agosto 2017.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 27 ottobre 2017, Eurosanità ha chiesto l’annullamento del predetto DCA n. 334/2017 per i motivi di diritto sintetizzati come segue:

- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 e ss. del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.i.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/90 e ss.mm.i.; eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevole disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta; travisamento dei fatti; sviamento: il procedimento de quo si sarebbe svolto in “ assoluta carenza di previa istruttoria ”. In particolare, “ gli importi, relativi al costo medio standard, che sono stati indicati e, poi, via via modificati nel corso del procedimento, per essere, infine, nuovamente rettificati nel provvedimento finale, sono il frutto di un’incomprensibile, immotivata e del tutto abnorme invenzione della Regione ”. Inoltre, riducendo tout court il finanziamento a funzione delle terapie intensive, che è un rimborso di costi sostenuti dagli erogatori con terapia intensiva, e mantenendo, invece, inalterati i budget

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