TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400132
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00132/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00122/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della determinazione n.-OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’’istanza di trasferimento a tempo determinato (180 giorni), presentata dal ricorrente ed assunta al protocollo in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, anche di estremi sconosciuti,

- nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” e -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;



1. Il ricorso forma seguito ad un precedente, rubricato sub. RG. -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS-, odierno ricorrente, aveva impugnato la determinazione di inammissibilità della domanda di trasferimento temporaneo per un periodo di 180 giorni presso il -OMISSIS-, presentata in data -OMISSIS- ai sensi del Capitolo V, punto 3 del “ Testo Unico sulla mobilità del personale dei ruoli -OMISSIS- ”, e giustificata dalla necessità di assistere la compagna -OMISSIS- la quale, secondo quanto dedotto dal ricorrente, necessitava di -OMISSIS- e di -OMISSIS- continua al domicilio, anche per “ l’impossibilità per la stessa di essere assistita da altri familiari, residenti in provincia di -OMISSIS- o comunque inidonei a prestare la continuativa assistenza -OMISSIS- ”. Tale giudizio si è concluso con la sentenza di questo Tribunale -OMISSIS- che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, a seguito del contraddittorio procedimentale nel frattempo attivato, il provvedimento impugnato era venuto meno a seguito dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione, che aveva concluso per l’ammissibilità dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente, così l’aveva avviata per l’ulteriore corso al -OMISSIS- con foglio numero -OMISSIS-.



2. Ora il -OMISSIS- impugna l’atto in epigrafe indicato con il quale è stata rigettata nel merito la medesima istanza di trasferimento temporaneo, previa comunicazione del preavviso di rigetto del -OMISSIS-, cui ha fatto seguito il recapito di osservazioni il -OMISSIS-. Il ricorso censura con il primo motivo la “ Violazione, falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990. Eccesso di potere per violazione del dovere di leale collaborazione ”, dovendo intendersi il provvedimento come esercizio di un potere di ripensamento, illegittimo, poiché la fase di ammissibilità della domanda doveva ritenersi già completata dall’Amministrazione, in relazione agli esiti dell’esercizio dell’autotutela che avrebbero dovuto condurre, in tesi del ricorrente, ad una conclusione necessariamente favorevole del -OMISSIS- sull’istanza di trasferimento oppure ad una riconsiderazione di tale esito mediante un provvedimento di secondo grado, nel caso di specie mancante della garanzie procedimentali necessarie oltreché dei relativi presupposti ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990. Con il secondo motivo è denunciata la “ Irrazionalità manifesta della decisione assunta ”, per avere il -OMISSIS- espresso un parere contrario per il quale non v’era spazio alla luce della circolare che presuppone solo un parere favorevole in caso di inoltro dell’istanza al -OMISSIS-. Il terzo motivo censura l’“ Incompetenza. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere ”, poiché la decisione di ammissibilità della domanda avrebbe precluso la decisione di rigetto diretto impugnata. Con i motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo il ricorrente deduce l’“ Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione ”, contestando le conclusioni della Dirigente del servizio sanitario del -OMISSIS- - ritenuta non adeguatamente qualificata e che ha deciso sulla scorta della sola documentazione - allorquando escludono la necessità di un’assistenza continua, a fronte delle asserite opposte risultanze della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dal ricorrente, resa da un medico specialista che ha concluso per -OMISSIS-. La documentazione sanitaria complessivamente prodotta, secondo il -OMISSIS-, ha altresì dato conto della necessità di eseguire una serie di indagini, con l’assegnazione di una robusta cura da seguire da parte della signora, che non ha altri che possano accudire alle sue incombenze quotidiane, tenuto conto poi del fatto che “ -OMISSIS- impostole, -OMISSIS-, dallo specialista ”, come sarebbe testimoniato dalla necessità di stretto monitoraggio clinico-strumentale. L’istruttoria svolta negherebbe il diritto -OMISSIS-, nonché il diritto -OMISSIS- alla libera scelta del medico, del luogo di cura e del luogo ove costruire la propria famiglia, fuori luogo in tal senso ogni considerazione della resistente sulla possibilità di spostamento della -OMISSIS- così come sulla possibilità del ricorrente di accedere ad altre tipologie di assenza per attendere al benessere familiare, poiché la scelta del beneficio da attivare spetta al ricorrente. All’accoglimento del ricorso si perviene, secondo il -OMISSIS-, anche in applicazione della giurisprudenza che si è cristallizzata sul beneficio affine del trasferimento per “ situazioni straordinarie ”. Infine, il ricorrente stigmatizza l’acquisizione nel procedimento della relazione di servizio a firma dell’ ex moglie del ricorrente, incompetente in ordine al procedimento medesimo ma inopinatamente interpellata, con le connesse violazioni derivanti da simile circostanza. L’approfondimento da parte dell’Amministrazione di tale relazione è avvenuto senza alcun titolo e, in tesi del ricorrente, ha indotto alla reiezione della domanda al fine di imporre il rispetto di impegni assunti in sede di separazione, impegni che spetta invece al Giudice naturale aggiornare. Il ricorrente ha presentato altresì “ Istanza di condanna ex art. 96, co. I e III, c.p.c. ” per l’irrogazione della sanzione volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale, che deriverebbe dal contegno tenuto dall’Amministrazione nel processo, conseguente all’ingiusta riedizione dell’attività istruttoria, dopo il deposito nel precedente giudizio di una nota apparentemente pienamente satisfattiva. Infine, il ricorso è corredato della richiesta di risarcimento dei danni conseguenti, da determinarsi anche ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a..

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