TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400589

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400589
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400589
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00589/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00871/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2024, proposto da
M A, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 25/2024-4 con cui la Questura di Ferrara ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato per effetto della conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in regime transitorio ex art. 1 co. 9 D.L. n. 113/2018, emesso in data 27 marzo 2024 e notificato in data 11 marzo 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di umanitari, rilasciatogli su ordinanza del Tribunale di Bari il 17 gennaio 2018.

Avendo egli sempre lavorato sin dal 2016, in data 7 settembre 2022, ha presentato istanza per la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Tale istanza è stata rigettata con provvedimento n. 25/2024 del 27 marzo 2024, a causa della ravvisata insufficienza di reddito e “dell’assenza di documentazione relativa al luogo di domicilio/dimora”. Contestualmente allo straniero è stato negato anche il rinnovo del permesso per protezione speciale. Il tutto, come si legge nel provvedimento, omettendo la comunicazione del preavviso di rigetto, in ragione della pretesa natura vincolata dell’attività e del “procrastinarsi della permanenza illegittima dello straniero nel territorio nazionale”.

Il provvedimento negativo è stato, quindi, impugnato, deducendo:

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