TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400376
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00376/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05221/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5221 del 2017, proposto da
Guastella Salvatore e Figli di Guastella Carmelo e C. S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e G S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Vitelleschi 26;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, L M, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, via Nizza 45;
per l'annullamento
provvedimento prot. n. GSE/P20170027000 di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2017 (secondo conto energia)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente, già ammessa ai benefici di cui al D.L. n. 105 del 2010 come convertito dalla L. n. 129 del 2010– con applicazione delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007- relativamente ad un impianto fotovoltaico su tre pensiline/tettoie collocate su zone di parcheggio auto (di circa 31 kW complessivi), chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), a seguito di attività di verifica, ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al richiamato Decreto e l’annullamento del provvedimento di ammissione in ragione delle seguenti difformità rispetto a quanto previsto dall’art. 1-septies della L. n. 129 del 2010:
a)“ La comunicazione di fine lavori al Gestore di rete è stata inviata in data 11 febbraio 2011, vale a dire in una data successiva al termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto è subordinato l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Decreto ”;
b) “ Dai rilievi effettuati nel corso del sopralluogo è emerso che su due delle tre pensiline i moduli fotovoltaici sono installati in modo complanare agli elementi di copertura, non costituendone elemento costruttivo, in difformità a quanto previsto dal Decreto e dalla Guida ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica. ”
1.1. A fronte di tali rilievi, la ricorrente adduceva i seguenti due motivi di ricorso:
I. “ Violazione degli artt. 1 e 2, L. n. 241/90 e dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, economicità, proporzionalità, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa. Annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, L. n. 241/90 per eccesso di potere: nella specie, irragionevolezza, illogicità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ”. Il potere di controllo esercitato dal GSE sarebbe stato esercitato oltre un termine ragionevole e pertanto illegittimamente in quanto erano ormai decorsi circa sei anni dalla concessione del beneficio e nonostante si trattasse di irregolarità formali (mancata comunicazione di fine lavori al gestore di rete ed al Comune entro il termine del 31 dicembre 2010) che, per quanto imprescindibilmente richieste della legge, avrebbero potuto essere agevolmente e tempestivamente riscontrate da parte del GSE sulla base della documentazione in suo possesso. L’affidamento riposto dalla Società Guastella nell’attività di controllo del GSE, unitamente all’ampio decorso temporale (2011-2017) sarebbero stati elementi atti a consolidare nella ricorrente un legittimo affidamento sulla legittimità del beneficio concesso.
II. “ Violazione del termine di conclusione del procedimento di controllo di cui all’art. 2, L. n. 241/90 e all’art. 10, DM 31 gennaio 2014 ”. L’illiceità dell’operato del GSE emergerebbe sotto l’ulteriore profilo del mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa di settore in materia di procedimenti di controllo. L’art. 10 del DM 31 gennaio 2014 indicherebbe difatti un termine massimo di conclusione del procedimento di controllo a carico dei soggetti richiedenti il beneficio dell’incentivo, pari a massimo 180 giorni, mentre nel caso di specie il provvedimento è intervenuto a distanza di due anni dall’avvio del procedimento.
III. Sulla integrazione architettonica dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b3,
DM 19 febbraio 2007 , parte ricorrete precisava che gli impianti realizzati erano stati collocati e saldamente ancorati sugli elementi di copertura della pensilina, costituiti da lamiera grecata, mediante appositi supporti denominati “Carbur Solar fix”, realizzati appositamente da azienda omonima per ottenere una complessiva e totale integrazione architettonica, nel pieno rispetto della disciplina in materia. L’intervento così realizzato, oltre a presentare identica inclinazione rispetto al piano grecato, assicurava l’omogeneità dell'intera superficie di copertura, necessaria per ottenere una totale integrazione dell'intervento.
2. Si costituiva il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per resistere al ricorso e con memoria del 6 ottobre 2023 e memoria di replica del 17 ottobre 2023 chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con memoria del 9 ottobre 2023 parte ricorrente evidenziava come il ritardo nella comunicazione al gestore di rete fosse stato determinato dalla tardiva assegnazione da parte di Terna del codice di identificazione univoco dell’impianto ed insisteva per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza del 10 novembre 2023 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
4.1 La controversia in esame riguarda il rispetto dei particolari adempimenti richiesti ai fini della possibilità di accedere ai (maggiori) incentivi contemplati dal c.d. “secondo conto energia” per impianti che, per la loro data di entrata in esercizio, si sarebbero dovuti altrimenti ricomprendere nell'alveo di applicazione del d.m. 6 agosto 2010 e, poi, del d.m. 5 maggio 2011 (rispettivamente, cc.dd. “terzo conto energia” e “quarto conto energia”), che hanno previsto tariffe progressivamente inferiori rispetto al secondo Conto energia, in ragione della corrispondente riduzione dei costi di realizzazione degli impianti, per effetto dell’evoluzione e diffusione tecnologica.
4.2 In particolare, secondo l'art.