TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-12-30, n. 200903353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-12-30, n. 200903353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200903353
Data del deposito : 30 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02053/2003 REG.RIC.

N. 03353/2009 REG.SEN.

N. 02053/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2003, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. T S e F M, con domicilio eletto presso T S e F M in Bari, via Garruba, 75;

contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Servizio TEP e spese varie – Divisione II ed Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 8373/A.C.4/4^ Sez. del 10.9.2003 con cui l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Bari ha trasmesso al ricorrente copia della nota ministeriale n. 333G/2.1.05.03 del 17.7.2003;

- della nota ministeriale n. 333G/2.1.05.03 del 17.7.2003;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresa in particolare la nota del 6.3.2002 prot. n. 11986/A.C./4^Sez. con la quale l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Bari ha trasmesso la nota prot. 333G/2.1.05.03 del 27.6.2001, del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza anch’essa impugnata;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 legge n. 100/1987, nella misura di cui all’art. 13 legge n. 97/1979 come modificato dall’art. 6 legge n. 27/1981, da maggiorarsi con gli interessi sulle somme rivalutate a far data dal giorno del trasferimento alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Bari;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Servizio TEP e spese varie – Divisione II;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 il dott. F C e uditi per le parti i difensori F M e l’Avvocato dello Stato Ines Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Invero il ricorrente A M impugna con il ricorso introduttivo il provvedimento (i.e. nota ministeriale) n. 333G/2.1.05.03 del 17.7.2003 che gli nega la corresponsione dell’indennità di missione ex legge n. 100/1987, a suo dire, spettantegli in conseguenza del disposto trasferimento dello stesso presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Bari.

La domanda presentata dall’odierno ricorrente finalizzata ad ottenere l’erogazione della indennità di cui alla legge n. 100/1987 risale al 12.11.2001.

A tal proposito va rammentato che l’art. 1, comma 1 legge n. 100/1987 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.”.

In precedenza l’Amendolare aveva presentato domanda di trasferimento di sede ai sensi dell’art. 8 dlgs n. 271/1989 recante “Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”.

Detto trasferimento era stato disposto con provvedimento n. 333-A/9805.B.B.3 del 26 luglio 2001.

Il provvedimento gravato in questa sede (i.e. nota ministeriale n. 333G/2.1.05.03 del 17.7.2003) nega l’erogazione in favore dell’Amendolare della indennità di missione di cui alla legge n. 100/1987 sulla base della seguente motivazione: “… non è possibile disporre il provvedimento richiesto in quanto è fatto divieto per l’Amministrazione di estendere il giudicato nei confronti dei non ricorrenti (art. 24 della legge 17.5.99 n. 144), come nel caso in esame.”.

Tuttavia la giurisprudenza amministrativa di Palazzo Spada (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15.12.2000, n. 6623;
Cons. Stato, Sez. IV, 30.1.2001, n. 332;
Cons. Stato, Sez. IV, 1.10.2001, n. 5174) ha affermato che il trasferimento di unità di personale presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria ha natura di trasferimento di autorità (perché finalizzato in modo diretto ed immediato a soddisfare prioritariamente l’interesse pubblico alla funzionalità di detti uffici), mentre la domanda prevista dall’art. 8 dlgs n. 271/1989 volta alla assegnazione alle Sezioni di Polizia Giudiziaria deve essere considerata quale mera dichiarazione di assenso/disponibilità che non muta la natura “di autorità” del trasferimento.

Il trasferimento d’autorità è quindi il presupposto indispensabile la cui sussistenza è necessaria affinché sia possibile percepire l’indennità ex legge n. 100/1987 e quindi detta indennità astrattamente compete all’odierno ricorrente A M, pur avendo questi presentato domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 8 dlgs n. 271/1989.

Non è pertanto pertinente il riferimento che il provvedimento impugnato opera nei confronti dell’art. 24 legge n. 144/1999 (rectius divieto di estensione del giudicato nei confronti dei non ricorrenti) in primo luogo perché l’art. 24 legge n. 144/1999 riguarda esclusivamente il pubblico impiego “privatizzato”, mentre l’odierno ricorrente è un agente della Polizia dello Stato (trattasi cioè di pubblico impiego “non privatizzato”);
secondariamente perché nel caso di specie la pubblica amministrazione deve semplicemente applicare un principio consolidato desumibile della giurisprudenza amministrativa citata e non già estendere un giudicato in favore di soggetti non ricorrenti.

L’unico impedimento che in concreto si frappone alla corresponsione dell’indennità di missione ex legge n. 100/1987 in favore del ricorrente A M è rappresentato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 3, comma 74 legge n. 350/2003. Detta norma specifica che, ai soli fini della applicazione della legge n. 100/1987, la domanda ex art. 8 dlgs n. 271/1989 va intesa alla stregua di una vera e propria domanda di trasferimento di sede, in quanto tale ostativa alla corresponsione della indennità ex legge n. 100/1987 (che viceversa spetta, come detto, esclusivamente in caso di trasferimento di autorità).

L’intenzione del legislatore è chiaramente quella di ribaltare, al fine del contenimento della spesa pubblica, i principi giurisprudenziali sanciti in precedenza.

Tuttavia la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17.10.2006, n. 10437;
Cons. Stato, Sez. VI, 19.3.2008, n. 1192) ha evidenziato come tale nuova previsione normativa non possa trovare applicazione per i fatti antecedenti rispetto alla sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2004, pena la incostituzionalità della stessa per violazione del principio costituzionale di affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico (cfr. Corte cost. n. 525/2000).

Nel caso di specie i fatti di causa sono antecedenti rispetto all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 74 legge n. 350/2003 (la domanda presentata dall’odierno ricorrente finalizzata ad ottenere l’erogazione della indennità di cui alla legge n. 100/1987 risale, come visto, al 12.11.2001;
ma anche la domanda ex art. 8 dlgs n. 271/1989 di assegnazione alle Sezioni di Polizia Giudiziaria è antecedente rispetto al 1° gennaio 2004 tant’è che il trasferimento dell’Amendolare era stato disposto con provvedimento n. 333-A/9805.B.B.3 del 26 luglio 2001), per cui all’Amendolare indubbiamente spetta l’indennità ex legge n. 100/1987.

Dalle argomentazioni svolte in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento della nota ministeriale gravata n. 333G/2.1.05.03 del 17.7.2003 ed il riconoscimento del diritto del ricorrente A M a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 legge n. 100/1987, nella misura di cui all’art. 13 legge n. 97/1979 come modificato dall’art. 6 legge n. 27/1981, da maggiorarsi con gli interessi sulle somme rivalutate a far data dal giorno del trasferimento alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Bari, con consequenziale condanna della P.A. resistente alla corresponsione della predetta causale in favore del ricorrente medesimo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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