TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2009-05-13, n. 200900673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2009-05-13, n. 200900673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200900673
Data del deposito : 13 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00277/2009 REG.RIC.

N. 00673/2009 REG.SEN.

N. 00277/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 277 del 2009, proposto
dalla Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Turrio Filippo Baldassarri e G D, con domicilio eletto presso l’ultimo dei difensori in Cagliari, via Alghero N.35;

contro

Il Comune di La Maddalena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. S F, con domicilio eletto presso l’avv. Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello N.1;

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica, non costituitasi in giudizio;

l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna, l’Asl n.2 – O, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, con costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento conclusivo del procedimento con conferenza di servizi emesso dal Comune di La Maddalena in data 5 gennaio 2009, prot. 185 dell'8 gennaio 2009, e comunicato a Vodafone in data 12 gennaio 2009;

2) del verbale della conferenza dei servizi ex art. 1, commi 24 e 25, L.R. 3/2008 del 29 dicembre 2008 che ha concluso per il rigetto dell'istanza di autorizzazione di Vodafone Omnitel N.V. spa per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in La Maddalena, loc. Spalmatore;

3) del Piano Urbanistico Comunale del comune di La Maddalena approvato con deliberazione C.C. n. 50 dell'8/11/2003, in parte qua, ed in particolare dell'art. 14, paragrafo "GT", delle norme tecniche di attuazione;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente,

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 35 D.Lgs. 80/98, come sostituito dall'art. 7 L. 205/2000, patito per l'effetto delle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio, e per la pronuncia della relativa condanna risarcitoria del Comune di La Maddalena,

nonchè per l'accertamento del positivo provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta dal Comune di La Maddalena e la, conseguente, declaratoria della formazione del provvedimento di autorizzazione ex art. 87 D.L.gs. 259/2003 per l'installazione della stazione radio di telefonia cellulare denominata OT 0673 "Spalmatore", sita in comune di La Maddalena..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di La Maddalena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 della possibilità di adottare una decisione in forma semplificata.

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, indicato al n. 1 dell’epigrafe, il Dirigente delle Attività produttive del Comune di La Maddalena, ha respinto la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare in località Spalmatore, uniformandosi al parere negativo espresso dalla conferenza di servizio e dall’ufficio tecnico comunale che hanno ritenuto l’intervento non assentibile per contrasto con il Piano Urbanistico Comunale che consente la localizzazione delle antenne soltanto in zona “GT”.

La ricorrente chiede l’annullamento del diniego e del parere negativo della conferenza di servizi ed, in parte qua dell’articolo 14 delle norme tecniche di attuazione al PUC, che limita alla zona “GT” la possibilità di localizzazione delle antenne.

Chiede anche l’accertamento del positivo provvedimento conclusivo della conferenza di servizio e la conseguente declaratoria della formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259.

Chiede infine il risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa dei provvedimenti impugnati, che indica in misura non inferiore ad Euro 500,00 per ogni giornata.

La domanda di annullamento degli atti impugnati va accolta.

Per giurisprudenza pacifica, il potere regolamentare per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, riconosciuto ai Comuni dall'art. 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001 n. 36, non può giungere ad impedire di fatto l'installazione degli impianti stessi, con limitazioni e divieti generalizzati riferiti a zone territoriali omogenee (come avvenuto nel caso di specie, ove si è vietata l’installazione al di fuori della piccola area indicata come “GT” nello strumento urbanistico) o con la introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, con prescrizioni che da «criteri di localizzazione» si risolvono in vere e proprie limitazioni alla localizzazione.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3133, secondo il quale “il regolamento comunale che delinei la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili) si pone in contrasto con il d.lg. n. 259 del 2003, non consentendo tale decreto alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazioni. L'installazione di impianti di telecomunicazioni, infatti, deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare … un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.”.

La potestà regolamentare dei Comuni in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non costituisce, infatti, una potestà aggiuntiva e distinta da quella urbanistica, quanto, piuttosto, una potestà del tutto sussidiaria, che specifica la potestà urbanistica e territoriale e che può, pertanto, estrinsecarsi limitatamente alla definizione degli “obiettivi di qualità”, consistenti in criteri localizzativi degli impianti;
tali criteri non possono porre limitazioni generali ed assolute, per cui se è logico porre dei divieti d'installazione su specifici edifici (quali ospedali, case di cura, asili, scuole), non è legittimo il divieto di istallare le stazioni radio base su intere zone omogenee del territorio comunale (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, 18 dicembre 2008, n. 1095;
Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4587;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2008 , n. 3524;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2008, n. 3507).

La domanda di annullamento degli atti impugnati va, pertanto, accolta.

La domanda di accertamento del silenzio assenso, ex art 87, deve essere respinta sia perché è intervenuto, prima della sua formazione, l’impugnato provvedimento negativo e sia perché la ricorrente non ha dimostrato di aver depositato negli uffici comunali tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda dall’articolo in questione.

Anche la domanda di risarcimento danni deve essere respinta attesa la sua genericità.

La ricorrente indica un danno di 500,00 Euro al giorno, senza fornire alcuna prova al riguardo.

Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate fra le parti costituite.

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