TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-10-20, n. 202001293
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2020
N. 01293/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2018, proposto da
C.B.H. Citta' di Bari Hospital s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato T S in Bari, piazza Luigi di Savoia n. 37;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l’ufficio in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 31-33;
Azienda sanitaria locale della provincia di Bari non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- “della nota prot. n. AOO/005/000220 del 21.6.2018, successivamente conosciuta, a firma del Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport della Regione Puglia ed altri, a mezzo della quale la C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.a è stata invitata a rimuovere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto, le cause che hanno determinato la violazione dell'accordo contrattuale, a riprogrammare la propria attività per il restante periodo, nei limiti dei fondi assegnati previa rettifica della causale indicata nelle relative fatture, ovvero a provvedere ad emettere note di credito;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il consigliere G A e udito l’avv. P S, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La struttura ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
Prima dell’udienza pubblica, fissata per il giorno 13 ottobre 2020, con atto depositato il 8 settembre 2020, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della causa.
Pertanto nulla resta al collegio se non dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.