TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-22, n. 202403322
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2024
N. 03322/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04809/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4809 del 2022, proposto da
S A P, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caivano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale del Comune di Caivano n. 3204 del 21.6.2022 notificata in pari data, nonché per l'annullamento della determinazione n. 907 del 24.6.2022 del Servizio Ecologia – Sanità - Ambiente del Comune di Caivano notificata il 13.9.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.9.2022 e depositato il 18.10.2022 è impugnata l’ordinanza in epigrafe n. 3204 del 21.6.2022 con cui il Sindaco del Comune di Caivano, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, ha ingiunto alla ricorrente, indicata come “responsabile in solido del fondo in qualità di legittima proprietaria” – unitamente al legale rappresentante del “Garage del Sole” - di provvedere ad horas alla messa in sicurezza e alla bonifica del suolo con materiali in cemento/amianto (eternit) e delle aree circostanti, nonché alla rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, combusti e non.
L’atto consegue dalla constatazione di un vasto incendio divampato sulla predetta area adibita a deposito di automezzi della ditta “Garage del Sole” in data 18.6.2022 che ha interessato diversi veicoli in disuso e varie tipologie di rifiuti, tra cui lastre in cemento/eternit, con sopralluogo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale ed assoggettamento a sequestro della superficie interessata.
Per quanto rileva nel presente giudizio, nel provvedimento è riportato che l’area di sedime da mettere in sicurezza ricade nella p.lla 923 del Foglio 14 di proprietà della ricorrente.
Con specifico riferimento alla posizione della istante, l’amministrazione ha rilevato che “non risulta documentazione a firma del proprietario del fondo, a sua discolpa, relativamente all’uso del suolo, che giustifichi il motivo per non aver approntato l’adozione di cautele del fondo ovvero per aver tollerato l’eventuale illecito”.
Va poi rilevato che, con successiva determinazione n. 907 del 24.6.2022 – parimenti gravata - l’amministrazione ha proceduto alla esecuzione in danno dell’ordine di bonifica, per mancata ottemperanza della citata ordinanza sindacale n. 3204/2022, affidando il relativo incarico ad un operatore del settore, all’esito di trattativa privata, con avvio della procedura per il recupero delle somme anticipate a carico dei soggetti obbligati.
A sostegno dell’esperito gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame: difetto di legittimazione passiva, carenza dei presupposti di legge, indeterminatezza dell’oggetto, violazione degli artt. 259, 352, 354, 355 c.p.p.
In sintesi, svolge le seguenti argomentazioni censorie:
- sussisterebbe difetto di legittimazione passiva in quanto, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, la ricorrente non sarebbe titolare di alcuno dei suoli interessati dall’incendio, come emergerebbe dalla visura in atti e, pertanto, non avrebbe la giuridica disponibilità di tali cespiti;
- l’atto si paleserebbe contraddittorio e con oggetto indeterminato poiché, da un lato, è riportato che l’area interessata dall’incendio ha interessato particelle non intestate alla ricorrente e, in altro paragrafo, si ordina di mettere in sicurezza la particella 923 di cui al Foglio 14, effettivamente appartenente alla istante, con la conseguenza che non sarebbe possibile comprendere quale superficie da bonificare sia stata interessata dall’incendio;
- sin dal 18.6.2022 (quindi in data antecedente all’adozione del provvedimento impugnato del 21.6.2022) il suolo in esame è stato sottoposto a sequestro penale ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, con convalida effettuata il 20.6.2022 sicché i soggetti obbligati (individuati, come si è visto, nel legale rappresentante del “Garage del Sole” e nella ricorrente) non avrebbero la disponibilità del suolo e non potrebbero ottemperare a quanto prescritto.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata il 5.4.2024 la ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso e in data 3.5.2024 ha depositato richiesta di passaggio in decisione.
All’udienza del 7.5.2024 la causa è stata introitata