TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-12-15, n. 202203463
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 03463/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2020, proposto da C M, rappresentata e difesa dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio degli stessi in Salerno, piazza S. Agostino n. 29;
riassunzione del giudizio civile R.G. n. (2000000)2/2007, proposto innanzi al Tribunale di Salerno - Sez. Distaccata di Eboli e definito con sentenza n. 4/2020 del Tribunale di Salerno, Sez. I Civile, pubblicata il 2.1.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 novembre 2022, celebrata da remoto, il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Salerno – sez. distaccata di Eboli (sent. n. 4/2020), tempestivamente notificato, C M ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna del Comune di Eboli al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto del mancato rinnovo automatico della concessione demaniale strumentale all’esercizio dell’attività denominata “stabilimento balneare Giamaica” per gli anni dal 2002 al 2006.
La ricorrente ha dedotto:
- di essere stata concessionaria fin dal 1980 della suddetta area demaniale marittima, di 13.500 mq. circa, sita in Eboli alla località Campolongo;
- che l’ultima concessione demaniale, in ordine temporale, le veniva rilasciata dalla Regione Campania con atto n. 289 del 14.07.1998, avente scadenza al 31.12.2001;
- che, prima della scadenza, con delibera del Consiglio Comunale n. l56 del 10.10.1998, il Comune di Eboli procedeva all’approvazione del Piano di Utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo (d’ora in poi P.U.A.D.) a norma della l. n. 494/93, nonostante, secondo quest’ultima, la competenza per l’approvazione spettasse alla Regione, essendo il Comune chiamato ad esprimere soltanto un parere;
- ciò nonostante, il Comune, dando immediata esecuzione al P.U.A.D., con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 dell’11.02.2000, n. 74 del 07.12.2000, n. 115 del 16.12.2002 e n. 34 del 10.03.2003, approvava un bando di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative;
- successivamente, con determinazioni del Responsabile del Settore Patrimonio n. 6 del 07.02.2002, n. 78 del 12.02.2002, n. 30 del 02.07.2002, n. 15 del 23.04.2003 e n. 4 16 del 30.04.2003, il Comune di Eboli definiva il procedimento concorsuale e assegnava i lotti ai concessionari aggiudicatari;
- che l’attività posta in essere dal Comune di Eboli – il quale nel corso degli anni negava alla ricorrente sia il rinnovo automatico della concessione a norma dell’art. 10, l. 88/01 sia il diritto di insistenza previsto dall’art. 37 cod. nav. sia la stessa possibilità di concorrere all’aggiudicazione di una nuova concessione (motivata da carenze documentali in sede di presentazione della domanda e dall’esistenza di “rilevanti” abusi edilizi commessi) – dovrebbe ritenersi illegittima, in considerazione:
a) della violazione dell’art. 6, comma 3, l. 400/93, in forza del quale “le Regioni predispongono, sentita l’autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi”;
b) della violazione della delibera della Giunta Regionale Campania n. 3744 del 14 luglio 2000, la quale dispone espressamente che “la Regione si riserva, nell’ambito dei propri poteri di coordinamento e