TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202300658

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202300658
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300658
Data del deposito : 27 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2023

N. 00658/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00232/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. Agricola Monte Aquilino S.r.l., già Azienda Vitivinicola Costadoro s.r.l. di M C e B &
C., poi Unione Territori Italiani srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli A G e A C, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv.A G in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L D I, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

per l'annullamento

1) della comunicazione/provvedimento della Regione Marche – servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, prot.0758942 del 20/12/2011 pervenuta il 9 gennaio 2012 ad OGGETTO: PSR Marche 2000 – 2006. Mis. F2bis 2004 – Sostegno all'agricoltura biologica Anno 2008 –con la quale è stata definitivamente dichiarata la non ammissibilità della domanda n. 84710190921-

2) dei provvedimenti interprocedimentali presupposti:

- parere del Comitato di Coordinamento di Misura di cui al verbale di seduta del 15/12/2011 ;

- comunicazione protocollo 0474647 del 22 luglio 2010 della Regione Marche servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca di preavviso di esito negativo dell'istruttoria ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e succ. modificazioni ed integrazioni PSR Marche 2000-2006 – MISURA F2bis 2004 Ex Reg. CE n.1257/99 – ex reg CEE n. 2078/92 – domanda n. 84710190921

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO



1.L’Azienda agricola vitivinicola Costadoro s.r.l. di M C B &
C. ha partecipato al bando di attuazione, per il raccolto 2004, della sottomisura F2 “azioni per la conduzione di terreni agricoli secondo tecniche di agricoltura biologica” del PSR Marche 2000-2006. L’impegno assunto aderendo al suddetto bando, una volta divenuto beneficiario, è stato per i cinque anni successivi alla richiesta inziale di finanziamento (anno 2004).

L’Azienda agricola ha presentato le seguenti domande: domanda di adesione annualità 2004 (ammessa e finanziata);
domanda di adesione annualità 2005 (ammessa e finanziata);
domanda di adesione annualità 2006 (ammessa e finanziata);
domanda di adesione annualità 2007 (ammessa e finanziata);
domanda di adesione annualità 2008, la quale è risultata non ammissibile per la seguente motivazione “l’azienda non risulta nell’elenco regionale del 2008 degli operatori dell’agricoltura biologica” e ne è stata data comunicazione al beneficiario con nota n. 474647 del 22 luglio 2010.

L’odierna ricorrente ha formulato richiesta di riesame, a cui la Regione Marche ha dato riscontro con nota prot. n. 758942 del 20 dicembre 2011, confermando la decisione di inammissibilità della domanda, atteso che l’espulsione dal sistema di certificazione ha determinato la decadenza dall’impegno assunto. In tale occasione, l’Amministrazione ha altresì evidenziato la necessità di provvedere all’avvio del procedimento per il recupero dei contributi percepiti nel periodo quinquennale.

Con atto introduttivo del presente giudizio, l’Azienda agricola ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere per violazione ed errata applicazione della L.R. delle Marche 29 dicembre 1997, n. 76 recante “Disciplina dell’agricoltura biologica” ed in particolare degli artt. 5, 6 e 7 in correlazione ai REG. CE 2092/91, 834/2007 e D.Lvo 220/1995, eccesso di potere per errore nella formazione della volontà ed inesistenza dei presupposti, eccesso di potere per errata applicazione dei principi di cui al Bando ed in particolare degli artt. 5, 6, 9, eccesso di potere per insufficiente e carente istruttoria.

In particolare, ha sostenuto che l’esclusione dall’elenco delle società controllate per l’anno 2008, oltre ad essere avvenuta di fatto a posteriori rispetto al ciclo produttivo riferibile all’annata agraria, è dipesa esclusivamente da un inadempimento contrattuale - peraltro regolarizzato integralmente in data successiva (2 dicembre 2019) - dovuto al mancato rimborso delle visite ispettive e non già da inadempimenti di tipo colturale. Inoltre, ha asserito di essere stata regolarmente sottoposta a visite ispettive da parte dell’Organismo di controllo anche sul prodotto per l’anno 2008.

Con motivi aggiunti parte ricorrente ha poi chiesto l’annullamento del decreto del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 123/AFP del 26 marzo 2012, con il quale è stata dichiarata la decadenza totale dall’aiuto di cui al Reg. CE 1257/99 Sviluppi Rurale – Misura F2 bis in seguito al mancato rispetto degli impegni essenziali del bando di riferimento e decretato il recupero degli aiuti indebitamente percepiti in riferimento alle annualità 2004, 2005, 2006 e 2007, ribadendo tutte le censure e i motivi di illegittimità già avanzati in ordine al provvedimento di non ammissibilità della domanda per l’annualità 2008.

La Regione Marche si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

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