TAR Napoli, sez. II, sentenza 2025-01-04, n. 202500062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2025-01-04, n. 202500062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202500062
Data del deposito : 4 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2025

N. 00062/2025 REG.PROV.COLL.

N. 03909/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2024, proposto da
Bios – Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0AF2091AA, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mastellone ed Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale, Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Russo e Giuseppe Liquori, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Russo in Napoli, via Giosuè Carducci, 37;
Ambiente Solidale Società Cooperativa Sociale – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G.Carducci n.37;



per l'annullamento

a) della Determinazione dirigenziale rep. generale n. 787 del 29.07.2024 a firma del Dirigente della IV Direzione del Comune di Acerra (NA) nella parte in cui ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare disabili, in favore della costituenda ATI tra RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale e Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale;

b) del verbale di gara n. 3 del 02/07/2024, nella parte in cui la Commissione ha valutato congrua l’offerta economica dell’ATI tra RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale e Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, attribuendo alla stessa il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e determinandone di fatto l’aggiudicazione;

c) dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3 nella parte in cui hanno ammesso e non escluso, nonché provveduto alla valutazione delle offerte tecnica ed economica dell’ATI tra RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale e Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale;

d) di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto, qualora esistente e non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acerra e di RO Società Cooperativa Sociale e di Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale e di Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale e di Ambiente Solidale Società Cooperativa Sociale – Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Acerra per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare disabili, svoltasi a mezzo della Piattaforma telematica “ TuttoGare PA ” ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d’asta pari ad € 468.306,01 Iva esclusa, comprensivo dei costi della manodopera stimati in €

445.787,62 esclusi gli oneri per la sicurezza aziendale pari ad € 1.639,34.

All’esito della procedura, alla quale hanno partecipato n. 4 operatori economici, l’appalto è stato aggiudicato all’ATI costituendo tra RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale e Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale. La ricorrente si è, invece, classificata al secondo posto.

Con il ricorso in trattazione Bios s.r.l. impugna la Determinazione dirigenziale rep. generale n. 787 del 29.07.2024 nella parte in cui ha dichiarato efficace l’aggiudicazione disposta in favore della costituenda A.T.I. tra le società RO Società Cooperativa Sociale, Oltre i Confini Società Cooperativa Sociale e Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale e la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore, nonchè la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante affidamento del servizio in suo favore o, in via subordinata, per equivalente monetario.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del D.Lgs n. 36/2023 e della lex specialis , arbitrarietà, errore sui presupposti, erroneità dell’offerta economica dell’o.e. aggiudicatario, violazione della par condicio, perplessità dell’azione amministrativa. Illogicità, ingiustizia manifesta.

La ricorrente ha esposto un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara senza fornire alcuna giustificazione sul rispetto dei minimi salariali, ovvero della più efficiente organizzazione aziendale che tale costo possa sostenere.

L’inattendibilità dell’offerta sarebbe avvalorata dalla previsione di un costo della sicurezza più alto di quello previsto dalla lex specialis .

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del D.Lgs.n. 36/2023 e della lex specialis . sviamento di potere, difetto di istruttoria. arbitrarietà.

Dalla documentazione amministrativa emergerebbero rilevanti carenze nelle verifiche sul possesso dei requisiti. In particolare, evidenzia che l’A.T.I. aggiudicataria è così composta: RO cooperativa sociale, in qualità di mandataria, ha dichiarato di eseguire il 52% delle prestazioni; Co.re, Consorzio di Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 2 lett. b), c) e d), ha indicato come cooperativa esecutrice “ Ambiente Solidale Società Cooperativa Sociale ” che eseguirà l’8% delle prestazioni, mentre Oltre i Confini Cooperativa Sociale il 40%.

Sotto un

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