TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-10-03, n. 201601167
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/10/2016
N. 01167/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2015, proposto da:
Import Levante Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D M C.F. MNTDNL74R30E506O, con domicilio eletto presso F P B in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45;
contro
Autorità Portuale del Levante di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato I F M C.F. MZZGZF65P10B180F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Piazzale C. Colombo, n.1;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del rinnovo quadriennale della licenza di concessione d.m. n.40/2011, avente n. protocollo 0009798/2015 del 05.08.2015, notificato alla società ricorrente a mezzo pec in pari data;
- del provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio per " il carico, lo scarico, il deposito e la movimentazione di cemento in silos ", avente n. protocollo 0012257/2015 del 28.09.2015, notificato alla società ricorrente a mezzo pec in pari data;
- ove occorra dei pareri resi dalla Commissione Consultiva Locale del Porto di Bari e dal Comitato Portuale, riunitasi rispettivamente il 25 giugno ed il 06 luglio 2015;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale del Levante di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Riferisce la Import Levante srl di essere un’impresa portuale, costituita l’1.10.1991 per lo svolgimento di attività di: a) commercializzazione all'ingrosso anche attraverso la miscelazione e l'insaccamento di materie prime, cemento e materiale per l'edilizia in genere, semilavorati, merci e prodotti finiti, sui mercati sia nazionali che esteri del settore edilizio;b) carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento dei beni di cui al punto a) ed ogni altro materiale ad essi connesso, nell'ambito dei porti italiani;c) acquisto e/o noleggio da e/o a terzi di impianti, macchinari ed attrezzature necessarie alle attività di cui ai punti precedenti;d) assunzione di partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio;e di aver svolto tale attività nel porto di Bari in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16 L. 84/94 e di concessione demaniale ex art. 18 L. 84/94 relativa all'occupazione e all'uso dell’area, sita sul II braccio del Nuovo Molo Foraneo del Porto di Bari.
Con istanza del 03.07.2014 la Import Levante srl ha chiesto il rinnovo della licenza n. 40/2011 di concessione demaniale marittima ex art. 18 L. 84/94, in scadenza -come l’autorizzazione all’attività di impresa portuale n. 3/2014 - al 31.12.2014, anch’essa oggetto di richiesta di rinnovo.
2.- Con ricorso notificato il 14.10.2015 e depositato il 24.10.2015, la società ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità Portuale al rinnovo sia della licenza di concessione demaniale (provvedimento prot. 0009798 del 5.08.2015), che dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività portuali (provvedimento prot. 0012257 del 28.09.2015).
3.- Costituiscono motivi di ricorso:
3.1.- con riferimento al provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali, con protocollo n. 0012257/2015 del 28.09.2015:
- violazione dell’art. 16, comma 7 ter , L. n. 84/94, violazione art. l0 Reg. per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale del Levante. Formazione del silenzio assenso.
Avverso il diniego di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività portuali di cui al provvedimento prot. 0012257 del 28.09.2015, la deducente sostiene l’avvenuta formazione del silenzio assenso, per decorrenza dei novanta giorni di cui al comma settimo dell’art. 16 della L. 84/94, essendo stata la relativa istanza presentata in data 10.06.2015.
La società non ritiene ostativa alla formazione del provvedimento tacito, la previsione di cui all’art. 8 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale del Levante, rubricato "Rinnovo delle autorizzazioni ". Tale norma prevede che " Sino al rinnovo, o al diniego dell’autorizzazione, essa si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui all'art. 10 e corredata dalla documentazione prevista. Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sarà stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti . "
La ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione regolamentare debba necessariamente essere coordinata con quella di legge suindicata.
- Violazione dell’art. 16, comma 6, L. 84/94, dell’art. 5, comma 3, e art. 7 D.M. 585/1995, dell’art 3, comma 4, art. 15 e art. 16 Reg. Autorità Portuale del Levante. Violazione obbligo controllo annuale del programma operativo da parte dell'Autorità, difetto d'istruttoria sul nuovo piano operativo.
L’interessata contesta il riferimento del diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’asserita mancata esecuzione del vecchio programma operativo, evidenziando che durante tale periodo, l’amministrazione competente non ha mai adottato provvedimenti di revoca o sospensione, continuando a percepire i canoni annuali di cui all’art. 13 del Regolamento e lasciando che la società operasse anche dopo la scadenza dell’autorizzazione.
- Violazione dell’art. 3 legge 241/90, illegittima motivazione ob relationem , carenza di motivazione.
3.2.- Con riferimento all'illegittimità del provvedimento di diniego del rinnovo quadriennale della licenza di concessione d.m. n. 40/2011, con protocollo n. 0009798/2015 del 05.08.2015.
- Violazione art. 15, L. n.84/94 - Mancata acquisizione parere obbligatorio - Violazione del giusto procedimento di formazione dell'atto amministrativo - Difetto d'istruttoria - Eccesso di potere.
La ricorrente lamenta l’omessa acquisizione del parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 15, comma 2, L. 84/94, ritenuto obbligatorio sebbene non vincolante.
- Violazione dell’art. 18 commi 8 e 9, L. n. 84/94 - Violazione obbligo effettuazione accertamenti annuali da parte dell’Autorità – Difetto d'istruttoria sul nuovo piano operativo.
La deducente sostiene che, una volta che sia trascorso il quadriennio, senza che l'Amministrazione competente abbia fatto uso dei suoi poteri di revoca o sospensione, non può non rinnovare una concessione sulla base dell'asserita mancata esecuzione del vecchio programma di attività.
Ritiene in proposito che l'esame dei requisiti dell'impresa per il rinnovo della concessione dovrà riguardare il nuovo programma operativo e la possibilità e capacità da parte dell'impresa portuale istante del suo realizzo.
- Violazione dell’art. 3 L. 241/90 - Omessa indicazione autorità cui ricorrere e modalità di proposizione del ricorso.
- Violazione dell’art. 3 legge 241/90, illegittima motivazione ob relationem , carenza di motivazione.
In estrema sintesi la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione del diniego di rinnovo dell'autorizzazione e della concessione fondati sul mancato rispetto del piano operativo depositato dalla medesima.
4.- Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale per resistere al ricorso.
4.1- Con riferimento all’asserita formazione del provvedimento tacito di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività d’impresa di autorità portuale, eccepisce che fin dal 13.07.2015 sono stati comunicati i motivi ostativi al rinnovo ai sensi dell’art. 10- bis L. 241/1990, con relativa interruzione dei termini procedimentali.
4.2- Ribadisce la legittimità dei provvedimenti di diniego, richiamando la nota prot. 51291 del 26.10.2015, versata in atti, relativa all’assenza dei traffici marittimi e della sostanziale prolungata inattività della società ricorrente relativa agli anni 2014 e 2015 e alla mancanza di un programma operativo da cui desumere elementi certi sulla ripresa dei traffici marittimi di cemento, ritenendo priva di rilievo la mera manifestazione di interesse di altra società, riferita dalla ricorrente.
4.3- Ritiene destituiti di fondamento gli ulteriori motivi di ricorso, come quello relativo al parere della Commissione consultiva locale, evidenziando che in data 25.06.2015, il parere in questione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, è stato espresso all’unanimità e in senso negativo al rinnovo.
4.4.- Aggiunge che il periodo di validità di rinnovo delle autorizzazioni è stato nel tempo progressivamente ridotto, da quadriennale ad annuale, proprio in considerazione delle precarie condizioni della società odierna ricorrente e con l’auspicio di una ripresa di fatto mai arrivata. In tal senso l’Autorità portuale respinge le doglianze sul presunto difetto di vigilanza e controllo.
5.- Con ordinanza n. 679/2015 è stata respinta l’istanza cautelare, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1099 del 1.04.2016, ai fini di una sollecita decisione nel merito della questione oggetto di ricorso.
6.- Le parti hanno depositato ulteriori memorie al fine di ribadire le reciproche posizioni, ivi compresi atti e documenti riversati rispettivamente in data 6.09.2016, dalla ricorrente, e 16.09.2016, dall’amministrazione resistente, relativa ad attività svolta dalla società nel mese di agosto 2016.
7.- All’udienza pubblica del 22.09.2015 la causa, sentite le parti, è stata trattenuta in decisione.
8.- La vicenda oggetto di contenzioso è relativa all’attività di impresa portuale svolta dalla Import Levante s.r.l. in un’area del Porto di Bari, in particolare nel Nuovo Molo Foraneo, per la quale, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 84/1994 , la società ha ottenuto una concessione demaniale marittima.
L’attività svolta è stata fin dal 1991 autorizzata ai sensi dell’art. 16 della medesima legge.
Con il ricorso in epigrafe, la società impugna i provvedimenti con i quali l’Autorità Portuale del Levante ha negato il rinnovo sia della concessione d.m. n. 40/2011, che dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio, di cui all’art. 16 L. 84/94.
9.- Il Collegio ritiene, preliminarmente, di dover esaminare il quadro normativo più volte menzionato negli atti di causa.
9.1.- Prioritario è il riferimento alla L. n. 84 del 28.01.1994 che ha integrato la normativa del codice della navigazione con la tipizzazione delle concessioni demaniali di aree portuali sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, individuando all’art. 18 quale soggetto destinatario delle concessioni di aree portuali l’impresa portuale come configurata dall’art. 16 della legge stessa, e quale oggetto della concessione, l’esercizio delle operazioni portuali.
La concessione di aree portuali è possibile solo nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali ai sensi dell’art. 16, comma 3°.
L’art. 16 prevede che: “