TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-06-23, n. 201600798
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N. 00798/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2016, proposto da:
P M e A C M, rappresentate e difese dagli avv. A M, R G R, con domicilio eletto presso R G R in Bari, Via Putignani, n. 168;
contro
Comune di Alberobello;
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio della p.a. (ex art. 117 c.p.a.) sulla richiesta di condono edilizio;
nonché per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio – assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria presentata in data 10.12.2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 5.02.2016 e depositato il successivo 16.02.2016, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno proposto ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Alberobello di provvedere sull’istanza di condono edilizio ex L. 326/2003, contenente 3 domande, presentate con prot. n. 19307 del 10.12.2004. Tale istanza fu inoltrata da Lorenzo Masciulli, da cui le odierne ricorrenti hanno ricevuto in successione ereditaria l’immobile su cui sono state realizzate le opere oggetto di richiesta di sanatoria.
Su tale istanza il Comune non si è mai pronunciato con provvedimento definitivo, nonostante le integrazioni documentali cui le ricorrenti hanno provveduto su richiesta dell’ente.
Perdurando il silenzio dell’Amministrazione comunale, con nota recapitata in data 1.12.2015 – rimasta priva di riscontro - le ricorrenti hanno, da ultimo, diffidato l’ente alla definizione del procedimento, rappresentando che nessun ostacolo permane al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, essendo stato rilasciato anche il parere della Soprintendenza per i Beni e Architettonici e Paesaggisti di Bari, con nota prot. 7578 del 5.6.2015.
Esse hanno agito anche per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza del 10.12.2004.
2. Il Comune di Alberobello, regolarmente intimato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 9.06.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In relazione alla applicabilità del rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., deve verificarsi la correttezza del procedimento di introduzione della causa.
A tal proposito, giova considerare che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice, decorsi i termini previsti per la decisione amministrativa, il ricorso avverso il silenzio va proposto nel lasso temporale che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, e comunque senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente.
Nel caso in specie, la circostanza può essere ritenuta accertata, atteso che le ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione in data 1.12.2015 assegnandole un termine di quindici giorni per provvedere;il termine per la decisione è spirato, senza che l’amministrazione provvedesse in alcun modo.
Essendo stato il ricorso in epigrafe notificato in data 5.2.2016, ne discende che il termine decadenziale di un anno decorrente dalla scadenza dei termini per provvedere, risulta osservato.