TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-11-05, n. 201201994

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-11-05, n. 201201994
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201201994
Data del deposito : 5 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01956/2011 REG.RIC.

N. 01994/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01956/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2011, proposto da:
Meridiana Management Srl, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso L L Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

nei confronti di

Mps Capital Services Banca Per L'Impresa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. V I, A T, con domicilio eletto presso A T in Salerno, C.Sogaribaldi,8 c/o Iorio;
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;

per l’annullamento con gli atti presupposti, connessi e conseguenti, del D.M. 31 gennaio 2011 n. 160481 col quale il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la revoca delle agevolazioni concesse con D.M. 82280/99 ed il recupero della prima rata corrisposta, oltre interessi e rivalutazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Mps Capital Services Banca Per L'Impresa Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come la giurisprudenza richiamata dalla stessa parte ricorrente ha chiarito (Cfr. per tutte Cass. Sez. un. 16 dicembre 2010 n. 25398 ), <in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece all'Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, tenendo presente che nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, la posizione del privato è, infatti, di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, laddove è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la questione attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione>.

O, dalla piana lettura del provvedimento impugnato si apprende che nella fattispecie è stata disposta la revoca del beneficio proprio a causa di un asserito <inadempimento>
della ricorrente verificatosi successivamente alla concessione del contributo e consistente nello <scostamento dell’indicatore II (rapporto di mezzi propri) superiore al 30% ed uno scostamento medio degli indicatori superiore al 20%, determinandosi, pertanto, le condizioni della revoca di cui all’art. 8 lett.f) del D.M. n. 527/1995 e successive modificazioni ed integrazioni>.

La particolarità della fattispecie, consiglia comunque la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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