TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-31, n. 202300702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-31, n. 202300702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300702
Data del deposito : 31 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2023

N. 00702/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00605/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri
A P e A P, rappresentati e difesi dagli avv.ti R I e F M, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Don Minzoni, n. 29;



contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza di demolizione n. 41/2022 prot. n. 200306 del 23 settembre 2022, emessa dal Comune di Reggio Calabria;

- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, presupposto o conseguente o comunque connesso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 17/3/2023:

- del verbale prot. n. 142066 dell'11.07.2022;

- del verbale prot. n. 179796 del 31.08.2022;

- del verbale prot. n. 200159 del 23.09.2022;

- del verbale prot. n. 181871 del 02.09.2022;

- di tutti gli altri atti richiamati nella nota prot. 263611 prot. 263611 datata 07.12.2022, se in quanto lesivi della posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza 41/2022, prot. n. 200306 del 23 settembre 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, il Comune di Reggio Calabria ha ordinato loro la demolizione di plurime opere edilizie, afferenti al compendio immobiliare, destinato ad impianto di fornitura GPL e bombole di gas, in Catasto del Comune di Reggio Calabria, frazione di Cataforio, al foglio di mappa 23, particelle n. 314, n. 439 e relativi subalterni e n. 494.

1.2 In particolare, l’amministrazione comunale, sollecitata dai Carabinieri al fine di accertare l’esistenza di abusi edilizi presso il compendio in parola, ubicato in adiacenza al Cimitero e nelle immediate vicinanze della Caserma della Stazione di Cataforio, dopo aver messo a confronto i manufatti accertati sui terreni catastalmente sopra indicati e quelli oggetto di plurime pratiche edilizie, ha contestato loro l’attività appresso descritta, in quanto realizzata in assenza di permesso di costruire, in area plurivincolata, così ordinandone la demolizione:

« 1. sull'immobile insistente sulla particella 439 sub 2, 3 e 4 del foglio di mappa 23 è stata realizzato, senza titoli abilitativi, il secondo piano f.t. del preesistente fabbricato, oltre al cambio di destinazione d'uso dell'intero stabile (paino terra e primo f.t.) da stalla ad ufficio e deposito ;

2. all'esterno dell'immobile costruito sulla particella 439 sub 2, 3 e 4 del foglio di mappa 23, realizzazione senza titoli abilitati di una scala in ferro che collega il piano primo f.t. dello stabile al suolo ;

3. sull'immobile costruito sulla particella 439 sub 5 del foglio di mappa 23, realizzazione di un corpo di fabbrica ad 1 p.f.t. e copertura a due falde a tetto, con struttura portante in acciaio e manto in lamiere grecate, dimensioni: larghezza 18,50 m- circa, lunghezza m. 15,40 circa, distinta in m. 7,80 circa relativamente alla parte edificata e tamponata con muri perimetrali e creazione di volume e in parte m- 7,60 relativamente alla tettoia aperta, di cui alle coordinate google maps 38.089619, 15.719000 (corpo "A" del verbale prot. n. 179796 del 31.08.2022) ;

4. sulla particella catastale n. 494 del foglio 23, realizzazione di un corpo di fabbrica (corpo "C" e "D" del verbale prot. n. 179796 del 31.08.2022), costituito da un corpo di fabbrica con struttura mista di muratura e legno a semplice elevazione e copertura con pannelli eternit e destinata a deposito con annessa tettoia aperta, dimensioni: corpo di fabbrica avente larghezza variabile tra 3,00m e 4,00m circa di larghezza e lunghezza complessiva 12,20m circa con altezza media interna di circa 2,20 m; tettoia aperta avente larghezza 4,00m e lunghezza 7,70m, di cui alle coordinate google maps 38.090380, 15.717188 ;

5. sull'immobile costruito sulla particella 439 sub 6 del foglio di mappa 23, realizzazione senza titoli abilitativi di tettoia aperta in struttura portante in pilastri e setti in c.a. alla cui sommità si erge una struttura in acciaio per la copertura con marita in pannelli di cemento-amianto (eternit) - (corpo "B" di cui al verbale prot. n. 179796 del 31.08.2022) di cui alle coordinate google maps 38.089602, 15-718491;

6. sulla particella n. 314 del foglio di mappa 23, risultano essere stati realizzati, senza titoli abilitativi, le recinzioni dell'area poste a confine con la strada comunale via del Passeggiatore, realizzate in cemento armato, di altezza pari a 1 m. circa, in parte sormontate da inferriate e in parte da paletti e rete metallica ;

7. sulla particella n. 314 del foglio di mappa 23 e precisamente, nell'area identificata dalle coordinate google maps 38.090289, 15-719999, risulta realizzata, senza titoli abilitativi un piazzale adibito a deposito e un complesso corpo di fabbrica ad un piano f.t. in muratura ordinaria e copertura con lamiere grecate, di forma irregolare a "L", avente dimensioni di lato: 20 m. X 20 m. X 10 m_ X 15 m. x 10 m. e altezza pari a circa 2,50 m.;

8. sulla particella n. 314 del foglio di mappa 23, realizzazione senza alcun tirala abilitativo, di un fabbricato in muratura ordinaria su basamento in blocchi di pietra e tetto in lamiera grecata con probabile destinazione d'uso ricovero animali, in precaria stato di conservazione (corpo "E" del verbale prot. n. n. 179796 del 31.08.2022), di cui alle coordinate google maps: 38.090326, 15.717688;

9. intero fabbricato identificato in catasto al foglio di mappa 23, particella n. 439 sub 7, realizzato in assenza di titoli abilitativi».

3. Dopo aver evidenziato la mancata preventiva notifica della comunicazione di avvio del procedimento nonché l’omessa partecipazione ai vari sopralluoghi, le cui risultanze hanno determinato l’amministrazione ad esercitare il potere sanzionatorio in contestazione, i ricorrenti hanno articolato i motivi di diritto appresso sintetizzati che, a ben vedere, si riferiscono, esclusivamente, agli abusi edilizi di cui ai punti 1, 2, 5, 6 e 9 dell’ordinanza oggetto di gravame.

1. Travisamento dei fatti in relazione al titolo abilitativo relativo all’immobile costruito sulla particella 439 sub 2, 3 e 4 del foglio di mappa 23. Carenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento impugnato ”.

Il fabbricato distinto in Catasto al foglio 23, particella 429, sub. 2, 3 e 4, sarebbe interamente legittimo in quanto assentito in forza della concessione in sanatoria n. 102/2001, adottata a definizione della pratica edilizia n. 65/2001. Vi sarebbe, infatti, perfetta corrispondenza tra la consistenza attuale del manufatto, accertata dall’amministrazione in occasione dei sopralluoghi, e quella di cui al progetto allegato all’istanza di sanatoria, assentita con il titolo in parola. Quanto al contestato mutamento della destinazione d’uso - da “stalla” ad “ufficio e deposito” - i ricorrenti hanno testualmente evidenziato come, “ all’interno del fabbricato, allorquando esso fu autorizzato, erano già previsti locali adibiti ad uffici amministrativi e deposito ”.

- “2. Travisamento dei fatti in relazione al titolo abilitativo relativo all’ immobile costruito sulla particella 439 sub 2, 3 e 4 del foglio di mappa 23. Carenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento impugnato”;

La scala in ferro posta all’esterno del fabbricato sopra indicato, realizzata secondo i calcoli statici approvati dalla Regione Calabria, sarebbe legittima in quanto riportata nello stato di progetto allegato all’istanza di sanatoria assentita con la concessione edilizia n. 102/2001.

- “3. Travisamento dei fatti in relazione al titolo abilitativo afferente la tettoia aperta in struttura portante in pilastri e setti in c.a. alla cui sommità si erge una struttura in acciaio per la copertura con manto in pannelli eternit realizzata sulla particella catastale 439 sub 6 del foglio 23. Carenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento impugnato”;

La tettoia aperta, in struttura portante in pilastri e setti in c.a., descritta al n. 5 dell’ordinanza di demolizione non sarebbe abusiva, in quanto conforme alla Dichiarazione di Inizio lavori, presentata nel 2006, ai sensi degli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001, ed inoltre sarebbe stata collaudata, per come complessivamente evincibile dai documenti di cui ai numeri 11, 12, 13, 14 e 15 allegati al ricorso.

- "4. Travisamento dei fatti in relazione al titolo abilitativo relativo alla recinzione dell'area posta a confine con la strada comunale via del Passeggiatore, realizzata in cemento armato, di altezza pari a 1 m. circa, in parte sormontata da inferriate e in parte da paletti e rete metallica realizzata sulla particella catastale 314 del foglio 23; Carenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento impugnato” ;

Anche la recinzione posta sulla particella catastale 314 del foglio di mappa 23, sita al confine con la via del Passeggiatore, sarebbe legittima in quanto preceduta dalla SCIA prot. n. 153913 del 08.09.2016 di cui agli allegati 16 e all. 17 del ricorso.

- “5. Travisamento dei fatti in relazione alla assenza di titolo abilitativo relativo all’intero fabbricato identificato in catasto al foglio di mappa 23, particella n. 439 sub 7”;

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