TAR Palermo, sez. II, sentenza 2017-04-11, n. 201700993

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2017-04-11, n. 201700993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201700993
Data del deposito : 11 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2017

N. 00993/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02949/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2015, proposto da A G, rappresentata e difesa dall’avv. G D (C.F.: DLLGRZ76C52G273U), presso il cui studio, sito in Palermo, via Simone Corleo, n. 32, è elettivamente domiciliata;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;

per l'ottemperanza:

al decreto della Corte di Appello di Caltanissetta 8/5/2013, n. 1302/2013;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Caltanissetta in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, in suo favore, la somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda (oltre a € 450,00 per spese del giudizio, oltre iva e cpa), e ciò a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, chiedendo che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, e venga disposta la condanna di cui all’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a., con vittoria di spese;

- si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, per resistere al ricorso;

Ritenuto doversi rilevare d’ufficio la questione della possibile improcedibilità del ricorso in relazione alla sopravvenuta entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001, inserito dall’art. dall'art. 1, c. 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare in relazione al mancato decorso del termine di sei mesi di cui al c. 7 della citata disposizione;

Rilevato che la questione è stata definita da questo T.a.r. con sentenza 2/11/2016, n. 2511/2016, dalle cui statuizioni non vi è motivo per discostarsi;

Ritenuto pertanto che:

- l’art. 5 sexies l. n. 89/2001 si applica nella sua interezza solo per i ricorsi depositati a decorrere dall’1/1/2016;
invero, la sussistenza dei presupposti processuali di un ricorso non può che valutarsi con riferimento al regime normativo vigente al momento della sua proposizione;

- per i ricorsi depositati sino al 31/12/2015, continua invece ad applicarsi il diverso termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1996, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 5 sexies, c. 11, l. n. 89/2001;

Ritenuto in conclusione che il ricorso è procedibile e che può quindi essere esaminato nel merito;

Ritenuto:

- che per consolidato orientamento giurisprudenziale il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;
id., 6 maggio 2010, n. 2653);

Rilevato:

- che, con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa quanto segue: a) il decreto della Corte di Appello di Caltanissetta, per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva il 14/10/2013;
b) in tale forma è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25/10/2013, presso la sua sede;
c) sullo stesso si è formato il giudicato, giusta attestazione apposta in data 21/9/2015 dalla Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta (copia in atti, nel fascicolo di parte ricorrente);

- che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione al Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio con la notifica ed il deposito del ricorso in epigrafe;

Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto fondato, va accolto con riferimento all’obbligo del pagamento delle somme dovute;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza, previa acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 5 sexies l. n. 89 del 2001;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Palermo – con facoltà di delega ad un dirigente dello stesso Ufficio di Ragioneria - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), previa acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 5 sexies l. n. 89 del 2001;

- va altresì accolta la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. (v. sentenza dell’Ad. Plenaria del Cons. di Stato 25 giugno 2014, n. 15 e art. 1, c. 781, l. 208/2015, che ha modificato l’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.);
la penalità di mora va quantificata nella misura pari agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma di cui in condanna, a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza, e fino all’integrale soddisfo, fermo restando che il Commissario ad acta nominato è incaricato di provvedere in via sostitutiva, anche per il pagamento della penalità di mora (il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5 sexies, c. 8, l. n. 89/2001);

- le spese del giudizio (da distrarsi in favore del difensore anticipatario) debbano seguire, come di regola, la soccombenza. Esse si liquidano in dispositivo facendo applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, a norma del quale il giudice, ai fini della determinazione dei compensi per la professione forense, deve tenere conto della difficoltà e del valore dell’affare. Pertanto, vista la natura palesemente seriale della controversia, va disposto l’abbattimento del 50 % ai compensi (divisi per scaglione di valore) che risultano alla tabella n. 16 di cui all’allegato al medesimo d.m., tabella relativa alle “procedure esecutive mobiliari” che, ad avviso del Collegio, va applicata analogicamente. Invero, il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il mero pagamento di somme, è un giudizio del tutto assimilabile a quello avente ad oggetto una procedura esecutiva mobiliare.

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