TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-01-16, n. 202000526
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Pubblicato il 16/01/2020
N. 00526/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08163/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8163 del 2017, proposto da
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore e ISS Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia,
Provincia di Taranto,
Comune di Taranto,
Azienda Sanitaria Locale di Taranto,
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
per la declaratoria di nullità e per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
Div.III^, Bonifiche e Risanamento, recante “Sito di bonifica di interesse nazionale di
“Taranto”. Aree di competenza ILVA – verifica matrici materiali di riporto”, emanato il 12
giugno 2017, Registro Ufficiale – Uscita, Prot. 0012570/STA del 13 giugno 2017,
trasmesso alla Società ricorrente a mezzo pec in data 15 giugno 2017;
- della nota prot. 35766 del 6 giugno 2017 adottata dall'ARPA Puglia - Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, recante “Aree di competenza
ILVA S.p.A. in a.s. comprese nel perimetro SIN di Taranto – procedura verifica dei fondi scavo dl
10/12/2013 n. 136 e smi – test di cessione sui materiali di riporto”;
- della nota prot. 281/17 del 1° giugno 2017 adottata dall'ARPA Puglia - Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, recante “Aree di competenza
ILVA S.p.A. in a.s. comprese nel perimetro SIN di Taranto – Riscontro ai verbali n. 33/ST/17
del 16/03/2017, n. 18/B/ST/16 del 31/03/2017 e n. 18/c/ST/2917 – Richiesta stratigrafie
– riscontro ARPA Puglia”, inclusa la nota adottata dal medesimo organo tecnico e ivi
allegata riferita alla nota protocollo ILVA Dir 228;
nonché, ove occorrer possa
- del verbale di campionamento per caratterizzazione n. 18/F/ST/2017, nella parte in
cui si riferisce al test di cessione;
- dei verbali ARPA Puglia n. 18/C/ST/2017 del 5 aprile 2017, n. 18/B/ST/16 del 31
marzo 2017 e n. 33/ST/17 del 16 marzo 2017;
- dei verbali e resoconti dei tavoli tecnici tenutisi il 22 e 29 marzo 2017;
- del provvedimento adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
Div.III^, Bonifiche e Risanamento, recante “Sito di bonifica di interesse nazionale di
“Taranto”. Piano di Caratterizzazione Ambientale Integrativo relativo alle aree dei “Parchi Primari”
e “Parco Loppa” dello stabilimento ILVA, approvato in sede di Conferenza di Servizi del
18/12/2013, Giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI/ del 27/12/2013 – Report
validazioni verticali Integrative AS51, BS34, AS71. Riscontro nota MATTM, prot. 3064/STA
del 10/02/17”, emanato il 6 marzo 2017, con prot. 132/17, Registro Ufficiale – Uscita,
Prot. 0005282/STA del 8 marzo 2017;
- della Nota ARPA Puglia, prot. 11045-2 del 24 febbraio 2017, recante la validazione
delle analisi effettuate in sede di caratterizzazione dei terreni di cui alle predette aree
parchi e la richiesta di procedere alla ricostruzione del volume residuo dei materiali e
dell'orizzonte di miscelazione con la litologia sottostante;
- del provvedimento adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque,
Div.III^, Bonifiche e Risanamento, prot. 3064 del 10 febbraio 2016 recante la richiesta
di chiarimenti all'ARPA Puglia in merito alla definizione di materiale di riporto ex art.
41 della L. 98/13;
- della Nota ARPA Puglia prot. 2316 del 2 febbraio 2017, recante “Piano di
Caratterizzazione Ambientale Integrativo relativo alle aree dei “Parchi Primari” e “Parco Loppa”,
approvato in sede di Conferenza dei servizi del 18/12/2013, giusto Decreto Direttoriale prot.
59256/TRI del 27/12/2013 – report validazione verticali integrative AS51, BS34, AS71”, ivi
incluso il documento allegato;
- del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10
agosto 2012, n. 161, recante il “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Puglia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria ha agito dinanzi al Tribunale “per la declaratoria di nullità e per l’annullamento” del provvedimento adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque avente ad oggetto “Sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. Aree di competenza ILVA – verifica matrici materiali di riporto”, adottato il 12.06.2017, delle note dell’ARPA Puglia prot. n. 35766 del 6.06.2017 “Aree di competenza ILVA s.p.a. in a.s. comprese nel perimetro SIN di Taranto – procedura di verifica dei fondi scavo dl 10/12/2013 n. 136 e smi – test di cessione sui materiali di riporto” e prot. n. 281/17 del 1°.06.2017 “Aree di competenza ILVA s.p.a. in a.s. comprese nel perimetro SIN di Taranto - Riscontro ai verbali n. 33/ST/17 del 16/03/2017, n. 18/B/ST/16 del 31/03/17 e n. 18/C/ST/2917 – Richiesta stratigrafie - riscontro ARPA Puglia”, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso del procedimento.
A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) omessa ponderazione della normativa speciale di rilievo per la società ILVA s.p.a. in a.s., violazione e falsa applicazione del d.l. n. 61/2013 conv. in l.n. 89/2013 e in particolare dell’art. 2 quinquies di tale decreto, del d.l. n. 1/2015, nonché del DPCM 14.03.2014, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 2/2012, conv. in l.n. 28/2012, come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013, degli artt.185 comma 1 lett. b) e c), 239 e ss. del d.lgs.n. 152/2006 e della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte IV del medesimo Codice, del Decreto Min. Ambiente 5.02.1998, della l. Reg. Puglia n. 6/1999 e dell’art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento, erroneità della motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, nullità per violazione del giudicato ex art. 21 septies della l.n. 241/1990;2) erronea applicazione della disciplina normativa in tema di materiali di riporto, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 2/2012, conv. in l.n. 28/2012, come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013, degli artt.185 comma 1 lett. b) e c), 239 e ss. del d.lgs.n. 152/2006 e della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte IV del medesimo Codice, del Decreto Min. Ambiente 5.02.1998 e dell’art. 3 della l.n. 241/1990, nonché della nota MATTM prot. n. 0013338/TRI del 14.05.2014, difetto di istruttoria, carenza assoluta dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità, sviamento di potere;3) inapplicabilità, in ogni caso, del test di cessione ex DM 5.2.1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 2/2012, conv. in l.n. 28/2012, come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013, degli artt.185 comma 1 lett. b) e c), 239 e ss. del d.lgs.n. 152/2006 e della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte IV del medesimo Codice, del Decreto Min. Ambiente 5.02.1998 e dell’art. 3 della l.n. 241/1990, nonché della nota MATTM prot. n. 0013338/TRI del 14.05.2014, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento, erroneità della motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza;4) condizione soggettiva di proprietario incolpevole dell’ILVA s.p.a. in a.s., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 2/2012, conv. in l.n. 28/2012, come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013, degli artt.185 comma 1 lett. b) e c), 242 e 304 del d.lgs.n. 152/2006, del principio “chi inquina paga” anche in relazione agli artt. 191 e 192 TFUE e agli artt. 4, par 5 e 11 par 2 della direttiva n. 2004/35/CE e dell’art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento, erroneità della motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza;5) in via subordinata rispetto ai precedenti motivi, competenza della Provincia ad adottare le prescrizioni impugnate, violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 252 del d.lgs. n. 162/2006, incompetenza del MATTM a prescrivere il test di cessione, nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 31 comma 4 c.p.a.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’ISPRA –Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, l’ISS – Istituto Superiore di Sanità e l’