TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-03-18, n. 201001180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-03-18, n. 201001180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201001180
Data del deposito : 18 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01069/2009 REG.RIC.

N. 01180/2010 REG.SEN.

N. 01069/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2009, proposto da:
T K, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Ministero della Difesa, Comando Regionale dei Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta", Comando del 2° Battaglione Carabinieri Liguria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN

DATA

5/8/2009, COMUNICATA DAL COMANDO REGIONALE DEI CARABINIERI "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA" COMPAGNIA DI ALBA CON NOTA N. 117/25/2009 DEL 30/8/2009 AVENTE AD OGGETTO IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO DELLA PERDITA DEL GRADO..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Regionale dei Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta" e di Comando del 2° Battaglione Carabinieri Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, appuntato in servizio permanente appartenente all’Arma dei Carabinieri, esponeva di aver subito il procedimento disciplinare conclusosi con la massima sanzione di cui in epigrafe, oggetto dell’odierna impugnativa, in seguito all’occasionale assunzione di stupefacenti, in specie cocaina e cannabinoidi.

Avverso l’atto impugnato venivano dedotte le seguenti censure:

- violazione degli artt. 12, 34, 35 e 37 l. 1168\1961 e dei principi ex art. 97 Cost. nonché sul giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, travisamento e sviamento, a fronte dell’eccessività della sanzione rispetto a quanto accertato;

- analoghe violazioni, anche con riferimento all’art. 55 d.lgs. 165\2001 e incompetenza, in quanto la competenza per il procedimento disciplinare in questione apparteneva al comando del 2 battaglione Liguria, presso cui il militare era stato trasferito a domanda con atto 7\4\2009 notificato il 9\5\2009 e non a quello di Fossano, dove veniva definito con determinazione del comandante datata 13\5\2009;

- violazione dell’art. 3 l. 241\1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, per mancanza di motivazione del grave provvedimento adottato;

- analoghe violazioni dedotte col primo motivo in relazione agli artt. 4 e 36 Cost. a fronte della privazione dell’attività professionale e dell’unica fonte di sostentamento.

L’amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 429\2009 questo tribunale respingeva la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 4\3\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Le censure dedotte avverso il provvedimento disciplinare impugnato sono articolate sotto due profili: da un lato attraverso la contestazione della irrogazione di una sanzione immotivatamente sproporzionata rispetto al fatto accertato;
dall’altro lato attraverso la contestazione in ordine alla competenza del comando che ha gestito il procedimento disciplinare. Inammissibile appare invece l’ultimo profilo dedotto, concernente la privazione dell’attività professionale e dell’unica fonte di reddito, riguardando profili non tanto di legittimità quanto piuttosto le possibili conseguenze sociali e personali di un provvedimento adottato sulla scorta di presupposti di legge, peraltro ben note anche a chi assume le funzioni di appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Sotto il primo profilo, la costante opinione giurisprudenziale in materia di militari ritiene che l'accertata assunzione, se pur occasionale, di sostanze stupefacenti e la consapevole contiguità con persone dedite allo spaccio configurano idonei presupposti per l'irrogazione al militare della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, integrando tali condotte gravissime violazioni ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato ed incompatibili con lo status di finanziere, cui la collettività demanda, anche, specifici compiti preventivi e repressivi nel contrasto allo spaccio ed alla detenzione di sostanze stupefacenti (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 10 luglio 2007 , n. 3887).

Nel caso di specie se per un verso gli elementi di fatto assunti appaiono pacifici e incontestati, dal punto di vista della determinazione della sanzione assumono rilievo dirimente le considerazioni svolte nell’ambito del provvedimento, peraltro condivise dalla costante opinione sopra richiamata.

Del tutto pretestuose appaiono le considerazioni relative ad una presunta distinzione tra appartenenti a diverse forze militari, Guardia di Finanza e Carabinieri, atteso che compito primario anche dell’Arma è l’applicazione delle norme in tema di lotta agli stupefacenti, rispetto alle quali pertanto il comportamento di un militare dell’Arma che acquista e consuma sostante vietate (anche penalmente) assume rilievo dirimente in merito alla compatibilità con la permanenza nella delicata funzione svolta. Il maggior numero di controversie attivate in materia da parte di appartenenti alla Guardia di Finanza non può certo giustificare una diversa considerazione in capo ai Carabinieri colti nell’attuare comportamenti vietati che la legge (e il giuramento prestato) impone loro di contrastare a tutela della collettività.

In definitiva, se in linea di fatto ed istruttoria nel caso di specie in sede procedimentale sono stati acquisiti pacificamente gli elementi relativi all’accertata assunzione di sostanze illecite, la lotta al cui utilizzo e diffusione rientra palesemente nei compiti dell’appartenente alla Arma, nonché il contatto con soggetti dediti allo spaccio ed al consumo delle stesse (cfr. relazioni e annotazioni di servizio nonchè accertamenti svolti presso le competenti strutture sanitarie), in linea di diritto nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha evidenziato gli elementi rilevanti nella fattispecie nonché la gravità degli stessi in relazione, sia al prestigio dell’Istituzione di appartenenza, sia ai doveri assunti con il giuramento e alle funzioni che lo stesso soggetto è stato conseguentemente chiamato a svolgere.

A fronte di tali accertamenti e valutazioni, la pretesa distinzione di gravità tra comportamenti più o meno reiterati non assume alcun rilievo nella presente sede, non emergendo alcun profilo di illogicità manifesta, l’unica in grado di accendere il sindacato sulla gravità della sanzione.

Sotto il secondo profilo parte ricorrente pretende di desumere l’illegittimità del procedimento dal fatto che, nelle more del procedimento svoltosi presso il comando di appartenenza, sarebbe intervenuto il trasferimento a domanda. Peraltro, se per un verso il procedimento è stato avviato e si è svolto presso il comando al quale apparteneva formalmente il soggetto interessato al momento dell’avvio e degli accertamenti svolti sin quasi alla conclusione, per un altro verso il trasferimento disposto su domanda non si è mai concretizzato attraverso l’unico elemento rilevante al riguardo, cioè l’effettiva presentazione al reparto c.d. acquirente. Tale conclusione si fonda, oltre che sulla normativa richiamata dalla difesa erariale (cfr. doc n. 6 in specie sub punto 28), altresì sulla logica derivante dalla necessità di evitare di attribuire rilievo a qualsiasi istanza di trasferimento (specie se a domanda) rispetto agli eventuali pendenti procedimenti disciplinari.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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