TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-02-26, n. 202002497

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-02-26, n. 202002497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002497
Data del deposito : 26 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2020

N. 02497/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00744/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2020, proposto da
R G, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del Decreto del Direttore della Direzione Generale Spettacolo del MIBACT n. 2102, pubblicato on-line in data 25.11.2019 con cui non è stata ammessa a contributo, ai sensi dell’art. 34 del D.M. 27.07.2017 n. 48, l’istanza presentata dal Sig. R G, Prot. Dom-2019-18739-CESVAD-0001 per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali per il triennio 2018-2020;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che l’esclusione dal contributo di euro 152.500,00, richiesto con istanza prot. n. 9368 del 26/08/2019 avanzata ai sensi dell’art. 34 del D.M. 27 luglio 2017, è stata disposta in conformità del parere negativo espresso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante del 5/11/2019, secondo cui il macchinario da acquistare non avrebbe avuto “le caratteristiche tecniche e di funzionamento prescritte” per la specifica tipologia di attrazione “Torre panoramica”, di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968;

che, nondimeno, la Commissione ministeriale suddetta si è limitata ad affermare la pretesa non riconducibilità dell’impianto prescelto dal ricorrente, alla tipologia di attrazione in questione, sulla base del mero esame della “documentazione fotografica” allegata dall’istante e senza esplicitare in alcun modo le ragioni della pretesa non idoneità tecnica dell’impianto medesimo in essa ritratto, con conseguente macroscopico difetto di motivazione;

che, inoltre, tenuto conto che il Comune di Spresiano aveva proceduto all’iscrizione dell’attrazione in questione proprio come “Torre Panoramica”, e ciò su conforme parere della Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacoli del Comune medesimo, l’atto impugnato risulta affetto anche da un evidente difetto di istruttoria;

che, peraltro, l’atto è stato adottato senza la previa adozione della comunicazione del preavviso del rigetto, così violando le garanzie procedimentali poste a tutela del necessario contraddittorio con il privato sui profili di ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo richiesto;

che, quindi, il ricorso merita accoglimento per tutti i profili sopra evidenziati, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’Amministrazione a rideterminarsi sull’istanza di finanziamento presentata dall’odierno ricorrente prot. dom-2019-18739-CESVAD-0001 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla relativa notifica, se antecedente;

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

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