TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2023-01-30, n. 202300653

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2023-01-30, n. 202300653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300653
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 15751/2022 REG.RIC.

N. 00653/2023 REG.PROV.CAU.

N. 15751/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15751 del 2022, proposto da


M P, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi della Campania L V N, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

nei confronti

Andrea Rubinetti, Nicla Russo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2022/2023, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi della Campania L V N;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con il ricorso all’esame sono impugnati gli atti della procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2022/2023 con richiesta, previa sospensione dell’efficacia, di annullamento dei correlati atti, di condanna all’aumento di punteggio a favore di parte ricorrente in ragione delle censure proposte e, in ogni caso, all’assegnazione di un punteggio che consenta alla medesima il collocamento in posizione utile nella graduatoria nazionale e, in via subordinata, al risarcimento dei danni;

Atteso che, in sede cautelare, parte ricorrente richiede l’immatricolazione con riserva, anche in sovrannumero, al corso di laurea in questione;

Ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso sia con riguardo alle censure afferenti all’errata individuazione dei posti disponibili per il corso di laurea in questione, sia con riguardo alle prospettate irregolarità riguardanti la predisposizione e formulazione dei test, sia, infine, con riferimento agli asseriti anomali episodi avvenuti in sede di esame;

Evidenziato che la legge n. 264/1999, contempla una indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, stante che, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una sostanzialmente inutile e illogica programmazione di posti non gestibili da parte delle singole Università.

Considerato, quanto all’asserita mancata copertura integrale dei posti disponibili, che allo stato tale circostanza non risulta dimostrata;

Richiamati i principi affermati da questa sezione (cfr. tra le tante TAR Lazio sez. III^ 25.5.2020, n° 5447) in relazione al fatto che non si possa ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione professionale e al fatto che eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati debbano ricevere soddisfazione nella più appropriata sede “politica” afferente alle scelte di pianificazione e programmazione e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte ricorrente;

Atteso, con riguardo alla formulazione dei quesiti, che la legge n. 264/1999 non pone alcun vincolo puntuale in ordine al numero dei quesiti da somministrare per ciascuna materia (T.A.R. sezione III^ 14.6.2021 n. 7101) e che la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionale dell'amministrazione pubblica che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole. (Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n.2314;)

Evidenziato, in particolare, che, con riguardo alle censure inerenti all’inserimento, tra le domande sottoposte ai candidati, di quesiti vertenti sul ragionamento logico si osserva che queste si sostanziano in un’inammissibile contestazione nel merito della formulazione dei medesimi, formulazione tuttavia riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione, soprattutto ove si consideri la sussistenza di ampi margini di discrezionalità di questa, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, quali quelle afferenti al ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, e idonee a valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute (cfr. Tar lazio, sez. III^ 27.9.2021 n° 9923).

Rilevato, in particolare, che le censure afferenti alla corretta formulazione e alla relativa risposta giudicata corretta dall’Amministrazione universitaria relativamente agli specifici avversati quesiti impingono nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, sindacabile da questo Giudice solo nell’ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici, vizi che nella specie non risaltano;

Evidenziato, inoltre, che, con riguardo alle censure con cui parte ricorrente deduce essersi consumate irregolarità nello svolgimento delle prove, questa non si è data carico di comprovare l’idoneità effettuale delle denunciate anomalie sul negativo -in rapporto al punteggio che nella specie richiesto per l’utile collocazione in graduatoria- esito della sua prova d’esame (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 giugno 2019, n. 7120).

Atteso che, in particolare, in merito alla contestata violazione del principio dell’anonimato della prova e salvi ulteriori approfondimenti riservati alla sede di merito, emerge l’assenza di fumus di fondatezza anche del vizio in questione, tenuto conto delle modalità automatiche di correzione tramite lettore ottico, in una sede diversa da quella in cui sono state svolte le prove (ex multis TAR Lazio, III, 8/11/2019 n. 12879;
cfr. anche in tal senso Cons. Stato, sez. VI, Ordinanza n. 304 del 22 gennaio 2018);

Ritenuto, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata misura propulsiva cautelare;

Ritenuto sussistere giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

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