TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-07-03, n. 201400547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-07-03, n. 201400547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400547
Data del deposito : 3 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00599/2012 REG.RIC.

N. 00547/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00599/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 599 del 2012, proposto da:
F C, rappresentata e difesa dagli avv. A R, L G M, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;

contro

Comune di Muravera, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

per l'annullamento:

- delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 109 del 11.11.2009 e n. 34 del 7.4.2010;

- della determinazione dell'Area Tecnica - Tecnico Manutentiva del Comune di Muravera n. 130/T del 15.6.2011;

- ove occorra, del regolamento ICI adottato con delibera C.C. n. 79 del 23.11.2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muravera.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, relativi ai criteri di computo dal valore degli immobili a fini ICI, sul principale presupposto che la relativa competenza spetterebbe al Consiglio comunale, anziché alla Giunta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Muravera, opponendosi all’accoglimento del gravame.

All’udienza del 18 giugno 2014, fissata per la discussione della causa nel merito, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiarasi cessata la materia del contendere, rimettendosi al Collegio per quanto riguarda le spese di giudizio;
la difesa del Comune non si è opposta

Pertanto al Collegio non resta che provvedere di conseguenza, ponendo a carico del Comune le spese del presente giudizio in base al principio della soccombenza virtuale, anche considerato che la competenza a stabilire i criteri di determinazione del valore degli immobili a fini ICI è dal legislatore attribuita al Consiglio comunale;
l’importo di tali spese, liquidato in dispositivo, deve essere adeguatamente contenuto, anche perché all’udienza del 18 giugno 2018 sono stati contestualmente trattenuti a decisione altri gravami (con diversi ricorrenti assistiti, però, dal medesimo difensore) proposti sempre contro il Comune di Muravera e aventi a oggetto identica questione giuridica, con spese processuali autonomamente liquidate in relazione a ciascuno di essi.

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