TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-11, n. 201700010
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Pubblicato il 11/01/2017
N. 00010/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02037/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2016, proposto da:
M T C, rappresentata e difesa dall'avvocato L V, con domicilio eletto in Salerno, alla via Dogana Vecchia, n. 40;
contro
Comune di Santa Marina, in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A L G Fojaja, con domicilio eletto in Salerno, alla via S. Baratta, n. 137 c/o Avv. Olivieri;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
per l'annullamento
della nota prot.n. 8960 del 28/09/2016 con cui il Dirigente dell'area tecnica del Comune di Santa Marina ha disposto il diniego definitivo sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica prot.n. 8495 del 13/09/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marina e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati presenti come da processo verbale;
CONSIDERATO che il contestato diniego di assenso ai fini paesaggistici si sottrae prima facie alle formalizzate ragioni di doglianza, stante l’attitudine pregiudizialmente preclusiva, sotto il presupposto e concorrente profilo urbanistico, della inoppugnata ingiunzione demolitoria (sulla legittimità della quale non vale ad incidere, come tale, l’articolata istanza di accertamento di conformità, oggetto di successiva determinazione reiettiva: cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466);
RITENUTO che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate;