TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-21, n. 202303462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-21, n. 202303462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303462
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2023

N. 03462/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02327/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G A C, M L, R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Sicilia - Assessorato - Famiglia e Lavoro, Servizio Xiii Centro per L'Impiego di Palermo, Avvocatura Distrettuale dello Stato, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della nota R. -OMISSIS-, pubblicata in data 22/8/2018, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha approvato la graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 1 commi 622/626 della legge 27/12/2017 n. 205, finalizzata a stabilizzare 305 unità di personale titolare di contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, nonché della medesima graduatoria definitiva di merito, nella parte in cui è stata prevista la stabilizzazione di 305 unità di personale anziché di n. 350;

ove di ragione, del bando approvato con decreto direttoriale del dirigente dell’ufficio scolastico per la Sicilia n. 500 del 5/4/2018, sempre nella parte in cui è stata prevista la stabilizzazione di 305 unità di personale anziché di n. 350;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno consistente nella mancata corresponsione del trattamento stipendiale fondamentale e del trattamento accessorio, oltre gli oneri indiretti posti a carico della pubblica amministrazione a titolo di TFR per il periodo di lavoro corrispondente al biennio: anno scolastico 01.09.2018 - 31.08.2019 e anno scolastico 01.09.2019 - 31.08.2020, da quantificarsi in misura pari ad euro 49.622,16;

- al risarcimento del danno consistente nella mancata corresponsione del credito spettante ex

art.1 D.L. n. 66/2014, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.960,00 per gli anni 2018

(dal 01.09.2018 al 31.12.2018), 2019 e 2020;

- al pagamento degli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., del giorno 15 novembre 2023 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2018 e depositato il successivo 23 novembre, i ricorrenti hanno impugnato il bando, in epigrafe meglio indicato, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la stabilizzazione di 305 unità di personale già impiegate in forza di contratti di lavoro attivati dall’Ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici; segnatamente, hanno lamentato l’illegittimità del bando nella parte in cui il numero dei soggetti da stabilizzare è stato determinato in n. 305 unità di personale anziché in n. 350, precisando di avere, tutti, preso parte a tale procedura e di essersi collocati in posizioni comprese tra la n.-OMISSIS-.

Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’U.S.R. Sicilia.

Con motivi aggiunti notificati il 14 febbraio 2022 e depositati il giorno successivo, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dai provvedimenti impugnati.

2. Con sentenza non definitiva del -OMISSIS-, è stata accolta la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale, per le seguenti ragioni:

La domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo è fondata.

L’art. 1, ai commi 622625 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha così stabilito:

“622. Al fine di stabilizzare il personale di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio

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