TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-11-18, n. 200901706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-11-18, n. 200901706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200901706
Data del deposito : 18 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00938/2008 REG.RIC.

N. 01706/2009 REG.SEN.

N. 00938/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 938 del 2008, proposto da:
AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo-Delegazione Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P M L e A P, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Firenze, Borgo Pinti, 80;

contro

il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e C V, presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, Direzione Avvocatura, (Palazzo Vecchio) piazza Signoria;

nei confronti di

San Donato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Lamarmora, 14;

e con l'intervento di

Orion Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Montanari e Germana Parlapiano, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Firenze, Borgo Pinti, 80;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della lettera provvedimento del Direttore della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, arch. Maurizio Talocchini, prot. n. 19948/08 dello 01.04.2008, successivamente comunicata;

- della D.I.A. n. 2691/05, trasmessa dalla predetta società al Comune di Firenze e protocollata il 20.05.2005.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione del Comune di Firenze, con la relativa documentazione;

Vista la memoria di costituzione della San Donato S.r.l., con la relativa documentazione;

Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” della Orion s.r.l., con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 ottobre 2009 il Primo Referendario I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

La San Donato s.r.l., proprietaria di un terreno in Firenze all’interno dell’area denominata “ex stabilimento Fiat di Novoli”, in seguito a variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 15 ottobre 2001 e successiva convenzione integrativa, stipulata il 23 ottobre 2001, prevedeva la realizzazione, in tale area, di un vasto complesso immobiliare su cui insisteva anche una “multisala cinematografica” per 2.500 posti.

Tale società, quindi, avviati i lavori per la realizzazione del complesso immobiliare con due dichiarazioni di inizio attività di cui, la prima, nel 2004, per l’esecuzione dei relativi scavi e la seconda, presentata il 20 maggio 2005, per la realizzazione di tale multisala, e dovendo avviare anche la procedura per l’autorizzazione all’apertura della stessa, presentava, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive presso il Comune di Firenze, la relativa domanda rivolta all’organo regionale che nel frattempo era divenuto competente, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 285/05 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui al d.lgs. n. 28/04 che aveva invece individuato lo Stato come competente ad autorizzare l’apertura di cinema con capienza maggiore di 1.800 posti.

Con atto di diffida dell’1 febbraio 2008 indirizzata alla Direzione Urbanistica e al Segretario Generale del Comune di Firenze, il Presidente dell’A.G.I.S.-Delegazione Regionale Toscana, dichiarando che l’Associazione rappresentava tra l’altro i gestori fiorentini e toscani di esercizi cinematografici, richiamava la presentazione di una precedente istanza del 9 gennaio 2008 in cui si rappresentava la ritenuta natura abusiva dei lavori di realizzazione del complesso cinematografico in questione e chiedeva l’adozione dei relativi provvedimenti atti alla immediata sospensione dei lavori ed alla conseguente repressione dell’abuso.

Con comunicazione del 1 aprile 2008, il Direttore della Direzione Urbanistica, richiamando il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta dell’11 marzo 2008, precisava all’AGIS, alla Immobiliare Novoli s.p.a. – che aveva partecipato al procedimento in qualità di soggetto realizzatore dell’intervento - e al Segretario Generale del Comune che la d.i.a. costituente titolo edilizio era rispettosa delle norme, leggi e regolamenti vigenti al momento della presentazione ed alla data di efficacia della stessa.

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 23 maggio 2008 e depositato il successivo 6 giugno, l’AGIS chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di tale “lettera.-provvedimento” nonché della d.i.a. n. 2691/05, lamentando quanto segue.

“I. Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 79 comma 4 della legge regionale 3.1.2005 n. 1 ed all’art. 4 della legge regionale 27.12.2004 n. 78”.

La speciale autorizzazione di settore, di cui all’art. 4 l.r. Toscana n. 78/04, era necessaria anche per la costruzione di immobili destinati a sala cinematografica e l’art. 79, comma 4, l.r. Toscana n. 1/05, in materia di d.i.a., subordinava il titolo edilizio all’acquisizione preventiva di tutti gli atti di assenso a diverso fini previsti dalla normativa vigente.

La società costruttrice, quindi, in assenza della specifica autorizzazione regionale, non poteva iniziare i lavori di costruzione della multisala.

“II. Ulteriore violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità manifesta”.

La multisala non era fisicamente scindibile dal resto dell’edifico “U.M.I.F.” in cui doveva sorgere, per cui l’intervento edilizio in questione non poteva essere assentito per d.i.a.

Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e così faceva pure la San Donato s.r.l.

In successiva memoria per la camera di consiglio del 14 luglio 2008 la controinteressata specificava le proprie tesi di merito, facendole precedere, però, dalle eccezioni di tardività del ricorso, in quanto la d.i.a. era intervenuta e divenuta efficace dal oltre tre anni, nonché di inammissibilità dello stesso, in quanto l’Associazione ricorrente, con la sua iniziativa, intendeva tutelare solo alcuni aderenti e non considerava, inoltre, che tra i potenziali soci poteva esserci anche la San Donato s.r.l.

Anche l’AGIS e il Comune di Firenze depositavano memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.

In particolare, pure il Comune di Firenze eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente, in quanto l’interesse a ricorrere era proprio solo di alcuni esercenti e non della totalità degli iscritti, considerato che, una volta aperta la multisala, anche il nuovo gestore poteva liberamente aderire all’AGIS.

Anche il Comune eccepiva la tardività del ricorso in quanto notificato oltre due anni e mezzo dopo l’inizio dei lavori di cui alla d.i.a. e così pure la tardività dell’intervento della Orion s.r.l. per analoga ragione.

Il Comune di Firenze rilevava poi anche l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in quanto nelle more era intervenuta l’autorizzazione regionale prescritta dalla l.r. n. 78/04, di cui al decreto dirigenziale n. 2089 del 16.5.2008.

La trattazione della domanda cautelare era dapprima rinviata e poi rinunciata.

Con atto di intervento “ad adiuvandum” ritualmente notificato e depositato, la Orion s.r.l., in qualità di proprietaria di una multisala cinematografica all’interno del centro commerciale denominato “Freeland” in San Bartolo in Cintoia-Firenze, si associava a quanto dedotto dall’AGIS, chiedendo anche essa l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

In prossimità della pubblica udienza, anche la San Donato s.r.l. depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi. La Orion s.r.l., invece, depositava un atto di rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse all’intervento, sottoscritto dal suo rappresentante legale e da uno dei difensori.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, in primo luogo, prende atto della rinuncia all’intervento proposto dalla Orion s.r.l. e, conseguentemente, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse allo stesso come rappresentato dalla medesima interessata.

In secondo luogo, il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse alla sua proposizione da parte dell’AGIS.

Come condivisibilmente osservato dalle parti intimate, infatti, la legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria è individuabile solo se svolta a tutela (degli interessi) della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi (da ultimo: TAR Lazio, Sez. I, 15.1.09, n. 234 e Tar Abruzzo, Pe, 2.4.09, n. 221;
v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 29.11.04, n. 7792).

Nel caso di specie, la medesima AGIS richiama le proprie norme statutarie che la destinano alla tutela degli interessi della cinematografia e degli esercenti cinematografici fiorentini e toscani ma non spiega come l’annullamento dei provvedimenti impugnati, quali la nota di comunicazione dirigenziale del 1 aprile 2008 e la d.i.a. del 20 maggio 2005, corrisponda all’interesse di tutti i suoi iscritti e non solo di alcuni.

I provvedimenti impugnati nelle presente sede – che sono inquadrabili quali presupposti per l’apertura di una nuova multisala sul territorio regionale – appaiono in armonia con l’interesse statutario, di tutti i gestori di cinematografi toscani, alla diffusione dello strumento cinematografico e della relativa cultura quanto più possibile, al fine di offrire al pubblico un’offerta differenziata e capillare sul territorio regionale.

L’iniziativa processuale dell’AGIS appare, invece orientata al fine di tutelare uno specifico e differenziato interesse ad evitare il confronto concorrenziale volto ad impedire l’ulteriore ingresso nel mercato di nuovo operatore e, come tale, esso appare orientato alla tutela solo di alcuni degli iscritti, esercenti di sale finitime ed in potenziale comunanza di spettatori, con la conseguente applicabilità della giurisprudenza sopra richiamata

Poiché l’interesse azionato è quindi quello – di ordine concorrenziale “negativo” - solo di alcuni iscritti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Per mero tuziorismo il Collegio rileva che il ricorso, comunque, si palesa anche inammissibile in ordine alla richiesta di annullamento della nota dirigenziale del 1 aprile 2008, che non si sostanzia in un atto provvedimentale lesivo, in quanto non sussiste alcun obbligo per le amministrazioni di attivarsi in autotutela su istanza di parte – e di conseguenza nessuna posizione giuridica qualificata del privato che la chiede - (Cons. Stato, sez. VI, 31.3.09, n. 1880 e 16.12.08, n. 6234) e la potestà di intervenire in autotutela su provvedimenti inoppugnabili è rimessa alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione in relazione all'attualità dell'interesse pubblico che giustifichi il riesame della vicenda (TAR Calabria, Cz, Sez. II, 24.1.08, n. 69), come nel caso di specie in cui la richiesta repressione dei ritenuti abusi non poteva che essere preceduta dall’annullamento del titolo edilizio nel frattempo formatosi.

In relazione all’altro provvedimento impugnato, di cui alla d.i.a. indicata in epigrafe, il Collegio evidenzia anche che il ricorso si palesa comunque irricevibile per tardività, dato che la stessa risultava conosciuta dalla ricorrente quantomeno dalla data del 1 febbraio 2008, in cui è stata notificata al Comune di Firenze la diffida a provvedere, ed il ricorso è stato notificato solo il 23 maggio 2008.

Alla luce di quanto dedotto, quindi il ricorso deve dichiarasi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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