TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-03-22, n. 201803253

CS
Rigetto
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25 marzo 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-03-22, n. 201803253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803253
Data del deposito : 22 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2018

N. 03253/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05809/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5809 del 2005, proposto da:
OC IO LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Funari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Girolamo Da Carpi n. 1;



contro

Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

con riguardo al ricorso principale:

- del provvedimento emesso in data 17 maggio 2005 dal Direttore della Divisione I Sezione Stato Giuridico del Ministero dell'Interno, e notificato al Sig. IO LE OC nella stessa giornata, con cui il Ministero ha adottato le due seguenti statuizioni:

- che, per effetto e in esecuzione della sentenza n. 1167 del 22.3.2005 del Consiglio di Stato Sezione quarta "il OC deve cessare dal servizio dal 19 maggio 2005";

- che il servizio prestato dal Sig. OC dal 2.10.2000 al 1°.10.2001 e dal 10.11.2003 al 18.5.2005 "non è utile ad alcun effetto, mentre le somme corrisposte sono dichiarate irripetibili";

con riguardo al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2005 di riammissione in servizio del ricorrente, nella parte in cui dispone la decorrenza dal 2.1.2006 e nella parte in cui “riserva di rivederne la posizione all’esito del ricorso”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 la dott.ssa FR OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il presente ricorso, notificato l’8 giugno 2005 e depositato il successivo 20 giugno, il sig. IO LE OC ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento del 17 maggio 2005 con cui il Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno ha disposto la sua cessazione dal servizio a far data dal 19 maggio 2005, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1167.

2. Espone in fatto di aver partecipato al concorso per l’arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto dell’8 novembre 1996, ma di essere stato dichiarato non idoneo al servizio di polizia sotto il profilo attitudinale, perché riconosciuto affetto da “personalità ansiosa”.

Detto giudizio unitamente al provvedimento di esclusione dal concorso è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale che, con ordinanza n. 3565 del 17 dicembre 1998, ha accolto l’istanza cautelare proposta.

In esecuzione della sopradetta ordinanza, confermata dal Consiglio di Stato, l’amministrazione ha deciso di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti, all’esito dei quali è stato nuovamente dichiarato inidoneo “ per carenza nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacità intellettive, nell’adattabilità ”.

Anche il giudizio in questione e il nuovo provvedimento di esclusione dalla procedura che ne era conseguito è stato oggetto d’impugnativa dinanzi a questo Tribunale che, con ordinanza n. 2566/2000, ha accordato la tutela cautelare invocata dall’istante.

Con sentenza n. 8792/2000, questo Tar ha accolto entrambi i ricorsi per difetto di motivazione dei giudizi di inidoneità espressi nei confronti del ricorrente.

Conseguentemente, il sig. OC è stato ammesso a frequentare il 154° Corso di Formazione a Trieste nel periodo ricompreso fra il 2.10.2000 e l’1.10.2001, corso conclusosi con giudizio di idoneità al servizio di Polizia con punti 75/100 e collocazione in graduatoria al n. 380 su 571 partecipanti.

Pur tuttavia, nuovamente sottoposto a visita attitudinale, è stato giudicato ancora inidoneo con provvedimento del 2 ottobre 2001.

Anche tale provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale.

Nelle more dell’espletamento dell’istruttoria disposta dal giudice, l’amministrazione provvedeva, con riserva da sciogliere all’esito del ricorso, a nominare il sig. OC Agente in prova della Polizia di Stato con

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