TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2020-06-04, n. 202000351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2020-06-04, n. 202000351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000351
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2020

N. 00351/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00194/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2020, proposto da:
DI De IM e VI De IM, rappresentati e difesi dagli avv. Edoardo Botto e Luca Leonardi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Leonardi nel suo studio in Genova, via Roma, 11/1;



contro

Comune di Avegno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Damonte e Andrea Merciari, presso i quali è elettivamente domiciliato nel loro studio in Genova, via Corsica, 10/4;



per l’annullamento

dell’ordinanza contingibile e urgente 12 marzo 2020 n. 5, prot. n. 1325, avente ad oggetto rimozione di condotta aerea finalizzata all’approvvigionamento sorgente rio Bastianin in località Salto;

nonché, occorrendo, per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avegno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 il dott. Richard Goso;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con istanza presentata il 3 dicembre 1974, i signori LO De IM e ID IS avevano chiesto la concessione trentennale di una piccola derivazione d’acqua per uso domestico dalla sorgente “Bastianin” sita nel Comune di Avegno.

Era prevista la costruzione di una presa idraulica con vasca di decantazione e l’installazione di una tubazione di adduzione formata da un tubo di polietilene avente lunghezza di m 305 circa, in parte interrata e in parte sostenuta da cavi aerei.

La concessione è stata assentita in sanatoria con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in data 12 giugno 1979.

Alla scadenza della concessione, il signor IS ha rinunciato al rinnovo della stessa.

Anche gli eredi del signor De IM hanno rinunciato al rinnovo, comunicando tuttavia di avvalersi della facoltà di esercizio del libero utilizzo prevista dall’art. 93 del r.d. n. 1775/1933 e dall’art. 101- bis della l.r. IA n. 18/1999.

Ciò premesso, con ricorso notificato e depositato il 27 marzo 2020, i signori DI De IM e VI De IM, nella loro qualità di eredi del signor LO De IM, impugnano l’ordinanza contingibile e urgente del Comune di Avegno meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato ingiunto loro, “a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”, di provvedere entro 15 giorni “alla rimozione della condotta idrica priva di titolo autorizzativo”.

Il procedimento aveva tratto impulso da un sopralluogo effettuato in data 11 novembre 2019 da personale comunale, della Regione IA e dei carabinieri forestali, nel corso del quale era stata riscontrata una situazione di pericolo correlata all’attraversamento di una strada carrabile mediante un “vetusto cavo di acciaio”.

Gli esponenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d.lgs. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, d.lgs. 285/1992. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Illogicità.

Non sussistendo alcun pericolo da fronteggiare, difetterebbero nella fattispecie i requisiti di urgenza richiesti per l’esercizio del potere extra OR .

Come dimostrato dalla relazione tecnica depositata in giudizio, infatti, i supporti esistenti sono adeguati a sorreggere un tubo di polietilene avente diametro di pochi centimetri.

In ogni caso, si tratta di un’opera esistente da oltre 40 anni e ben visibile, sicché non sarebbe riscontrabile il requisito della contingibilità.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d.lgs. 267/2000, sotto diverso profilo. Difetto di

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