TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2016-02-17, n. 201600048
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N. 00048/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 74 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2013, proposto da:
Bipan S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. P P, domiciliata ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Provincia di Udine, non costituita in giudizio;
per l’annullamento parziale
della determina n. 2013/100 di data 9.01.2013 del Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Udine contenente l’autorizzazione con prescrizioni in all’esercizio dell’attività di recupero di energia da rifiuti presso l’impianto produttivo di Bicinicco (UD);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società Bipan S.p.A. impugna l’atto in epigrafe compiutamente indicato, chiedendone l’annullamento in parte qua.
Con atto depositato in data 15.12.2015 la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha rappresentato di non aver più interesse a coltivare il ricorso.
Preso atto della sopravvenienza, a questo Tribunale non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Cod. proc. amm..
Nulla deve statuirsi sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.