TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-03-30, n. 201200460

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-03-30, n. 201200460
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200460
Data del deposito : 30 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02347/2011 REG.RIC.

N. 00460/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02347/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2347 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Giid Livigno S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Barila', E C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Barila' in Milano, piazza Cinque Giornate, 5;


contro

Comune di Livigno in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L E P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazza Cinque Giornate, N.3;

per l'annullamento con ricorso principale

del provvedimento prot. n. 12110 in data 25 maggio 2011 del Comune di Livigno, recante il diniego di accorpamento della superficie di vendita;

del preavviso di diniego ex art 10bis della L. n. 241/90, espresso con nota prot. 3863 del 21 febbraio 2011;

degli artt. 5 e 14 del Regolamento sul Commercio del Comune di Livigno approvato con delibera C.C. n. 92 del 28 settembre 2007;

con motivi aggiunti del 13 ottobre 2011

dell’ordinanza del Comune di Livigno n. 110 del 16.9.2011 nella parte in cui ordina la chiusura della comunicazione interna tra l’esercizio commerciale di cui all’autorizzazione n. 630/1993 e quello di cui all’autorizzazione n. 54/1972;

con motivi aggiunti del 13 marzo 2012 con cui il Comune ha diffidato la società a dare esecuzione all’ordinanza n. 11 0/2011.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livigno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’Amministrazione, a seguito del diniego dell’accorpamento della superficie di vendita, ha ordinato la chiusura della comunicazione interna, costituita da una scala;

Rilevato che taluni motivi proposti avverso al diniego, sono già stati esaminati nella decisione n. 2905/2008, in senso sfavorevole a parte ricorrente;

Ritenuto altresì che non sussistono i requisiti di gravità e irreparabilità del danno, dal momento che l’ordine non attiene in alcun modo all’attività commerciale di vendita;

Ritenuto che debba essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;

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