TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-12-04, n. 201900293
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2019
N. 00293/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2018, proposto da
CON.FID. LIVING S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato K Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G T in Bolzano, Corso Italia, n. 32;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G A, B M G, L P, domiciliata presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
per l'annullamento
1. della lettera della direttrice dell´Ufficio Gestione del Territorio, arch. D E, del 21.2.2018 prot.n.107062/2017, con cui ha comunicato il parere favorevole al progetto di ristrutturazione edilizia in via Arezzo 1, p.ed.1632 C.C. Gries, subordinando il rilascio della concessione edilizia alla presentazione del consenso del vicino in forma di servitù tavolare ai sensi dell’art.1, lett. f), nda PUC;
2. di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, in particolare il preavviso di rigetto comunicato dal Comune di Bolzano in data 4.10.2017 prot.107062/2017 e i (non conosciuti) pareri della Commissione comunale edilizia del 4.10.2017 e del 21.2.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori: avv. K. Zeller per la ricorrente;avv. A. Merini per il Comune di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 7.12.2016 la ricorrente Conf.Fid.Living S.r.l. presentava una prima domanda di concessione edilizia per la demoricostruzione dell’edificio p.ed. 1632 C.C. Gries, di cui è proprietaria, che è ricompresa in zona B2 di completamento.
In seguito anche al parere negativo espresso dalla Commissione allargata per la tutela degli insiemi il progetto veniva respinto (doc. 1-2).
In data 8.8.2017 la ricorrente presentava un secondo progetto, specificando, nell’allegata relazione tecnica, che “L’intervento di ristrutturazione edilizia riguarda prevalentemente i due corpi accessori, che cedono parte della propria consistenza alle stanze che affacciano sul fronte est della casa” (doc. nn. 3 e 4).
Questo secondo progetto otteneva il parere positivo della commissione allargata per la tutela degli insiemi ma non quello della commissione edilizia comunale, che, nella seduta del 4.10.2017, esprimeva il proprio parere negativo, che veniva così motivato: “1) il rilievo dello stato di fatto dell’edificio non corrisponde al progetto concessionato (17/1935) pertanto dovranno essere evidenziate le parti realizzate in difformità, eventualmente approvabili in sanatoria;2) non viene rispettata la distanza tra costruzioni e dal confine verso il corpo di fabbrica al piano terra dell'edificio a Nord (p.ed. 1062) ed analogamente verso l'edificio a Sud (p.ed. 1069). Parere negativo”.
In data 27.10.2017 la Conf.Fid.Living S.r.l. presentava una nuova tavola di progetto con allegata la relativa relazione illustrativa e, in data in data 30.10.2017, presentava altresì le proprie osservazioni riguardo ai motivi ostativi prospettati dal Comune con il preavviso di rigetto.
In data 12.1.2018 veniva effettuato, in contraddittorio con il progettista di parte, un sopralluogo che consentiva di accertare la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’esistente edificio e la situazione raffigurata in progetto.
L’eliminazione delle finestre laterali, risultante dalla nuova tavola progettuale, faceva venir meno il motivo ostativo concernente la distanza tra edifici.
Permanendo tuttavia irrisolta la problematica relativa alla distanza dal confine, con l’impugnata nota del 21.02.2018, la direttrice dell’Ufficio Gestione del territorio comunicava alla Conf.Fid.Living S.r.l., facendolo proprio, il parere positivo espresso lo stesso giorno 21.02.2018 dalla commissione edilizia comunale sul progetto di “Ristrutturazione edilizia dell’edificio residenziale in via Arezzo 1 p.ed.1632 C.C. Gries”, subordinando però il rilascio della relativa concessione edilizia alla presentazione del “consenso in forma di servitù tavolare da parte del proprietario del lotto confinante (p.ed. 1062) ai sensi dell’art. 1, lett. f), del PUC”.
Con il presente ricorso la Conf.Fid.Living S.r.l. impugna la predetta comunicazione, deducendo i seguenti motivi d’impugnazione: