TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-11-16, n. 202302692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-11-16, n. 202302692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302692
Data del deposito : 16 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2023

N. 02692/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00963/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2023, proposto da
Manpower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 17575/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 06.11.2020, munito di formula esecutiva 647 cpc in data 26.04.2021 e notificato in forma esecutiva in data 02.12.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casapesenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


In via preliminare, il Tribunale evidenzia che la ricorrente ha depositato in data 10.11.2023 una nota con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate per sopravvenuta carenza di interesse.

La nota, pur notificata, non riflette il paradigma di cui all’art. 84 cpa, atteso che è sottoscritta dal solo difensore ma non risulta conferita la procura speciale necessaria ai fini della rinuncia.

Nondimeno il suo inequivoco contenuto evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, che pertanto risulta improcedibile.

Le spese di lite possono essere compensate stante l’adesione del Comune alla richiesta avanzata dalla ricorrente in ordine alla loro compensazione.

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