TAR Puglia, sez. I, sentenza 18/04/2003, n. 1764

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Massime1

Il fermo amministrativo ha la natura di atto amministrativo concretandosi in un provvedimento capace di incidere autoritativamente sulle posizioni dei cittadini. Pertanto le controversie sulla legittimita' del fermo appartengono alla giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Puglia, sez. I, sentenza 18/04/2003, n. 1764
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Puglia
Numero : 1764
Data del deposito : 18 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Omissis)
Ritenuto in fatto:
- che col ricorso in epigrafe, notificato il 28 marzo 2003 e depositato in
Segreteria il 1 aprile 2003, l'======= ======= ======= di ====== ======
======== & C. societa' semplice, con sede in Rutigliano, in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore ====== ====== ========, ha impugnato il
provvedimento di fermo amministrativo dell'autoveicolo Fiat ===== =======
tg. =======, di proprieta' della stessa azienda, disposto dalla ===== ======
S.p.A. il 3 marzo 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro
automobilistico di Bari, comunicato con racc.ta n. 6025699====-9 del 7 marzo
2003, ricevuta dall'azienda ricorrente il 12 marzo 2003, nonche' tutti gli
atti preordinati, conseguenti e connessi ancorche' non conosciuti;
- che l'azienda ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell'art. 86 comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973. Carenza di potere.
Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, malgoverno e sviamento.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, come
modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001 in riferimento agli artt. 24 e 76
Cost. Il provvedimento di fermo e' illegittimo perche' emanato in carenza
del regolamento previsto dal quarto comma dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del
1973, come introdotto dal d.lgs. n. 193 del 2001, risultando inapplicabile
il d.p.r. (recte: d.m.) n. 503 del 1998 emanato in relazione all'abrogata
disposizione dell'art. 91 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e dovendosi
alternativamente opinare l'illegittimita' costituzionale della disposizione
sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 76 Cost.
quanto all'eccesso di potere normativo rispetto all'art. 1 della legge di
delegazione 28 settembre 1998, n. 337;
2) Violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della
legge n. 241 del 1990
per difetto di motivazione. Eccesso di potere per
malgoverno e sviamento In violazione delle rubricate disposizioni, il
provvedimento di fermo e' privo di qualsivoglia motivazione, nonche'
dell'indicazione del termine e autorita' entro e dinanzi alla quale
ricorrere.
3) Violazione dell'art. 62 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 514
c.p.c.
Poiche' trattasi di autovettura aziendale, mezzo per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, essa non e' soggetta alla disciplina del
combinato disposto degli artt. 2759 cod. civ., 514 c.p.c. e 62 d.P.R. n. 602
del 1973, essendo impignorabile.
4) Violazione dell'art. 3 comma 4 d.m. n. 503 del 1998 Il provvedimento di
fermo e' stato comunicato oltre il termine di cinque giorni dalla sua
adozione, in quanto comunicato soltanto il 12 marzo 2003;
- che in giudizio si e' costituita la societa' intimata, che ha dedotto a
sua volta:
-- il difetto di giurisdizione del G.A., in relazione alla lamentata carenza
di potere del concessionario, come dedotta col primo motivo, in favore del
giudice tributario;
-- l'infondatezza del ricorso, in relazione all'affermata perdurante
applicabilita' del d.m. n. 503 del 1998, alla manifesta irrilevanza e
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, alla pretesa
sussistenza di vincolo in capo al concessionario a disporre
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